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946.231.12

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti della
Repubblica democratica del Congo

del 22 giugno 2005 (Stato 13 gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb), 2

ordina:

Sezione 1 Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine

Sono vietati la fornitura, la vendita, il transito e la mediazione a destinazione della Repubblica democratica del Congo di materiale d’armamento d’ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio.

Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza, formazione o assistenza, compresi il finanziamento e l’assistenza finanziaria, connessi con la fornitura, la produzione, la manutenzione o l’utilizzazione del materiale d’armamento di cui al capoverso 1 nonché con attività militari nella Repubblica democratica del Congo.

Sono esclusi dai divieti elencati nei capoversi 1 e 2:

  1. la fornitura di beni e servizi destinati alla missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC);
  2. la fornitura di materiale militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, nonché l’assistenza tecnica e la formazione con essa connesse;
  3. la fornitura di beni e servizi per organi statali della Repubblica democratica del Congo;
  4. l’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettili e i caschi, per l’uso individuale del personale delle Nazioni Unite e della Svizzera, dei rappresentanti dei mass media e del personale umanitario.3

La fornitura di beni e servizi di cui al capoverso 3 lettere b e c deve essere notificata alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) con almeno 30 giorni di anticipo. 4

Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996 5 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge federale del 13 dicembre 1996 6 sul materiale bellico.

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche

Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate negli allegati 1 e 2 sono bloccati. 7

È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

Il divieto di cui al capoverso2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
  2. organizzazioni internazionali;
  3. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
  4. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
  5. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a−d nella misura in cui agiscono in tale veste;
  6. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.8

La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:

  1. prevenire casi di rigore;
  2. rispettare contratti esistenti;
  3. onorare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
  4. soddisfare bisogni umanitari;
  5. tutelare interessi svizzeri.9

La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità alle decisioni di tale comitato e alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 10

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. 11 averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricognizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, fideiussioni, cauzione a garanzia dell’esecuzione del contratto o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
  2. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari.
  3. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
  4. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 412 Divieto di entrata e di transito

L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate negli allegati 1 e 2.

La Segreteria di Stato della migrazione può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 1 in conformità delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 13 .

Essa può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 2:

  1. per motivi umanitari documentati;
  2. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la Repubblica Democratica del Congo; oppure
  3. se la tutela di interessi svizzeri lo esige.

Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione

La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2. Conformemente alla risoluzione 1807 (2008) essa notifica in via preliminare al Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettere b e c. 14

La Segreteria di Stato della migrazione 15 sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.

Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 16 .

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie

Le persone 17 e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, lo dichiarano senza indugio alla SECO.

Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali

Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

Chiunque viola l’articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri o confische.

Sezione 3 Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore18

Art. 7a19 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’allegato 1 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 8 Entrata in vigore20

La presente ordinanza entra in vigore il 23 giugno 2005.

Allegato 121

(art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 7 a )

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Nota bene

  1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite22.
  2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo alla loro comunicazione da parte delle Nazioni Unite23.

Allegato 224

(art. 2 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 3)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie25