La presente ordinanza disciplina l’importazione, l’esportazione e il transito nonché l’immissione in depositi doganali e in depositi franchi doganali e l’asportazione da depositi doganali e da depositi franchi doganali di diamanti grezzi.
946.231.11
Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi (Ordinanza sui diamanti)
del 29 novembre 2002 (Stato 21 gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi;
in esecuzione della decisione del 5 novembre 2002 della conferenza sul processo Kimberley 2 ,
ordina:
Art. 13 Oggetto
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
- sistema di certificazione PK: il sistema di certificazione del processo Kimberley;
- partecipanti: gli Stati e le organizzazioni internazionali che partecipano al sistema di certificazione del processo Kimberley, menzionati nell’allegato;
- certificato: un documento non falsificabile che è rilasciato da un partecipante e che attesta che una determinata spedizione di diamanti grezzi è conforme al sistema di certificazione PK;
- diamanti grezzi: diamanti delle voci di tariffa4 7102.10, 7102.21 e 7102.31.
Art. 3 Importazione
L’importazione di diamanti grezzi è permessa soltanto se:
- alla spedizione è allegato il certificato di un partecipante;
- i diamanti grezzi si trovano in contenitori protetti da manomissioni e muniti di sigillo; e
- risulta evidente che il certificato si riferisce alla spedizione cui è allegato.
Le autorità doganali notificano le irregolarità alla Segreteria di stato dell’economia (SECO) 5 .
Art. 4 Esportazione
L’esportazione di diamanti grezzi è permessa soltanto se:
- la spedizione è destinata a un partecipante;
- alla spedizione è allegato un certificato svizzero confermato dalle autorità doganali;
- i diamanti grezzi si trovano in contenitori protetti da manomissioni e muniti di sigillo; e
- risulta evidente che il certificato si riferisce alla spedizione cui è allegato.
Un certificato svizzero è confermato dalle autorità doganali se:
- il contenuto della spedizione corrisponde ai dati del certificato; e
- i diamanti grezzi sono stati forniti in Svizzera da un partecipante.
Le autorità doganali notificano le irregolarità alla SECO.
I certificati svizzeri sono ottenibili presso la SECO contro pagamento di una tassa di 50 franchi.
Art. 5 Importazioni ed esportazioni temporanee
Le prescrizioni sull’importazione e sull’esportazione si applicano anche alle esportazioni e alle importazioni temporanee di diamanti grezzi.
Art. 66 Transito
Gli articoli 3 e 4 non si applicano agli invii di diamanti grezzi in transito sotto vigilanza doganale.
Art. 77 Depositi doganali
Le prescrizioni sull’importazione e sull’esportazione si applicano anche all’immissione in depositi doganali aperti, in depositi di merci di gran consumo o in depositi franchi doganali e all’asportazione da depositi doganali aperti, da depositi di merci di gran consumo e da depositi franchi doganali.
Art. 88 Uffici doganali competenti
I diamanti grezzi possono essere tassati soltanto presso gli uffici doganali degli aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo.
D’intesa con la SECO la Direzione generale delle dogane può dichiarare competenti per l’imposizione doganale di diamanti grezzi altri uffici doganali.
Art. 99 Obbligo di conservare i documenti
Tutti i documenti importanti concernenti il commercio con diamanti grezzi sono conservati per cinque anni a decorrere dalla data dell’imposizione doganale e su richiesta sono consegnati alle autorità competenti.
Art. 10 Controlli
La SECO esegue i controlli. Può ordinare sequestri o confische.
I controlli al confine sono di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 10 .
Art. 11 Disposizioni penali
Chi viola gli articoli 3–7 è punito secondo l’articolo 9 della legge sugli embarghi.
Chi viola l’articolo 9 è punito secondo l’articolo 10 della legge sugli embarghi.
Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dalla SECO.
Sono salvi gli articoli 11 capoverso 2 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.
Art. 12 Diritto vigente: modifica
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: … 11
Art. 13 Disposizione transitoria
Un certificato svizzero è confermato dalle autorità doganali anche nei casi in cui i diamanti grezzi si trovavano in Svizzera prima del 1° gennaio 2003.
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Allegato12
(art. 2 lett. b)
Elenco dei partecipanti
Angola | Mauritius |
Armenia | Messico |
Australia | Mozambico |
Bangladesh | Namibia |
Belarus | Norvegia |
Botswana | Nuova Zelanda |
Brasile | Panama |
Cambogia | Qatar |
Camerun | Regno Unito |
Canada | Repubblica Centrafricana |
Cina | Repubblica del Congo |
Costa d’Avorio | Repubblica democratica del Congo |
Emirati arabi uniti | Repubblica di Corea |
Eswatini | Russia |
Gabon | Sierra Leone |
Ghana | Singapore |
Giappone | Sri Lanka |
Guinea | Stati Uniti d’America |
Guyana | Sudafrica |
India | Svizzera |
Indonesia | Tailandia |
Israele | Tanzania |
Kazakistan | Togo |
Kirghizistan | Turchia |
Laos | Ucraina |
Lesotho | Unione europea |
Libano | Uzbekistan |
Liberia | Venezuela |
Malaysia | Vietnam |
Mali | Zimbabwe |
Il commercio di diamanti grezzi è anche permesso con il Taipei cinese.