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941.272 OIFM

Ordinanza sull’Istituto federale di metrologia (OIFM)

del 21 novembre 2012 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 1 capoverso 3, 3 capoversi 4 e 5, 4 capoverso 2, 7, 9 capoverso 2 e 12 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 2011 1 sull’Istituto federale
di metrologia (LIFM),

ordina:

Art. 1 Ragione sociale e sede

L’Istituto federale di metrologia (METAS) è iscritto nel registro di commercio sotto la seguente denominazione:

  1. Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS
  2. Institut fédéral de métrologie METAS
  3. Istituto federale di metrologia METAS
  4. Institut federal da metrologia METAS

L’Istituto ha sede a Köniz.

Art. 2 Rappresentanza in organizzazioni e associazioni internazionali

Il METAS rappresenta la Svizzera in seno alla Conferenza generale dei pesi e delle misure conformemente al Trattato del 20 maggio 1875 2 sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure (Convenzione del metro).

Rappresenta inoltre la Svizzera in seno al Comitato dell’Organizzazione internazionale di metrologia legale conformemente alla Convenzione del 12 ottobre 1955 3 istitutiva di un’Organizzazione internazionale di metrologia legale.

Art. 34 Compiti assegnati dietro compenso

Il METAS svolge i seguenti compiti conferitigli dietro compenso:5

  1. effettua la manutenzione della Rete di misurazione idrologica della Svizzera per l’Ufficio federale dell’ambiente;
  2. fornisce prestazioni tecnico-scientifiche per l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini6; effettua in particolare analisi chimiche;
  3. 7 fornisce prestazioni tecnico-scientifiche per l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria; in particolare:1.funge da laboratorio nazionale di riferimento secondo l’articolo 43 della legge del 20 giugno 20148 sulle derrate alimentari e l’articolo 60 dell’ordinanza del 27 maggio 20209 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr), fatto salvo l’articolo 59 capoverso 2 OELDerr,2.effettua analisi biologiche e chimiche nei settori della sicurezza alimentare e della nutrizione, segnatamente nell’ambito di studi di monitoraggio nazionali;
  4. fornisce prestazioni tecnico-scientifiche per l’Ufficio federale della sanità pubblica; effettua in particolare analisi chimiche;
  5. 10 mette esperti a disposizione del Servizio di accreditamento svizzero della Segreteria di Stato dell’economia;
  6. 11 fornisce servizi scientifici e tecnici all’Ufficio federale delle strade; svolge in particolare attività di ricerca e sviluppo per metodi di misurazione di applicazione pratica nella circolazione stradale.

La collaborazione è disciplinata in contratti di diritto pubblico.

Art. 4 Istituti designati

Dopo aver consultato il Consiglio dell’Istituto, il METAS può incaricare persone di diritto pubblico o privato (istituti designati) di adempiere i compiti di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere a–d LIFM.

L’istituto designato deve garantire il perfetto adempimento dei compiti. In merito ai compiti previsti nell’articolo 3 capoverso 2 lettere a e b LIFM deve in particolare soddisfare i requisiti dell’«Arrangement de reconnaissance mutuelle des étalons nationaux de mesure et des certificats d’étalonnage et de mesurage émis par les laboratoires nationaux de métrologie» del 14 ottobre 1999, riveduto nell’ottobre 2003 12 .

Il METAS conclude con l’istituto designato un contratto di diritto pubblico che regola in particolare i seguenti punti:

  1. i compiti dell’istituto designato;
  2. la controprestazione del METAS.

L’istituto designato è tenuto:

  1. ad adempiere i compiti conformemente ai requisiti di cui al capoverso 2;
  2. a rendere conto al METAS.

Ha diritto alla controprestazione convenuta con il METAS.

Art. 5 Indennità dei membri del Consiglio dell’Istituto

Le indennità dei membri del Consiglio dell’Istituto ammontano a:

  1. indennità giornaliera per seduta del presidente: 2750 franchi;
  2. indennità giornaliera per seduta degli altri membri: 2200 franchi.

L’indennità giornaliera per seduta include il lavoro di preparazione della stessa.

Il rimborso delle spese è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale.

Art. 6 Rapporti di lavoro del direttore

Il contratto di lavoro concluso con il direttore del METAS prevede che la cessazione della collaborazione proficua con il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia costituisce motivo di disdetta ordinaria per il venir meno di una condizione di assunzione legale o contrattuale conformemente alla legge del 24 marzo 2000 13 sul personale federale (LPers).

In caso di disdetta secondo il capoverso 1, il direttore ha diritto a un’indennità corrispondente a un anno di stipendio.

Non viene versata alcuna indennità al direttore che:

  1. viene occupato presso un datore di lavoro giusta l’articolo 3 LPers;
  2. riceve una rendita d’invalidità completa dell’assicurazione invalidità, infortuni, militare o della previdenza professionale;
  3. riceve una rendita di vecchiaia della previdenza professionale.

Il direttore che è assunto da uno dei datori di lavoro giusta l’articolo 3 LPers entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro con il METAS deve restituire l’indennità al METAS in proporzione al numero di mesi di assunzione nell’anno in questione presso il nuovo datore di lavoro.

Art. 6a14 Rapporto di lavoro a tempo determinato

Con i collaboratori impiegati in progetti finanziati con mezzi limitati nel tempo può essere concluso un rapporto di lavoro a tempo determinato la cui durata non supera cinque anni.

Art. 7 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 8 Disposizione transitoria

Per gli istituti designati esistenti, il METAS adatta all’articolo 4 la delega di compiti fino il 31 dicembre 2013.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Allegato

(art. 7)

Modifica del diritto vigente

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