Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio:
- alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni menzionati nell’allegato;
- alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone, dei gruppi o delle organizzazioni di cui alla lettera a.
Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di materiale d’armamento di ogni genere, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione ad attività militari, compresa la messa a disposizione di mercenari armati alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni di cui al capoverso 1.
Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996 5 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996 6 sul materiale bellico.