Il presente regolamento disciplina l’organizzazione dell’organo di coordinamento della legge federale sui giochi in denaro (organo).
935.518.3
Regolamento interno dell’organo di coordinamento della legge sui giochi in denar del 1° giugno 2019 (Stato 1° luglio 2019)
L’organo di coordinamento della legge sui giochi in denaro,
visto l’articolo 116 capoverso 3 della legge del 29 settembre 2017 1 sui giochi
in denaro (LGD),
decreta:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Presidenza
Per l’esercizio della presidenza conformemente all’articolo 113 capoverso 3 LGP, i rappresentanti delle autorità della Confederazione e delle autorità dei Cantoni decidono chi esercita la funzione di presidente.
Il presidente:
- dirige le sedute dell’organo;
- sottopone ai membri per approvazione il rapporto annuale;
- soprintende alla gestione del segretariato.
In caso di impedimento del presidente in carica, la presidenza è assunta dal vicepresidente.
Art. 3 Sedute
Possono partecipare alle sedute dell’organo soltanto i membri, i loro supplenti di cui all’articolo 5 e il segretario. I periti di cui all’articolo 8 possono essere sentiti durante le sedute ma non partecipano alle deliberazioni.
Le sedute si svolgono a Berna, salvo decisione contraria della maggioranza dei membri.
Il presidente convoca i membri e redige, in collaborazione con il segretariato, l’ordine del giorno delle sedute.
Art. 4 Ordine del giorno
L’ordine del giorno e i documenti della seduta devono pervenire ai membri per via elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della seduta.
Ciascun membro può chiedere una modifica dell’ordine del giorno fino a cinque giorni lavorativi prima della seduta. In casi urgenti e con il consenso di tutti i membri, l’organo può anche deliberare su questioni non iscritte all’ordine del giorno.
Art. 5 Supplenza
I membri dell’organo possono farsi sostituire per una seduta. Il supplente deve essere membro della stessa autorità della persona sostituita; il supplente del rappresentante delle autorità cantonali (art. 113 cpv. 1 lett. d LGD) può appartenere a un’autorità di un altro Cantone.
I membri che si fanno sostituire informano quanto prima, ma entro 24 ore dalla seduta, il segretariato e il presidente dell’organo.
Art. 6 Procedura decisionale
L’organo delibera validamente soltanto se sono presenti almeno quattro membri o i loro supplenti di cui all’articolo 5.
La parità di voti è iscritta nel verbale.
Art. 7 Circolazione degli atti
Le decisioni possono essere prese mediante circolazione degli atti tranne se un membro dell’organo chiede la deliberazione in una seduta entro cinque giorni dal ricevimento del progetto di decisione.
Le decisioni mediante circolazione degli atti richiedono l’unanimità dei membri.
Art. 8 Periti
Per essere assistito nei suoi lavori l’organo può ricorrere a periti, sia per chiedere loro un parere scritto sia per sentirli.
Art. 9 Pubblicazioni
L’organo decide quali documenti sono pubblicati.
Di norma i documenti che devono essere pubblicati e le informazioni destinate al pubblico sono comunicati sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia.
Art. 10 Segretariato
Il segretariato è il punto di contatto dell’organo. È responsabile della tenuta del verbale e assiste il presidente nella comunicazione verso l’esterno.
Art. 11 Disposizione finale
Il presente regolamento entra in vigore il 1 o luglio 2019.