Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Repubblica Centrafricana o per un uso in Repubblica Centrafricana, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.
Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la messa a disposizione di mercenari armati, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1 oppure in relazione ad attività militari in Repubblica Centrafricana .
Sono esclusi dai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito:
- di beni destinati esclusivamente a sostenere le seguenti organizzazioni o a essere utilizzati da queste ultime:1.la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Minusca),2.le forze francesi che sostengono la Minusca,3.le missioni di formazione dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana,4.4le forze di altri Paesi membri delle Nazioni Unite, purché l’assistenza fornita di cui al capoverso 4 lettera a sia stata preannunciata al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti e i caschi antiproiettile esportati temporaneamente nella Repubblica Centrafricana e destinati all’uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario.5
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dopo aver informato il comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite6, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito:
- di materiale non letale e la fornitura di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa delle forze di sicurezza della Repubblica Centrafricana e delle autorità civili preposte al perseguimento penale, destinati esclusivamente a sostenere, in collaborazione con la Minusca, la riforma del settore della sicurezza o a essere utilizzati a tale scopo;
- di armi leggere e altro materiale connesso destinati unicamente all’uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta trinazionale del fiume Sangha per impedire il bracconaggio, il contrabbando di avorio o di armi e qualsiasi attività contraria al diritto interno della Repubblica Centrafricana o al diritto internazionale.7
La SECO, d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:
- la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, nonché delle relative attività di assistenza tecnica e formazione;
- la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di armi nonché di ogni altro materiale letale connesso, alle forze di sicurezza della Repubblica Centrafricana, comprese le autorità civili preposte al perseguimento penale, destinati esclusivamente a sostenere la riforma del settore della sicurezza o a essere utilizzati a tale scopo;
- qualsiasi vendita o fornitura di armi o di materiale connesso o la fornitura di assistenza o di personale.8
Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996 9 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996 10 sul materiale bellico.