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946.231.138.3

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau del 1° giugno 2012 (Stato 8 ottobre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb),

ordina:

Sezione 1 Misure coercitive

Art. 12 Blocco degli averi e delle risorse economiche

Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni di cui agli allegati 1 e 2 sono bloccati.

È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
  2. organizzazioni internazionali;
  3. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
  4. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
  5. organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie e non rientrano nel campo d’applicazione delle lettere a–d;
  6. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.3

A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:

  1. interessi e altri redditi di tali conti;
  2. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
  3. pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.4

Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati. 5

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

  1. rispettare contratti esistenti;
  2. soddisfare crediti in applicazione di:1.una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure2.una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.6

In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:

  1. prevenire casi di rigore;
  2. svolgere attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali;
  3. tutelare interessi svizzeri.7

Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 6 e 7 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze. 8

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. 9 averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
  2. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;
  3. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
  4. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 310 Divieto di entrata e di transito

L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui agli allegati 1 e 2.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) 11 può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 1 in conformità alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La SEM può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 2:

  1. per motivi umanitari documentati;
  2. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la Guinea-Bissau; oppure
  3. per tutelare interessi svizzeri.

Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 4 Controllo ed esecuzione

La SECO sorveglia l’esecuzione del blocco degli averi e delle risorse economiche di cui all’articolo 1.

La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 3.

Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 12 .

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 513 Dichiarazioni obbligatorie

Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 1 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.

Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.

Gli accrediti di cui all’articolo 1 capoverso 5 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.

Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.

Art. 6 Disposizioni penali

Chiunque viola gli articoli 1 o 3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

Chiunque viola l’articolo 5 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.

Sezione 3 Recepimento automatico di liste, pubblicazione ed entrata in vigore14

Art. 6a15 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automaticamente.

Art. 6b16 Pubblicazione

Le voci secondo gli allegati 1 e 2 non sono pubblicate né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 7 Entrata in vigore17

La presente ordinanza entra in vigore il 2 giugno 2012.

Allegato 118

(art. 1 cpv. 1, 3 cpv. 1 e 2, 6 a e 6 b )

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie19

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 20 .

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite 21 .

Allegato 222

(art. 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 e 3)

Persone fisiche interessate dalle sanzioni finanziarie e dal divieto di entrata e di transito nonché imprese e organizzazioni interessate dalle sanzioni finanziarie23

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