Le camere di commercio riportate all’allegato 1 sono competenti, sul territorio interno, quali uffici emittenti per la propria giurisdizione.
946.311 — OAO-DEFR
Ordinanza del DEFR sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR)
del 9 aprile 2008 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 1 ,
visti gli articoli 6 capoverso 1, 11 capoversi 2 e 3, 19 capoverso 3, 20 capoverso 1, 24 capoverso 2 e 25 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 aprile 2008 2
sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO),
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Uffici emittenti
Art. 2 Regole di lavorazione e trasformazione per determinati prodotti
I prodotti riportati nella tabella 1 dell’allegato 2 sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati sul territorio interno ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettera c OAO se sono soddisfatte le condizioni della colonna 3 della medesima lista.
I prodotti riportati nella tabella 2 dell’allegato 2 sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati sul territorio interno ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 OAO solo se sono soddisfatte le condizioni della colonna 3 della medesima lista.
Art. 3 Tolleranza
Nella fabbricazione di un prodotto possono essere impiegati materiali non di origine svizzera se:
- il loro valore complessivo non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- l’applicazione del presente articolo non comporta il superamento della percentuale massima tollerata per determinati materiali senza attestazione originale, riportata nella colonna 3 delle liste all’allegato 2.
Art. 4 Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature
Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature consegnati insieme a strumenti, macchine o veicoli hanno la stessa origine degli strumenti, delle macchine, degli apparecchi e dei veicoli assieme ai quali sono consegnati come attrezzatura ordinaria.
Per pezzi di ricambio essenziali, destinati a strumenti, macchine, apparecchi o veicoli già esportati dei capitoli 84–92 del Sistema armonizzato3 e specifiche per tali prodotti, l’origine svizzera può essere autenticata se:
- si tratta di parti fondamentali in assenza delle quali gli strumenti, le macchine, gli apparecchi o i veicoli non possono essere messi in funzione e che servono a ripristinare lo stato originario della merce in questione;
- il Paese destinatario prescrive la presentazione di un certificato d’origine o di un’attestazione d’origine, e
- il richiedente riporta i dati necessari sul retro della domanda di attestazione, alla cifra 3 della dichiarazione del richiedente.
Sezione 2 Prescrizioni concernenti forma e procedura
Art. 5 Forma delle prove documentali dell’origine
La richiesta per il rilascio di una prova documentale dell’origine (prova documentale) è da inoltrare tramite il modulo domanda di attestazione di cui all’allegato 3, debitamente firmato. Di norma il modulo deve anche essere utilizzato nell’ambito della procedura elettronica.
Il certificato d’origine è da redigere sul modulo di cui all’allegato 4. Di norma il modulo deve anche essere utilizzato nell’ambito della procedura elettronica.
Il modulo domanda di attestazione è da stampare su carta di colore giallo, il modulo certificato d’origine su carta di colore verde. In caso di procedura elettronica la carta può essere di colore bianco.
L’attestazione d’origine avviene tramite l’apposizione di un timbro nel caso di fatture commerciali o di altri documenti commerciali, oppure tramite timbro digitale nel caso di procedura elettronica.
I certificati d’origine e le attestazioni d’origine sono redatti in una lingua nazionale. Se necessario, può essere utilizzata un’altra lingua. L’ufficio emittente può richiedere una traduzione autenticata in una lingua nazionale.
Del certificato d’origine e dell’attestazione d’origine possono essere autenticate altre copie. Esse devono essere contrassegnate in quanto tali.
Per la stessa merce possono essere rilasciati al contempo certificato d’origine e attestazione d’origine.
Art. 6 Dichiarazione d’origine
La dichiarazione d’origine è da riportare sulla fattura commerciale o su un altro documento commerciale conformemente all’allegato 5.
Art. 7 Traduzione di prove documentali estere
Per le prove documentali estere, intese quali documenti di riferimento ai sensi dell’articolo 17 OAO, l’ufficio emittente può richiedere una traduzione autenticata in una lingua nazionale.
Art. 8 Procedura per la richiesta di una prova documentale
Il richiedente compila in ogni sua parte la domanda di attestazione e, se del caso, il modulo certificato d’origine. Le fatture commerciali e altri documenti commerciali che devono essere autenticati devono contenere dati corrispondenti.
La compilazione manoscritta della richiesta è eseguita a penna e in carattere stampatello.
Il richiedente deve:
- provare l’origine svizzera della merce mediante documenti verificabili;
- presentare una dichiarazione d’origine rilasciata all’interno del Paese; o
- provare l’origine estera della merce mediante la certificazione di base o il certificato di transito oppure tramite la dichiarazione interna di cui all’articolo 17 OAO o un’attestazione equivalente.
Al fine di verificare la corrispondenza fra i documenti di cui al capoverso 3 e la merce, all’ufficio emittente devono essere presentate ulteriori prove, segnatamente la fattura del fornitore intestata al richiedente, la fattura commerciale o altri documenti relativi alla transazione della merce.
Nell’ambito di una procedura semplificata o di una procedura elettronica, al momento dell’inoltro della domanda di attestazione il richiedente deve essere in possesso dei documenti di cui al capoverso 3.
Quale attestazione equivalente ai sensi del capoverso 3 lettera c valgono le prove dell’origine preferenziale secondo:
Art. 9 Accordo di semplificazione della procedura e autorizzazione per la procedura di autenticazione elettronica
Gli uffici emittenti possono trovare un accordo ai sensi dell’articolo 20 OAO qualora:
- le persone e le imprese in questione presentino regolarmente domande per ottenere il rilascio di prove documentali, e
- sia garantito il controllo dell’attestazione originale della merce.
Sono autorizzate ad avvalersi della procedura di autenticazione elettronica le persone e le imprese con le quali l’ufficio emittente ha concluso un accordo secondo il capoverso 1.
In casi motivati gli uffici emittenti possono autorizzare persone fisiche e giuridiche che non hanno concluso un accordo ai sensi del capoverso 1 ad avvalersi della procedura elettronica, a condizione che sia garantito il controllo dell’attestazione originale della merce.
Art. 10 Prove documentali per offerte nel settore degli appalti pubblici
Il richiedente espone in modo credibile all’ufficio emittente che, qualora si aggiudicasse l’appalto, la merce offerta sarà interamente ottenuta o fabbricata oppure subirà sufficienti lavorazioni o trasformazioni sul territorio interno.
I dati da riportare sulla domanda di attestazione, sul certificato d’origine o sul documento commerciale sul quale è redatta l’attestazione d’origine devono essere compilati sulla base dell’allegato 6.
Art. 11 Rilascio a posteriori di prove documentali
In presenza delle prove di cui all’articolo 8 capoversi 3 e 4 possono essere rilasciate prove documentali a posteriori per merce già consegnata.
Art. 12 Smarrimento di prove documentali
In caso di furto, smarrimento o distruzione di una prova documentale l’esportatore può richiedere all’ufficio emittente il rilascio di un duplicato.
Il duplicato riporta l’annotazione «Duplicato», «Duplikat» o «Duplicata» nonché il numero e la data di emissione dell’originale. In aggiunta, l’annotazione può anche essere riportata in un’altra lingua.
Sezione 3 Disposizioni finali
Art. 13 Abrogazione del diritto previgente
L’ordinanza del DFE del 15 agosto 1984 7 sull’origine è abrogata.
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2008.
Allegato 1
(art. 1)
Uffici emittenti
Nome | Giurisdizione |
|---|---|
Aargauische Industrie- und Handelskammer, Aarau | Cantone di Argovia |
Handelskammer beider Basel, Basilea | Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna |
Handels- und Industrieverein | Cantone di Berna |
Handelskammer und Arbeitgeberverband Graubünden, | Cantone dei Grigioni |
Handelskammer Freiburg, | Cantone di Friburgo |
Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève, Ginevra | Cantone di Ginevra |
Glarner Handelskammer, Glarona | Cantone di Glarona |
Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, Losanna | Cantone di Vaud |
Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato del Cantone Ticino, Lugano | Cantone Ticino |
Zentralschweizerische Handelskammer, | Cantoni di Lucerna, di Uri, di Svitto, di Obvaldo e di Nidvaldo |
Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie, Neuchâtel | Cantone di Neuchâtel |
Chambre de commerce et d’industrie du Jura, Delémont | Cantone del Giura |
Industrie- und Handelskammer | Cantoni di San Gallo, di Appenzello Esterno e di Appenzello Interno |
Walliser Industrie- und Handelskammer, | Cantone del Vallese |
Solothurner Handelskammer, Soletta | Cantone di Soletta |
Industrie- und Handelskammer Thurgau, Weinfelden | Cantone di Turgovia |
Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur, Winterthur | Cantone di Zurigo: distretto di Winterthur |
Zürcher Handelskammer, Zurigo | Cantone di Zurigo (eccetto il distretto di Winterthur), di Sciaffusa e di Zugo, nonché il Comune tedesco di Büsingen am Hochrhein |
Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer, Vaduz | Principato del Liechtenstein |
Allegato 2
(art. 2 cpv. 1)
Tabella 1
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari della Svizzera affinché i prodotti trasformati possono acquisire il carattere di prodotti originari svizzeri
Prodotto finito | Materiali di origine estera utilizzati | ||
|---|---|---|---|
Voce | Designazione della merce | Lavorazioni o trasformazioni che, applicate a materie non originarie, conferiscono | |
Cap. | Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse | Trasformazione chimica; lavorazioni o trasformazioni che permettono l’ottenimento di un prodotto qualitativamente nuovo (v. osservazioni, lett. a) | |
3105 | Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti, azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavoletta o forme simili, sia in imballaggi di peso lordo non eccedente 10 kg | Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito | |
3808 | Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o imballaggi per la vendita al minuto, oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide | Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 60 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito | |
3809 | Agenti di apprettatura o di finitura, acceleratori di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio, bozzine preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito | |
ex 3824 | Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, esclusi:
| Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito | |
ex 3825 | Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti menzionati alla nota 6 del presente capitolo, escluse:
| Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito | |
ex 5003 ex 5105 ex 5203 ex 5301 ex 5302 ex 5303 ex 5305 ex 5506 ex 5507 | Nastri pettinati | Imbianchire o tingere o stampare nastri pettinati (v. riserva sec. osservazioni, lett. b) | |
ex 5004 ex 5005 ex 5006 ex 5106 ex 5107 ex 5108 ex 5109 ex 5110 5204 ex 5205 ex 5206 ex 5207 ex 5306 ex 5307 ex 5308 5401 ex 5402 ex 5403 ex 5404 ex 5405 ex 5406 5508 ex 5509 ex 5510 ex 5511 ex 5604 ex 5605 ex 5606 | Filati, ritorti, filati spiralati | Ritorcere o spiralare (con uno o più filati) filati | |
ex 5007 | Tessuti di seta lavata | Lavaggio e finitura di tessuti in seta naturale | |
ex 5402 | Filati di filamenti sintetici, testurizzati | Testurizzazione di filati sintetici | |
ex 5004 ex 5005 ex 5006 ex 5106 ex 5107 ex 5108 ex 5109 ex 5110 ex 5204 ex 5205 ex 5206 ex 5207 ex 5306 ex 5307 ex 5308 ex 5401 ex 5402 ex 5403 ex 5404 ex 5405 ex 5406 ex 5508 ex 5509 ex 5510 ex 5604 ex 5605 ex 5606 | Filati non ritorti o ritorti, imbianchiti o tinti o stampati | Imbianchire o mercerizzare o tingere o stampare filati non ritorti o ritorti (v. riserva sec. osservazioni, lett. b) | |
ex 5007 ex 5111 ex 5112 ex 5113 ex 5208 ex 5209 ex 5210 ex 5211 ex 5212 ex 5309 ex 5310 ex 5311 ex 5407 ex 5408 ex 5512 ex 5513 ex 5514 ex 5515 ex 5516 ex 5801 ex 5802 ex 5803 ex 5804 ex 5809 ex 5811 ex 5911 ex 6001 ex 6002 | Stoffe imbianchite, tinte o stampate (tessuti, stoffe di maglia, velluti, felpe, tulli, tessuti a maglia annodate) | Imbianchire, tingere o stampare stoffe, con o senza lavorazioni di rifinitura (v. riserva sec. osservazioni, lett. b) | |
ex 5208 ex 5209 ex 5210 ex 5211 ex 5212 | Tessuti di cotone per piumini e trapunte | Rifinitura di tessuti di cotone per piumini e trapunte | |
ex 5602 ex 5603 | Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati | Impregnare, spalmare o stratificare feltri o stoffe non tessute | |
ex 7106 ex 7108 ex 7110 | Metalli preziosi semilavorati o in polvere | Fabbricazione partendo da metalli preziosi greggi | |
7209 ex 7211 ex 7219 ex 7220 ex 7225 ex 7226 | Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati o di acciai inossidabili o di altri acciai legati, ottenuti o rifiniti a freddo | Modificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo, spaccare | |
ex 7213 ex 7221 ex 7227 | Vergella o bordione, di ferro o di acciai non legati o di acciai inossidabili o di altri acciai legati, ottenuti o rifiniti a freddo | Modificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo | |
ex 7215 ex 7222 ex 7228 | Barre di ferro o di acciai legati o no, ottenuti o rifiniti a freddo | Modificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo | |
ex 7216 ex 7222 ex 7228 | Profilati di ferro o di acciai non legati o di acciai inossidabili o di altri acciai legati, ottenuti o rifiniti a freddo | Modificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo, rullamento (rollforming, piegatura a freddo) | |
ex 7217 ex 7223 ex 7229 | Fili di ferro o di acciai non legati o di acciai inossidabili o di altri acciai legati, ottenuti o rifiniti a freddo | Modificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo, rullamento | |
ex 7228 | Barre forate per la perforazione di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo | Modificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo, rullamento | |
ex 7301 | Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti, ottenute o rifinite a freddo | Modificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo, rullamento (rollforming, piegatura a freddo) | |
ex 7601 | Alluminio greggio | Ottenimento mediante trattamento termico o elettrolitico di alluminio non legato | |
7606 | Lamiere e nastri di alluminio di spessore eccedente 0,2 mm | Fabbricazione a partire da sbozzi di alluminio prelaminati | |
8444 | Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali | Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 60 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito | |
8445 | Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 | Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 60 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito | |
8446 | Telai per tessitura | Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 60 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito | |
8447 | Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punta a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglia annodate o per tessuti «tufted» | Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 60 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito | |
8448 | Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 ( per esempio fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) | Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 60 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito | |
ex 8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o a aghi, montati | Trattenimento termico (tempera) e levigatura degli anelli interni e di quelli esterni, nonché il montaggio dei cuscinetti | |
ex 8545 | Elettrodi di grafite per forni elettrici, per apparecchi di saldatura o impianti elettrolisi | Trasformazione di carbone amorfo in grafite mediante procedimento elettrotermico | |
Osservazioni
- I prodotti delle industrie connesse sono considerati come sufficientemente lavorati o trasformati:–allorché il processo di lavorazione provoca una trasformazione chimica o–se il prodotto ottenuto possiede caratteristiche diverse da quelle dei prodotti di base.
- Per provare l’avvenuta trasformazione chimica basta che, nella struttura chimica del prodotto ottenuto, possa essere dimostrata o rappresentata nella formula strutturale la presenza di molecole della sostanza di base importata o di una sostanza ad essa equivalente.
- Ai fini dell’interpretazione del concetto «qualitativamente nuovo» sono applicabili i seguenti criteri:–il prodotto ottenuto possiede caratteristiche nuove o proprietà nuove, oppure, data la specifica costituzione, permette nuove applicazioni;–come prova della modificazione qualitativa può pure essere preso in considerazione il particolare impegno aziendale (il suo genere, l’ampiezza e la complessità dei processi di lavorazione, le relative prestazioni lavorative, la prestazione intellettuale e l’abilità proprie, nonché i relativi impianti tecnici di fabbricazione).
- Nei casi in cui l’applicazione delle succitate direttive dovesse creare difficoltà, la decisione spetta all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini9.
- Non conferiscono tuttavia l’origine le lavorazioni di superficie come: l’imbianchimento rapido, il risciacquo, la colorazione preliminare, ecc.
Tabella 2
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di certi merci del capitolo 91 a cui devono essere sottoposti materiali non originari della Svizzera affinché i prodotti trasformati possono acquisire il carattere di prodotti originari svizzeri
Prodotto finito | Materiali di origine estera utilizzati | ||
|---|---|---|---|
Voce | Designazione della merce | Lavorazioni o trasformazioni che, applicate a materie non originarie, conferiscono | |
ex Cap. 91 | Orologeria, eccetto i prodotti delle voci 9101, 9102, 9106, 9107 e 9108 | Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie non deve eccedere il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito | |
9101 | Orologi da polso, a tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi | Fabbricazione a partire da movimenti della voce 9108 assemblati in Svizzera nei quali il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del valore dei pezzi del movimento | |
9102 | Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), diversi da quelli della voce 9101 | Fabbricazione a partire da movimenti della voce 9108 assemblati in Svizzera nei quali il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del valore dei pezzi del movimento | |
9108 | Movimenti di piccola orologeria, completi e montati | Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del valore dei pezzi del movimento | |
Allegato 3
(art. 5 cpv. 1)
Esportatore/Mittente | N. | |||||
DOMANDA DI ATTESTAZIONE | ||||||
Destinatario | Per le merci designate qui di seguito è richiesta una prova documentale dell’origine ai sensi dell’ordinanza sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) alla | |||||
Paese di origine: | ||||||
Indicazioni riguardanti il trasporto | Osservazioni | |||||
Marche, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merci | Voce della tariffa doganale svizzera | * | Peso netto (kg, l, m3, ecc.) | Valore in fr. | ||
Peso lordo | Importototaledella fattura in fr. | |||||
* Criterid’origine(inserire la lettera che conviene) 1.Merci di produzione propria A Merci interamente fabbricate (art. 10 OAO) BCriterio del 50 % di valore aggiunto (art. 11 cpv. 1 lett. a OAO) CCambiamento di voce del SA (cambiamento di voce tariffale) DRegole di lista (art. 11 cpv. 1 lett. c e 2 OAO; art. 2 e allegato 2 EAltri fatti documentabili nell’ambito dell’attestazione dell’origine FTraffico di perfezionamento (art. 16 OAO) 2.Merci non di produzione propria GMerce commerciale (art. 5 e 17 OAO) (indicazioni supplementari 3.Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature per merci dei capitoli H Fornitura insieme con merce dei capitoli 84 a 92 (art. 4 cpv. 1 IFornitura per merce già consegnata dei capitoli 84 a 92 (art. 4 cpv. 2 | Il richiedente dichiara aver preso visione delle dichiarazioni riportate sul retro. Egli dichiara inoltre di aver completato, se del caso, questi dati. Luogo e data:_________________________ Rif.:_________________________ | |||||
Timbro e firma del richiedente: | ||||||
Allegato 3
(seguito)
Dichiarazione del richiedente
- Merci di produzione propria:
Il richiedente dichiara con la presente che le merci sono state totalmente ottenute o fabbricate o hanno subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella propria azienda. Le prescrizioni dell’ordinanza del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) e dell’ordinanza del DEFR del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR) sono soddisfatte in conformità ai criteri riportati nella colonna «criteri d’origine» (*). - Merci non di produzione propria:
Il richiedente dichiara con la presente che le merci corrispondono esattamente a quelle indicate nelle fatture/nei certificati d’origine o nelle dichiarazioni d’origine qui di seguito elencati:
Fabbricante o fornitore: | Data delle fatture | Attestati o istituiti da: |
_________________________ | _________________________ | _________________________ |
_________________________ | _________________________ | _________________________ |
_________________________ | _________________________ | _________________________ |
_________________________ | _________________________ | _________________________ |
_________________________ | _________________________ | _________________________ |
_________________________ | _________________________ | _________________________ |
_________________________ | _________________________ | _________________________ |
_________________________ | _________________________ | _________________________ |
- Se la domanda di attestazione si riferisce soltanto a una parte di merce che figura su una prova di origine, il richiedente è tenuto a precisare sugli stessi.
- Particolari dichiarazioni e informazioni per merci già consegnate dei capitoli da 84 a 92(art. 4 cpv. 2 OAO-DEFR):
«Le merci summenzionate sono pezzi di ricambio essenziali, destinati alla rimessa in esercizio di _________________________________________________________ (descrizione il più dettagliata possibile degli strumenti forniti in precedenza) secondo la fattura n. ________________________ e il certificato d’origine n. _____________________ rilasciato da _________________________________ il ____________________________». - Il sottoscritto richiedente dichiara sotto la sua responsabilità, a conoscenza delle prescrizioni federali e segnatamente delle disposizioni penali, la veridicità delle informazioni suddette. Egli s’impegna, su richiesta dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini o della Camera di commercio interessata, a fornire tutti i documenti supplementari richiesti concernenti la prova documentale dell’origine e, se del caso, a permettere l’esame dei documenti commerciali e relativi alla fabbricazione che riguardano la merce autenticata.
- Egli dichiara inoltre di non aver ancora richiesto un documento analogo per le merci in questione e s’impegna a riconsegnare i documenti concernenti l’attestazione qualora per un qualsiasi motivo gli stessi non fossero più necessari.
Allegato 4
(art. 5 cpv. 2)
Exporteur Exportateur Esportatore Exporter | Nr. No | ||
URSPRUNGSZEUGNIS CERTIFICAT D’ORIGINE CERTIFICATO D’ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN | |||
Empfänger Destinataire Destinatario Consignee | |||
Ursprungsland Pays d’origine Paese d’origine Country of origin | |||
Angaben über die Beförderung | Bemerkungen Observations Osservazioni Observations | ||
Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeichnung Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises Marche, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merci Marks, numbers, number and kind of packages; description of the goods | Nettogewicht Poids net Peso netto Net weight kg, l, m3usw./etc./ecc. Bruttogewicht Poids brut Peso lordo Gross weight | ||
Die unterzeichnete Handelskammer bescheinigt den Ursprung oben bezeichneter Waren La chambre de commerce soussignée certifie l’origine des marchandises désignées ci-dessus La sottoscritta Camera di commercio certifica l’origine delle merci summenzionate The undersigned Chamber of commerce certifies the origin of the above mentioned goods | |||
Allegato 5
(art. 6)
Testo della dichiarazione d’origine valida solamente sul territorio interno
La dichiarazione d’origine deve riportare il seguente testo redatto in una lingua nazionale:
Versione tedesca
«Die Waren, auf die sich das vorliegende Handelsdokument bezieht, haben schweizerischen Ursprung nach den Bestimmungen der Artikel 9–16 der Verordnung vom 9. April 2008 über die Beglaubigung des nichtpräferenziellen Ursprungs von Waren (VUB) und der Verordnung des WBF vom 9. April 2008 über die Beglaubigung des nichtpräferenziellen Ursprungs von Waren (VUB-WBF).
| Die Ware wurde im eigenen Betrieb hergestellt. |
| Die Ware wurde hergestellt bei (Firma, Adresse, Ort): |
........................................................................................................................... |
Die Ausstellerin/Der Aussteller dieser Ursprungsdeklaration hat davon Kenntnis genommen, dass eine unrichtige Ursprungsangabe im Sinne der Artikel 9 ff. VUB und der Artikel 2 ff. VUB-WBF verwaltungsrechtliche Massnahmen zur Folge hat und strafrechtlich geahndet wird.
Ort, Datum, Firma, Unterschrift
» |
Versione francese
«Les marchandises auxquelles se rapporte le présent document commercial sont originaires de Suisse selon les dispositions des articles 9 à 16 de l’Ordonnance du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr) et de l’Ordonnance du DEFR du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr-DEFR).
| La marchandise a été produite par notre entreprise. |
| La marchandise a été produite par (société, adresse, localité): |
........................................................................................................................... |
L’auteur de la présente déclaration d’origine a pris connaissance du fait que l’indication inexacte de l’origine selon les art. 9 ss. OOr et les art. 2 ss. OOr-DEFR eintraîne des mesures de droit administratif et des poursuites pénales.
Lieu, date, société, signature
» |
Versione italiana
«La merce alla quale si riferisce il presente documento commerciale è di origine svizzera ai sensi delle disposizioni degli articoli da 9 a 16 dell’ordinanza del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) e dell’ordinanza del DEFR del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR).
| La merce è stata prodotta nella nostra impresa |
| La merce è stata prodotta nella seguente impresa (nome, indirizzo, sede): |
........................................................................................................................... |
L’autore della presente dichiarazione d’origine è a conoscenza del fatto che l’emissione di una dichiarazione d’origine inesatta ai sensi dell’articolo 9 segg. OAO e dell’articolo 2 segg. OAO-DEFR comporta l’adozione di provvedimenti amministrativi e il perseguimento penale.
Luogo, data, impresa, firma
» |
Versione romancia
«La rauba, a la quala quest document commerzial sa referescha, è d’origin svizzer tenor las disposiziuns dals artitgels 9 fin 16 da l’ordinaziun dals 9 d’avrigl 2008 davart l’attestaziun da l’origin betg preferenzial da rauba (OAO) e tenor l’ordinaziun dal DEFR dals 9 d’avrigl 2008 davart l’attestaziun da l’origin betg preferenzial da rauba (OAO-DEFR).
| La rauba è vegnida producida en l’atgna interpresa. |
| La rauba è vegnida producida tar (firma, adressa, lieu): |
L’emittenta u l’emittent da questa decleraziun d’origin ha prendì enconuschientscha dal fatg ch’ina faussa indicaziun da l’origin en il senn dals artitgels 9 ss. OAO e dals artitgels 2 ss. OAO-DEFR ha consequenzas da dretg administrativ e vegn persequitada penalmain.
Lieu, data, firma, suttascripziun
» |
Allegato 6
(art. 10 cpv. 2)
Prove documentali dell’origine per il settore degli appalti pubblici
Sulla domanda di attestazione, sul certificato d’origine oppure sul documento commerciale sul quale è redatta l’attestazione d’origine deve essere riportata una delle seguenti osservazioni:
Versione tedesca
«Dieses Ursprungszeugnis / Diese Ursprungsbescheinigung dient ausschliesslich zur Eingabe eines Angebots im öffentlichen Beschaffungswesen und bezieht sich nicht auf eine tatsächliche Warenlieferung.»
Versione francese
«Le présent certificat d’origine / La présente attestation d’origine est exclusivement destiné(e) à la soumission d’une offre de marchés publics et ne se rapporte pas à une livraison de marchandises effective.»
Versione italiana
«Il presente certificato d’origine / La presente attestazione d’origine vale unicamente per la formulazione di un’offerta nell’ambito di una gara d’appalto pubblico e non è stato/a emesso/a per un’effettiva consegna di merci.»
Versione romancia
«Quest certificat d’origin / Questa attestaziun d’origin serva unicamain ad inoltrar in’offerta en il rom da las acquisiziuns publicas e na sa referescha betg ad ina furniziun effectiva da rauba.»
In aggiunta l’indicazione può anche essere riportata in un’altra lingua.