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941.15

Decreto federale
che approva l’adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale

del 14 dicembre 1983 (Stato 14 dicembre 1983)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 8 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 1983 2 ,

decreta:

Art. 1

È approvata l’adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale 3 .

Il Consiglio federale è facoltato ad autorizzare la partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito per il nuovo periodo di validità quinquennale.

La Banca nazionale svizzera ha qualità d’istituto partecipante agli Accordi generali di credito. Collabora con il Consiglio federale per l’attuazione della partecipazione svizzera. Il Consiglio federale stabilisce le modalità d’applicazione, previa intesa con la Banca nazionale. Esso informa le Camere sulla partecipazione svizzera agli Accordi generali di credito.

I crediti concessi dalla Banca nazionale nel quadro degli Accordi generali di credito non sono garantiti dalla Confederazione.

Art. 2

Nella dichiarazione d’adesione agli Accordi generali di credito 4 , che indirizzerà al Fondo monetario internazionale, il Consiglio federale farà menzione dei principi stabiliti dalla legge federale del 19 marzo 1976 5 su la cooperazione internazionale allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali, principi che devono essere osservati nelle azioni in favore dei Paesi in sviluppo.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum.