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946.201.1

Ordinanza concernente la sorveglianza dell’importazione di determinati beni industriali dell’11 settembre 2002 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 1 della legge del 25 giugno 1982 1 sulle misure economiche esterne,

ordina:

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

L’importazione di determinati beni industriali menzionati nei capitoli 72 e 73 della Tariffa doganale svizzera 2 è soggetta all’obbligo di autorizzazione al fine di sorvegliare l’evoluzione dei flussi commerciali.

Art. 2 Obbligo di autorizzazione

L’ufficio doganale può sdoganare merci soggette all’obbligo di autorizzazione soltanto se sono accompagnate da un’autorizzazione di importazione e se sono rispettati i limiti di tolleranza di cui all’articolo 5.

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 3 determina le merci la cui importazione è soggetta all’obbligo di autorizzazione.

Esso può esentare i piccoli invii dall’obbligo di autorizzazione.

Art. 3 Procedura di autorizzazione

Le autorizzazioni di importazione sono rilasciate su richiesta a persone e a imprese rispettivamente con domicilio o sede nel territorio doganale svizzero.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Segretariato di Stato dell’economia (Seco).

Esso rilascia l’autorizzazione per le quantità richieste entro i sette giorni feriali che seguono il deposito della domanda debitamente compilata. L’autorizzazione è gratuita.

L’autorizzazione è valida quattro mesi.

Art. 4 Domanda di importazione

Le domande di importazioni devono contenere le seguenti indicazioni:

  1. nome e indirizzo completo del destinatario o del suo rappresentante autorizzato;
  2. nome e indirizzo completo dell’esportatore;
  3. Paese di origine della merce;
  4. Paese di provenienza;
  5. numero o quantità;
  6. designazione esatta della merce e voce della tariffa doganale svizzera;
  7. peso netto;
  8. valore franco confine della merce non sdoganata;
  9. data e firma del destinatario della merce o del suo rappresentante autorizzato.

Il DEFR può esigere che i documenti giustificativi quali fatture o conferme dell’ordinazione siano allegati alla domanda di importazione.

Art. 5 Limiti di tolleranza

Si procede allo sdoganamento anche se il prezzo unitario effettivo della transazione eccede in misura minore del 5 per cento il prezzo indicato nella domanda di importazione o se la quantità totale della merce da importare eccede in misura minore del 5 per cento la quantità indicata nella domanda di importazione.

Art. 6 Esecuzione

L’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 4 è incaricata dell’esecuzione alla frontiera.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 12 settembre 2002.