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946.311 OAO-DEFR

Ordinanza del DEFR sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR)

del 9 aprile 2008 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 1 ,

visti gli articoli 6 capoverso 1, 11 capoversi 2 e 3, 19 capoverso 3, 20 capoverso 1, 24 capoverso 2 e 25 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 aprile 2008 2
sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Uffici emittenti

Le camere di commercio riportate all’allegato 1 sono competenti, sul territorio interno, quali uffici emittenti per la propria giurisdizione.

Art. 2 Regole di lavorazione e trasformazione per determinati prodotti

I prodotti riportati nella tabella 1 dell’allegato 2 sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati sul territorio interno ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettera c OAO se sono soddisfatte le condizioni della colonna 3 della medesima lista.

I prodotti riportati nella tabella 2 dell’allegato 2 sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati sul territorio interno ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 OAO solo se sono soddisfatte le condizioni della colonna 3 della medesima lista.

Art. 3 Tolleranza

Nella fabbricazione di un prodotto possono essere impiegati materiali non di origine svizzera se:

  1. il loro valore complessivo non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
  2. l’applicazione del presente articolo non comporta il superamento della percentuale massima tollerata per determinati materiali senza attestazione originale, riportata nella colonna 3 delle liste all’allegato 2.

Art. 4 Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature

Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature consegnati insieme a strumenti, macchine o veicoli hanno la stessa origine degli strumenti, delle macchine, degli apparecchi e dei veicoli assieme ai quali sono consegnati come attrezzatura ordinaria.

Per pezzi di ricambio essenziali, destinati a strumenti, macchine, apparecchi o veicoli già esportati dei capitoli 84–92 del Sistema armonizzato3 e specifiche per tali prodotti, l’origine svizzera può essere autenticata se:

  1. si tratta di parti fondamentali in assenza delle quali gli strumenti, le macchine, gli apparecchi o i veicoli non possono essere messi in funzione e che servono a ripristinare lo stato originario della merce in questione;
  2. il Paese destinatario prescrive la presentazione di un certificato d’origine o di un’attestazione d’origine, e
  3. il richiedente riporta i dati necessari sul retro della domanda di attestazione, alla cifra 3 della dichiarazione del richiedente.

Sezione 2 Prescrizioni concernenti forma e procedura

Art. 5 Forma delle prove documentali dell’origine

La richiesta per il rilascio di una prova documentale dell’origine (prova documentale) è da inoltrare tramite il modulo domanda di attestazione di cui all’allegato 3, debitamente firmato. Di norma il modulo deve anche essere utilizzato nell’ambito della procedura elettronica.

Il certificato d’origine è da redigere sul modulo di cui all’allegato 4. Di norma il modulo deve anche essere utilizzato nell’ambito della procedura elettronica.

Il modulo domanda di attestazione è da stampare su carta di colore giallo, il modulo certificato d’origine su carta di colore verde. In caso di procedura elettronica la carta può essere di colore bianco.

L’attestazione d’origine avviene tramite l’apposizione di un timbro nel caso di fatture commerciali o di altri documenti commerciali, oppure tramite timbro digitale nel caso di procedura elettronica.

I certificati d’origine e le attestazioni d’origine sono redatti in una lingua nazionale. Se necessario, può essere utilizzata un’altra lingua. L’ufficio emittente può richiedere una traduzione autenticata in una lingua nazionale.

Del certificato d’origine e dell’attestazione d’origine possono essere autenticate altre copie. Esse devono essere contrassegnate in quanto tali.

Per la stessa merce possono essere rilasciati al contempo certificato d’origine e attestazione d’origine.

Art. 6 Dichiarazione d’origine

La dichiarazione d’origine è da riportare sulla fattura commerciale o su un altro documento commerciale conformemente all’allegato 5.

Art. 7 Traduzione di prove documentali estere

Per le prove documentali estere, intese quali documenti di riferimento ai sensi dell’articolo 17 OAO, l’ufficio emittente può richiedere una traduzione autenticata in una lingua nazionale.

Art. 8 Procedura per la richiesta di una prova documentale

Il richiedente compila in ogni sua parte la domanda di attestazione e, se del caso, il modulo certificato d’origine. Le fatture commerciali e altri documenti commerciali che devono essere autenticati devono contenere dati corrispondenti.

La compilazione manoscritta della richiesta è eseguita a penna e in carattere stampatello.

