Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:
- delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato;
- delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.
È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.
Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando la fornitura di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche è necessaria per lo svolgimento di attività umanitarie o di aiuto alla popolazione civile in Moldova da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie o fornire aiuto alla popolazione civile.
A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:
- interessi e altri redditi di tali conti;
- pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
- pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.
Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:
- tutelare interessi svizzeri;
- soddisfare crediti in applicazione di:1.una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure2.una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.
In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:
- prevenire casi di rigore;
- svolgere attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali;
- tutelare interessi svizzeri;
- svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.
Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 6 e 7 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.