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946.231.139.4

Ordinanza
che istituisce provvedimenti concernenti Haiti

del 16 dicembre 2022 (Stato 28 gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 2653 (2022), 2664 (2022), 2699 (2023) e 2752 (2024) 2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 3

ordina:

Sezione 1 Definizioni

Art. 1

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
  2. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
  3. risorse economiche:i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
  4. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Sezione 2 Misure coercitive

Art. 24 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine

Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito a destinazione di Haiti di materiale d’armamento di ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio.

È vietata la fornitura a destinazione di Haiti di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, l’assistenza tecnica e la concessione di mezzi finanziari, in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di materiale d’armamento di ogni genere, o in relazione ad attività militari.

I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

  1. alla vendita, alla fornitura, all’esportazione o al transito di beni a destinazione delle Nazioni Unite o delle missioni o dei servizi di sicurezza autorizzati dalle Nazioni Unite che sottostanno al comando del Governo haitiano, nonché alla relativa assistenza tecnica o formazione, a condizione che servano esclusivamente alla promozione della pace e della stabilità ad Haiti;
  2. alla fornitura di equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, nonché alla relativa assistenza tecnica o formazione, a condizione che servano esclusivamente a promuovere la pace e la stabilità ad Haiti.

D’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), e previa approvazione da parte del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 3 Blocco degli averi e delle risorse economiche

Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

  1. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate negli allegati 1 e 2;
  2. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui agli allegati 1 e 2;
  3. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui alle lettere a o b.5

È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
  2. organizzazioni internazionali;
  3. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
  4. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
  5. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a−d nella misura in cui agiscono in tale veste;
  6. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.6

Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica al trasferimento di averi e alla messa a disposizione di averi o risorse economiche a favore di persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 2 se ciò è necessario per lo svolgimento di attività umanitarie da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono a tal fine un finanziamento dalla Confederazione. 7

A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:

  1. interessi e altri redditi di tali conti;
  2. pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
  3. pagamenti a persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 2, effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo (SEE) o nel Regno Unito.8

Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati. 9

Art. 3a10 Disposizioni derogatorie concernenti averi o risorse economiche bloccati

La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche per prevenire casi di rigore.

La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 1 per:

  1. rispettare contratti esistenti;
  2. onorare crediti oggetto di:1.una decisione esistente di un tribunale arbitrale, o2.una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria.

La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 2 per:

  1. rispettare contratti esistenti;
  2. onorare crediti oggetto di:1.una decisione esistente di un tribunale arbitrale, o2.una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.

La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a favore di una persona fisica, un’impresa o un’organizzazione di cui all’allegato 2 per:

  1. svolgere attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali;
  2. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
  3. tutelare interessi svizzeri.

La SECO autorizza le deroghe di cui ai capoversi 1–4 d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità alle decisioni di tale comitato.

Art. 411 Divieto di entrata e di transito

L’entrata e il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui agli allegati 1 e 2.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe per le persone fisiche di cui all’allegato 1:

  1. se l’entrata o il transito sono necessari per partecipare a un procedimento giudiziario; o
  2. in conformità con il paragrafo 5 della risoluzione 2653 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La SEM può autorizzare deroghe per le persone fisiche di cui all’allegato 2:

  1. per motivi umanitari comprovati;
  2. per la partecipazione a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti Haiti;
  3. per la partecipazione a procedimenti giudiziari; o
  4. per tutelare interessi svizzeri.

Sezione 3 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione

La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2 e 3.

La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.

Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 612 Dichiarazioni obbligatorie

Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.

Gli accrediti secondo l’articolo 3 capoverso 6 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.

Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.

Art. 7 Disposizioni penali

Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri e confische.

Sezione 4 Recepimento automatico e pubblicazione

Art. 8

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono recepite automaticamente nell’allegato 1.

Il contenuto dell’allegato 2 è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.

Sezione 5 Entrata in vigore

Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore il 16 dicembre 2022 alle ore 18.00.

Allegato 113

(art. 3 cpv. 1 lett. a, 3 a cpv. 2, 5 cpv. 1 e 2, nonché 8 cpv. 1)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Nota bene

  1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
  2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite.

Allegato 214

(art. 3 cpv. 1 lett. a, 4 e 5 lett. c, 3 a cpv. 3 e 4, 5 cpv. 1 e 3, nonché 8 cpv. 2)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie15