Dopo aver consultato il Consiglio dell’Istituto, il METAS può incaricare persone di diritto pubblico o privato (istituti designati) di adempiere i compiti di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere a–d LIFM.
L’istituto designato deve garantire il perfetto adempimento dei compiti. In merito ai compiti previsti nell’articolo 3 capoverso 2 lettere a e b LIFM deve in particolare soddisfare i requisiti dell’«Arrangement de reconnaissance mutuelle des étalons nationaux de mesure et des certificats d’étalonnage et de mesurage émis par les laboratoires nationaux de métrologie» del 14 ottobre 1999, riveduto nell’ottobre 2003 .
Il METAS conclude con l’istituto designato un contratto di diritto pubblico che regola in particolare i seguenti punti:
- i compiti dell’istituto designato;
- la controprestazione del METAS.
L’istituto designato è tenuto:
- ad adempiere i compiti conformemente ai requisiti di cui al capoverso 2;
- a rendere conto al METAS.
Ha diritto alla controprestazione convenuta con il METAS.