Gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b sono tenuti al pagamento dei seguenti emolumenti, a dipendenza dell’onere:
- un emolumento unico di 2000 franchi al massimo per la consulenza, per la programmazione dell’interfaccia standard, il certificato e l’istruzione degli utenti; e
- un emolumento annuo di 5000 franchi al massimo per il supporto, il rinnovo del certificato, l’ampliamento delle capacità del server e la garanzia della qualità dei dati.
Gli utenti che nel contempo forniscono dati sono esentati dal pagamento degli emolumenti.
Per il trattamento della domanda e l’emanazione di decisioni secondo l’articolo 11 capoverso 3 è riscosso un emolumento a dipendenza dell’onere.
Gli emolumenti per l’utilizzazione dei dati secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera b sono calcolati a dipendenza dell’onere risultante dal trattamento e dall’anonimizzazione dei dati.
Quando l’emolumento è calcolato a dipendenza dell’onere, la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.
Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.