La presente ordinanza disciplina l’ammissione, la verificazione e le qualità metrologiche dei pesi soggetti all’obbligo di verifica.
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Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 2 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), 3
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La presente ordinanza disciplina l’ammissione, la verificazione e le qualità metrologiche dei pesi soggetti all’obbligo di verifica.
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Valgono i valori seguenti:
Temperatura dei pesi | 20°C |
Massa volumetrica di riferimento dei pesi campioni | 8000 kg/m3 |
Massa volumetrica dell’aria | 1,2 kg/m3 |
Un peso è una misura materializzata della massa regolamentata nelle sue caratteristiche costruttive e metrologiche quali forma, dimensioni, materiale, qualità della superficie 5 , valore nominale e limiti di tolleranza.
Una serie di pesi o un insieme di pesi è composto in modo da consentire la pesatura di un carico compreso tra il più piccolo valore nominale e la somma di tutti i valori nominali dei pesi dell’insieme, secondo una progressione la cui ragione è costituita dalla massa del peso con il più piccolo valore nominale.
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Il valore del risultato della pesatura è un valore approssimativo della massa ottenuta al momento di una pesatura nell’aria, senza tenere in considerazione la correzione della spinta dell’aria.
Il valore della massa è determinato a partire dal valore del risultato della pesatura, tenendo conto della correzione della spinta dell’aria. Una massa volumetrica convenzionale di 8000 kg/m 3 è ammessa per i pesi utilizzati in commercio, senza tener presente la loro reale massa volumetrica. L’errore sul valore della massa calcolata attraverso questo metodo può essere in ogni caso trascurato.
I pesi sono caratterizzati dalla loro massa convenzionale. 8
La massa convenzionale 9 di un corpo è uguale alla massa di un campione di massa, di massa volumetrica 8000 kg/m 3 , che mantiene in equilibrio alla temperatura di 20°C, la massa di questo corpo nell’aria di massa volumetrica 1,2 kg/m 3 .
La massa convenzionale 10 m c di un peso di massa m e di massa volumetrica ρ espressa in kg/m 3 è a 20°C:
Sono ammessi alla verificazione i pesi da 1 mg a 50 kg che soddisfano le prescrizioni del capoverso 2. Questi sono sottoposti all’ammissione generale conformemente all’allegato 5 numero 1.2 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione. 11
La costruzione e le qualità metrologiche dei pesi devono essere conformi allo stato della tecnica, descritto in particolare nelle Raccomandazioni internazionali OIML elencate nell’allegato (OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale). 12
I valori nominali dei pesi possono essere multipli o sottomultipli decimali di unità fissate al capoverso 2, oppure il doppio o la metà dei multipli o dei sottomultipli decimali di queste unità.
Oltre all’unità di base della massa (kg), per i pesi sono ammesse le seguenti unità di massa: la tonnellata (t), il grammo (g) e il milligrammo (mg).
Per le serie di pesi sono ammessi i seguenti ordini di valori nominali: essendo n un numero intero positivo, o negativo, o zero.
(1,1,2,5) | 10n kg |
(1,1,1,2,5) | 10n kg |
(1,2,2,5) | 10n kg |
(1,1,2,2,5) | 10n kg |
I pesi sono suddivisi in nove classi di precisione: E 1 , E 2 , F 1 , F 2 , M 1 , M 1–2 , M 2 , M 2–3 , M 3
Gli errori massimi tollerati per i pesi al momento della verificazione e in revisione, per rapporto alla loro massa convenzionale, sono:
Valore | Classe di precisione, errori massimi tollerati in ± mg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | M3 | |
50 kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 | 8 000 | 25 000 |
20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 | 3 000 | 10 000 |
10 kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1 600 | 5 000 |
5 kg | 2,5 | 8,0 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 |
2 kg | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 |
1 kg | 0,50 | 1,6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 |
500 g | 0,25 | 0,80 | 2,5 | 8,0 | 25 | 80 | 250 |
200 g | 0,10 | 0,30 | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | 100 |
100 g | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5 | 16 | 50 |
50 g | 0,030 | 0,10 | 0,30 | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 |
20 g | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | 8 | 25 |
10 g | 0,020 | 0,06 | 0,20 | 0,6 | 2,0 | 6 | 20 |
5 g | 0,016 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5 | 16 |
2 g | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4 | 1,2 | 4 | 12 |
1 g | 0,010 | 0,03 | 0,10 | 0,3 | 1,0 | 3 | 10 |
500 mg | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | – |
200 mg | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | 0,6 | 2,0 | – |
100 mg | 0,005 | 0,016 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | – |
50 mg | 0,004 | 0,012 | 0,040 | 0,12 | 0,40 | – | – |
20 mg | 0,003 | 0,010 | 0,030 | 0,10 | 0,30 | – | – |
10 mg | 0,003 | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | – | – |
5 mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | – | – |
2 mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | – | – |
1 mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | – | – |
Gli errori massimi tollerati per i pesi di 50 kg delle classi intermediarie M1–2 e
M2–3 al momento della verificazione e in revisione, per rapporto alla loro massa convenzionale, sono:
La verificazione di un peso si attua paragonandolo con un peso di classe di precisione superiore, almeno M 1 . Il metodo di misura per la verificazione dei pesi della massima classe di precisione è determinato dall’Istituto federale di metrologia (METAS) 16 . 17
La verificazione dei pesi deve essere fatta pezzo per pezzo. L’esame sarà fatto sia per confronto diretto, sia per sostituzione.
Sono competenti per l’esecuzione della verificazione:
La verificazione successiva è effettuata:
L’obbligo di eseguire la verificazione è adempiuto se il peso soddisfa le esigenze della presente ordinanza e se è stato esaminato e marchiato; sono riservati i capoversi 2 e 3.
Per i pesi di un g o meno, l’obbligo di eseguire la verificazione è adempiuto se i pesi sono stati verificati e la cassetta contenente i pesi è stata marchiata.
Per i pesi delle classi di precisione E 1 , E 2 e F 1 l’obbligo di eseguire la verificazione è adempiuto se dopo la verificazione dei pesi, la cassetta contenente i pesi è stata marchiata, o se è stato compilato un certificato di verificazione 20 .
Sempre che né la legge né la presente ordinanza fissino prescrizioni particolari, i Cantoni sono incaricati di eseguire l’ordinanza e di sorvegliarne l’applicazione nel commercio.
Gli articoli 60 a 66 del Regolamento d’esecuzione del 12 gennaio 1912 22 concernente le misure di lunghezza e di capacità, i pesi e le bilance in uso nell’industria e nel commercio sono abrogati.
I pesi che soddisfano le prescrizioni valide fino ad oggi possono essere presentati alla verificazione iniziale ancora durante i cinque anni che seguono l’entrata in vigore della presente ordinanza.
I pesi verificati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere presentati alla verificazione ulteriore ancora durante dodici anni. In seguito essi possono essere presentati alla verificazione se sono rispettate le prescrizioni per l’ammissione generale; in caso contrario devono essere annullati e posti fuori circolazione.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.
(art. 6 cpv. 2)