La presente ordinanza disciplina:
- i requisiti degli strumenti di misurazione delle quantità di gas;
- le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato;
- le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.
941.241
del 19 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 1977 1
visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 2 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), 3
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
La presente ordinanza si applica a tutti gli strumenti destinati alla misurazione di quantità di gas combustibile nelle economie domestiche, nelle aziende commerciali o nell’industria leggera (strumenti di misurazione delle quantità di gas).
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
Per la determinazione di quantità di gas valgono le seguenti condizioni di riferimento (condizioni di base):
| 101 325 Pa; | |
| 273,15 K. |
Per la misurazione del consumo di gas nelle economie domestiche sono ammessi contatori di gas delle classi 1,5 e 1,0 con un rapporto Q max /Q min di almeno 150.
Per la misurazione del consumo di gas nelle aziende commerciali o nell’industria leggera sono ammessi tutti i contatori di gas delle classi 1,5 e 1,0.
Gli strumenti di misurazione delle quantità di gas devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato della presente ordinanza.
La conformità degli strumenti di misurazione delle quantità di gas ai requisiti essenziali secondo l’articolo 6 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:
Gli strumenti di misurazione delle quantità di gas sottostanno alla verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita da un laboratorio di verificazione legittimato.
La verificazione successiva dei seguenti strumenti di misurazione delle quantità di gas ha luogo:
Per tutti gli altri strumenti di misurazione delle quantità di gas, la verificazione successiva ha luogo ogni due anni. L’Istituto federale di metrologia (METAS) 4 può prolungare la validità della verificazione fino a tre anni, se la costruzione dello strumento e le possibilità di controllo dell’utilizzatore lo consentono.
Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, l’utilizzatore è responsabile:
L’utilizzatore tiene un registro di controllo degli strumenti di misurazione utilizzati nel suo settore di distribuzione.
Da tale registro deve risultare, per ogni strumento di misurazione:
I consumatori d’energia interessati e gli organi incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza possono consultare in ogni momento tali registri.
In caso di contestazione, il METAS decide se il registro soddisfa i requisiti.
In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verificazione, gli errori massimi tollerati corrispondono al doppio di quelli definiti per gli strumenti di misurazione delle quantità di gas completi nell’allegato della presente ordinanza.
L’ordinanza del DFGP del 4 agosto 1986 5 sugli strumenti di misura delle quantità di gas è abrogata.
Gli strumenti di misurazione delle quantità di gas che sono stati sottoposti alla verificazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere sottoposti alla verificazione successiva. In occasione della verificazione successiva i contatori devono rispettare gli errori massimi tollerati secondo le disposizioni previgenti.
Gli strumenti di misurazione delle quantità di gas che sono stati ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione per dieci anni a decorrere dell’entrata in vigore della presente ordinanza. Possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo che sono trascorsi i dieci anni.
La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006.
(art. 6)
Tabella 1
Classe | Qmax/Qmin | Qmax/Qt | Qr/Qmax |
1,5 | ≥ 150 | ≥ 10 | 1,2 |
1,0 | ≥ 20 | ≥ 5 | 1,2 |
Tabella 2
Classe | 1,5 | 1,0 |
Qmin ≤ Q ≤ Qt | 3 % | 2 % |
Qt ≤ Q ≤ Qmax | 1,5 % | 1 % |