Sono vietati la fornitura, la vendita, il transito e la mediazione a destinazione della Repubblica democratica del Congo di materiale d’armamento d’ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio.
Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza, formazione o assistenza, compresi il finanziamento e l’assistenza finanziaria, connessi con la fornitura, la produzione, la manutenzione o l’utilizzazione del materiale d’armamento di cui al capoverso 1 nonché con attività militari nella Repubblica democratica del Congo.
Sono esclusi dai divieti elencati nei capoversi 1 e 2:
- la fornitura di beni e servizi destinati alla missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC);
- la fornitura di materiale militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, nonché l’assistenza tecnica e la formazione con essa connesse;
- la fornitura di beni e servizi per organi statali della Repubblica democratica del Congo;
- l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettili e i caschi, per l’uso individuale del personale delle Nazioni Unite e della Svizzera, dei rappresentanti dei mass media e del personale umanitario.3
La fornitura di beni e servizi di cui al capoverso 3 lettere b e c deve essere notificata alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) con almeno 30 giorni di anticipo. 4
Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996 5 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge federale del 13 dicembre 1996 6 sul materiale bellico.