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941.221.2

Ordinanza del DFGP
sui pesi1

del 15 agosto 1986 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 2 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), 3

ordina:

Sezione 1 Generalità

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l’ammissione, la verificazione e le qualità metrologiche dei pesi soggetti all’obbligo di verifica.

... 4

Art. 2 Condizioni di riferimento

Valgono i valori seguenti:

Temperatura dei pesi

20°C

Massa volumetrica di riferimento dei pesi campioni

8000 kg/m3

Massa volumetrica dell’aria

1,2 kg/m3

Art. 3 Pesi, serie di pesi

Un peso è una misura materializzata della massa regolamentata nelle sue caratteristiche costruttive e metrologiche quali forma, dimensioni, materiale, qualità della superficie 5 , valore nominale e limiti di tolleranza.

Una serie di pesi o un insieme di pesi è composto in modo da consentire la pesatura di un carico compreso tra il più piccolo valore nominale e la somma di tutti i valori nominali dei pesi dell’insieme, secondo una progressione la cui ragione è costituita dalla massa del peso con il più piccolo valore nominale.

6

Art. 4 Valore del risultato della pesatura, massa

Il valore del risultato della pesatura è un valore approssimativo della massa ottenuta al momento di una pesatura nell’aria, senza tenere in considerazione la correzione della spinta dell’aria.

Il valore della massa è determinato a partire dal valore del risultato della pesatura, tenendo conto della correzione della spinta dell’aria. Una massa volumetrica convenzionale di 8000 kg/m 3 è ammessa per i pesi utilizzati in commercio, senza tener presente la loro reale massa volumetrica. L’errore sul valore della massa calcolata attraverso questo metodo può essere in ogni caso trascurato.

Art. 5 Massa convenzionale7

I pesi sono caratterizzati dalla loro massa convenzionale. 8

La massa convenzionale 9 di un corpo è uguale alla massa di un campione di massa, di massa volumetrica 8000 kg/m 3 , che mantiene in equilibrio alla temperatura di 20°C, la massa di questo corpo nell’aria di massa volumetrica 1,2 kg/m 3 .

La massa convenzionale 10 m c di un peso di massa m e di massa volumetrica ρ espressa in kg/m 3 è a 20°C:

Sezione 2 Esigenze applicabili ai pesi

Art. 6 Ammissione

Sono ammessi alla verificazione i pesi da 1 mg a 50 kg che soddisfano le prescrizioni del capoverso 2. Questi sono sottoposti all’ammissione generale conformemente all’allegato 5 numero 1.2 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione. 11

La costruzione e le qualità metrologiche dei pesi devono essere conformi allo stato della tecnica, descritto in particolare nelle Raccomandazioni internazionali OIML elencate nell’allegato (OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale). 12

Art. 7 Valori nominali

I valori nominali dei pesi possono essere multipli o sottomultipli decimali di unità fissate al capoverso 2, oppure il doppio o la metà dei multipli o dei sottomultipli decimali di queste unità.

Oltre all’unità di base della massa (kg), per i pesi sono ammesse le seguenti unità di massa: la tonnellata (t), il grammo (g) e il milligrammo (mg).

Art. 8 Serie di pesi

Per le serie di pesi sono ammessi i seguenti ordini di valori nominali: essendo n un numero intero positivo, o negativo, o zero.

(1,1,2,5)

10n kg

(1,1,1,2,5)

10n kg

(1,2,2,5)

10n kg

(1,1,2,2,5)

10n kg

Art. 913 Classi di precisione

I pesi sono suddivisi in nove classi di precisione: E 1 , E 2 , F 1 , F 2 , M 1 , M 1–2 , M 2 , M 2–3 , M 3

Art. 1014 Errori massimi tollerati

Gli errori massimi tollerati per i pesi al momento della verificazione e in revisione, per rapporto alla loro massa convenzionale, sono:

