Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Libia o per un uso in Libia, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.
Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Libia o per un uso in Libia, di beni di cui all’allegato 1 che possono essere utilizzati per la repressione interna.
Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la messa a disposizione di mercenari armati, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui ai capoversi 1 e 2 oppure in relazione ad attività militari in Libia.
Sono vietati l’acquisizione, l’importazione, il transito, il trasporto e la mediazione di materiale d’armamento e beni di cui all’allegato 1 provenienti dalla Libia.
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e, se applicabili, in conformità delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite2 autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–4 per:
- equipaggiamento militare non letale, destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione;
- altro materiale d’armamento e l’assistenza ad esso connessa, compreso il personale;
- armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.
L’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati ad un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario è esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1–3.