La presente ordinanza disciplina:
- i requisiti degli strumenti di misurazione della lunghezza;
- le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato;
- le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.
941.201 — OSML
del 19 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2,
17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 1 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), 2
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
La presente ordinanza si applica ai seguenti strumenti di misurazione della lunghezza:
Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi nei depositi per carburanti della Base logistica dell’esercito non sono soggetti alla presente ordinanza.
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
La temperatura di riferimento è di 20 °C, salvo diversa specifica del fabbricante.
Le misure materializzate di lunghezza devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordinanza.
La conformità delle misure materializzate di lunghezza ai requisiti essenziali secondo l’articolo 5 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:
Se la procedura scelta prevede che per un lotto o per un invio è sufficiente una copia della dichiarazione di conformità, tale disposizione è applicabile alle misure materializzate di lunghezza.
Gli apparecchi di misurazione della lunghezza devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 lettere A e B della presente ordinanza. 7
Gli apparecchi di misurazione multidimensionali devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 lettere A e C della presente ordinanza.
La conformità degli apparecchi di misurazione meccanici o elettromeccanici ai requisiti essenziali secondo l’articolo 7 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:
La conformità degli apparecchi di misurazione elettronici o degli apparecchi che contengono un software ai requisiti essenziali secondo l’articolo 7 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:
Gli apparecchi di misurazione meccanici o elettromeccanici devono essere presentati ogni sei anni a un ufficio di verificazione cantonale per la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Per gli apparecchi di misurazione elettronici o gli apparecchi che contengono un software è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni quattro anni da un ufficio di verificazione cantonale. 8
I cavalletti dendrometrici devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 della presente ordinanza.
Per i cavalletti dendrometrici meccanici è prescritta l’ammissione generale. Tali apparecchi sottostanno alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Per i cavalletti dendrometrici elettronici sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
La verificazione dei cavalletti dendrometrici meccanici ha validità illimitata.
I cavalletti dendrometrici elettronici devono essere presentati ogni sei anni a un ufficio di verificazione cantonale per la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Gli impianti di misurazione del legno tondo devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 della presente ordinanza.
Per gli impianti di misurazione del legno tondo sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Per gli impianti di misurazione del legno tondo è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni quattro anni da un ufficio di verificazione cantonale. L’utilizzatore deve inoltre effettuare una procedura di controllo conformemente all’allegato 7 numero 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 5 della presente ordinanza.
Per gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Per quanto riguarda gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi, l’utilizzatore può scegliere fra le seguenti procedure:
Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 5 a della presente ordinanza.
Per gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Per gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita da un ufficio di verificazione cantonale.
La durata della validità della verificazione è di:
L’Istituto federale di metrologia può, per singoli tipi, prolungare o abbreviare tali termini, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti di misurazione lo consentono o lo esigono.
Gli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 6 della presente ordinanza.
Per gli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Per gli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni due anni da un ufficio di verificazione cantonale, completata da una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore, conformemente all’allegato 7 numero 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, l’utilizzatore è responsabile anche:
In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verificazione, sono tollerati i seguenti errori massimi:
L’ordinanza dell’8 aprile 1991 12 sugli strumenti di misura di lunghezza è abrogata.
Gli strumenti di misurazione della lunghezza che sono stati sottoposti alla verificazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere sottoposti alla verificazione successiva. In occasione della verificazione successiva tali strumenti devono rispettare gli errori massimi tollerati secondo le disposizioni previgenti.
Gli strumenti di misurazione della lunghezza che sono stati ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione per dieci anni a decorrere dell’entrata in vigore della presente ordinanza. Possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo che sono trascorsi i dieci anni.
Gli impianti di misurazione del legno tondo che sono stati immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono ancora essere utilizzati per tre anni a decorrere della messa in servizio o della revisione senza essere sottoposti a verificazione.
La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006.
(art. 5)
Tabella 1
Classe di accuratezza | a (mm) | b | c (mm) |
I | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
II | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
III | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
D: classe speciale per metri a nastro ad immersione(1) | 1,5 | zero | zero |
S: classe speciale per metri a nastro per serbatoi | 1,5 | zero | zero |
| |||
| |||
Tabella 2
Lunghezza i dell’intervallo | Errore massimo tollerato o differenza massima tollerata in mm, a seconda della classe di accuratezza | ||
I | II | III | |
i ≤ 1 mm | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
1 mm < i ≤ 1 cm | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
(art. 7)
Tabella 1
Gruppo | Campo di K | Prodotto da misurare |
I | 0 < K < 2×10-2 N/m2 | bassa capacità d’allungamento |
II | 2×10-2 N/m2 < K < 8×10-2 N/m2 | media capacità d’allungamento |
III | 8×10-2 N/m2 < K < 24×10-2 N/m2 | elevata capacità d’allungamento |
IV | 24×10-2 N/m2 < K | elevatissima capacità d’allungamento |
Tabella 2
Classe di accuratezza | Errori massimi tollerati |
I | 0,125 %, ma non inferiore a 0,005 Lm |
II | 0,25 %, ma non inferiore a 0,01 Lm |
III | 0,5 %, ma non inferiore a 0,02 Lm |
Tabella 3
Divisione di scala (d) | Dimensione minima (limite inferiore) |
d ≤ 2 cm | 10 d |
2 cm < d ≤ 10 cm | 20 d |
10 cm < d | 50 d |
(art. 10)
(art. 13)
(art. 16)
(art. 18 a )
(art. 19)