Valore
nominale

Classe di precisione, errori massimi tollerati in ± mg

E1

E2

F1

F2

M1

M2

M3

50 kg

25

80

250

800

2 500

8 000

25 000

20 kg

10

30

100

300

1 000

3 000

10 000

10 kg

5

16

50

160

500

1 600

5 000

5 kg

2,5

8,0

25

80

250

800

2 500

2 kg

1,0

3,0

10

30

100

300

1 000

1 kg

0,50

1,6

5

16

50

160

500

500 g

0,25

0,80

2,5

8,0

25

80

250

200 g

0,10

0,30

1,0

3,0

10

30

100

100 g

0,05

0,16

0,5

1,6

5

16

50

50 g

0,030

0,10

0,30

1,0

3,0

10

30

20 g

0,025

0,08

0,25

0,8

2,5

8

25

10 g

0,020

0,06

0,20

0,6

2,0

6

20

5 g

0,016

0,05

0,16

0,5

1,6

5

16

2 g

0,012

0,04

0,12

0,4

1,2

4

12

1 g

0,010

0,03

0,10

0,3

1,0

3

10

500 mg

0,008

0,025

0,08

0,25

0,8

2,5

200 mg

0,006

0,020

0,06

0,20

0,6

2,0

100 mg

0,005

0,016

0,05

0,16

0,5

1,6

50 mg

0,004

0,012

0,040

0,12

0,40

20 mg

0,003

0,010

0,030

0,10

0,30

10 mg

0,003

0,008

0,025

0,08

0,25

5 mg

0,003

0,006

0,020

0,06

0,20

2 mg

0,003

0,006

0,020

0,06

0,20

1 mg

0,003

0,006

0,020

0,06

0,20

Gli errori massimi tollerati per i pesi di 50 kg delle classi intermediarie M1–2 e
M2–3 al momento della verificazione e in revisione, per rapporto alla loro massa convenzionale, sono:

  1. ± 5 000 mg per la classe di precisione M1–2
  2. ± 16 000 mg per la classe di precisione M2–3

Art. 1115

Sezione 3 Verificazione

Art. 12 Procedura di verificazione

La verificazione di un peso si attua paragonandolo con un peso di classe di precisione superiore, almeno M 1 . Il metodo di misura per la verificazione dei pesi della massima classe di precisione è determinato dall’Istituto federale di metrologia (METAS) 16 . 17

La verificazione dei pesi deve essere fatta pezzo per pezzo. L’esame sarà fatto sia per confronto diretto, sia per sostituzione.

Art. 1318 Competenze

Sono competenti per l’esecuzione della verificazione:

  1. dei pesi delle classi di precisione M1–2, M2, M2–3 e M3: un ufficio cantonale di verificazione;
  2. dei pesi delle classi di precisione F1, F2 e M1: un ufficio cantonali di verificazione attrezzato specialmente per questo scopo o, in assenza di un tale ufficio, il METAS;
  3. dei pesi delle classi di precisione E1 e E2: il METAS o un laboratorio di verificazione.

Art. 13a19 Verificazione successiva

La verificazione successiva è effettuata:

  1. per pesi delle classi di precisione F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3 e M3: ogni quattro anni;
  2. per pesi delle classi di precisione E1 e E2: ogni sei anni.

Art. 14 Adempimento dell’obbligo di eseguire la verificazione

L’obbligo di eseguire la verificazione è adempiuto se il peso soddisfa le esigenze della presente ordinanza e se è stato esaminato e marchiato; sono riservati i capoversi 2 e 3.

Per i pesi di un g o meno, l’obbligo di eseguire la verificazione è adempiuto se i pesi sono stati verificati e la cassetta contenente i pesi è stata marchiata.

Per i pesi delle classi di precisione E 1 , E 2 e F 1 l’obbligo di eseguire la verificazione è adempiuto se dopo la verificazione dei pesi, la cassetta contenente i pesi è stata marchiata, o se è stato compilato un certificato di verificazione 20 .

Art. 1521

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

Sempre che né la legge né la presente ordinanza fissino prescrizioni particolari, i Cantoni sono incaricati di eseguire l’ordinanza e di sorvegliarne l’applicazione nel commercio.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

Gli articoli 60 a 66 del Regolamento d’esecuzione del 12 gennaio 1912 22 concernente le misure di lunghezza e di capacità, i pesi e le bilance in uso nell’industria e nel commercio sono abrogati.

Art. 18 Disposizioni transitorie

I pesi che soddisfano le prescrizioni valide fino ad oggi possono essere presentati alla verificazione iniziale ancora durante i cinque anni che seguono l’entrata in vigore della presente ordinanza.

I pesi verificati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere presentati alla verificazione ulteriore ancora durante dodici anni. In seguito essi possono essere presentati alla verificazione se sono rispettate le prescrizioni per l’ammissione generale; in caso contrario devono essere annullati e posti fuori circolazione.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Allegato23

(art. 6 cpv. 2)

Raccomandazioni OIML24

  1. Recommandation Internationale OIML R 52: «Poids hexagonaux» – Exigences métrologiques et techniques» (2004);
  2. Recommandation Internationale OIML R 111-1: «Poids des classes E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3, M3» – Partie 1: Exigences métrologiques et techniques» (2004);
  3. International Document OIML D 28: «Conventional value of the result of weighing in air» (2004).