È approvata l’adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale 3 .
Il Consiglio federale è facoltato ad autorizzare la partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito per il nuovo periodo di validità quinquennale.
La Banca nazionale svizzera ha qualità d’istituto partecipante agli Accordi generali di credito. Collabora con il Consiglio federale per l’attuazione della partecipazione svizzera. Il Consiglio federale stabilisce le modalità d’applicazione, previa intesa con la Banca nazionale. Esso informa le Camere sulla partecipazione svizzera agli Accordi generali di credito.
I crediti concessi dalla Banca nazionale nel quadro degli Accordi generali di credito non sono garantiti dalla Confederazione.