Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l’oro, l’argento, il platino e il palladio.
Per prodotti della fusione s’intendono verghe, lastre, sbarre e granaglia ottenute fondendo o rifondendo metalli preziosi o materie da fondere.
Sono considerati materie da fondere:a. i metalli preziosi provenienti dall’estrazione delle materie prime o dalla raffinazione;b. i cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi;c. i materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi.
Sono lavori di metalli preziosi i lavori interamente costituiti di metalli preziosi con un titolo legale, nonché i lavori di metalli preziosi con un titolo legale combinati con materiale non metallico. Sono eccettuate le monete di metalli preziosi.
Sono lavori plurimetallici i lavori composti di metalli preziosi con un titolo legale e di altri metalli.