La presente legge disciplina qualsiasi operazione con esplosivi fabbricati a titolo professionale, con pezzi pirotecnici e con polvere da fuoco. 4 Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari. 5
Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all’importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari.
La polvere da sparo utilizzata come carica propulsiva per munizioni di armi da fuoco sottostà alle disposizioni della legislazione sulle armi. 6
È fatta salva la legislazione federale sul materiale bellico e sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, sempreché la presente legge o un’ordinanza d’esecuzione non contengano prescrizioni particolari. 7
Sono parimenti fatte salve le prescrizioni del diritto cantonale in materia di edilizia e di polizia del fuoco. 8