Il richiedente deve:

  1. provare l’origine svizzera della merce mediante documenti verificabili;
  2. presentare una dichiarazione d’origine rilasciata all’interno del Paese; o
  3. provare l’origine estera della merce mediante la certificazione di base o il certificato di transito oppure tramite la dichiarazione interna di cui all’articolo 17 OAO o un’attestazione equivalente.

Al fine di verificare la corrispondenza fra i documenti di cui al capoverso 3 e la merce, all’ufficio emittente devono essere presentate ulteriori prove, segnatamente la fattura del fornitore intestata al richiedente, la fattura commerciale o altri documenti relativi alla transazione della merce.

Nell’ambito di una procedura semplificata o di una procedura elettronica, al momento dell’inoltro della domanda di attestazione il richiedente deve essere in possesso dei documenti di cui al capoverso 3.

Quale attestazione equivalente ai sensi del capoverso 3 lettera c valgono le prove dell’origine preferenziale secondo:

  1. gli articoli 1 e 9 capoverso 2 dell’ordinanza dell’8 marzo 20024 sul libero scambio;
  2. gli articoli 1 e 4 dell’ordinanza del 27 giugno 19955 sul libero scambio 2; e
  3. gli articoli da 20 a 37 dell’ordinanza del 17 aprile 19966 sulle regole d’origine.

Art. 9 Accordo di semplificazione della procedura e autorizzazione per la procedura di autenticazione elettronica

Gli uffici emittenti possono trovare un accordo ai sensi dell’articolo 20 OAO qualora:

  1. le persone e le imprese in questione presentino regolarmente domande per ottenere il rilascio di prove documentali, e
  2. sia garantito il controllo dell’attestazione originale della merce.

Sono autorizzate ad avvalersi della procedura di autenticazione elettronica le persone e le imprese con le quali l’ufficio emittente ha concluso un accordo secondo il capoverso 1.

In casi motivati gli uffici emittenti possono autorizzare persone fisiche e giuridiche che non hanno concluso un accordo ai sensi del capoverso 1 ad avvalersi della procedura elettronica, a condizione che sia garantito il controllo dell’attestazione originale della merce.

Art. 10 Prove documentali per offerte nel settore degli appalti pubblici

Il richiedente espone in modo credibile all’ufficio emittente che, qualora si aggiudicasse l’appalto, la merce offerta sarà interamente ottenuta o fabbricata oppure subirà sufficienti lavorazioni o trasformazioni sul territorio interno.

I dati da riportare sulla domanda di attestazione, sul certificato d’origine o sul documento commerciale sul quale è redatta l’attestazione d’origine devono essere compilati sulla base dell’allegato 6.

Art. 11 Rilascio a posteriori di prove documentali

In presenza delle prove di cui all’articolo 8 capoversi 3 e 4 possono essere rilasciate prove documentali a posteriori per merce già consegnata.

Art. 12 Smarrimento di prove documentali

In caso di furto, smarrimento o distruzione di una prova documentale l’esportatore può richiedere all’ufficio emittente il rilascio di un duplicato.

Il duplicato riporta l’annotazione «Duplicato», «Duplikat» o «Duplicata» nonché il numero e la data di emissione dell’originale. In aggiunta, l’annotazione può anche essere riportata in un’altra lingua.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 13 Abrogazione del diritto previgente

L’ordinanza del DFE del 15 agosto 1984 7 sull’origine è abrogata.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2008.

Allegato 1

(art. 1)

Uffici emittenti

Nome

Giurisdizione

Aargauische Industrie- und Handelskammer, Aarau

Cantone di Argovia

Handelskammer beider Basel, Basilea

Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna

Handels- und Industrieverein
des Kantons Bern – Berner Handelskammer, Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne – Chambre de Commerce bernoise, Berna

Cantone di Berna

Handelskammer und Arbeitgeberverband Graubünden,
Camera di commercio e Associazione degli imprenditori dei Grigioni,
Chambra da commerzi ed associaziun dals patruns dal Grischun, Coira

Cantone dei Grigioni

Handelskammer Freiburg,
Chambre de commerce Fribourg, Friburgo

Cantone di Friburgo

Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève, Ginevra

Cantone di Ginevra

Glarner Handelskammer, Glarona

Cantone di Glarona

Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, Losanna

Cantone di Vaud

Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato del Cantone Ticino, Lugano

Cantone Ticino

Zentralschweizerische Handelskammer,
Lucerna

Cantoni di Lucerna, di Uri, di Svitto, di Obvaldo e di Nidvaldo

Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie, Neuchâtel

Cantone di Neuchâtel

Chambre de commerce et d’industrie du Jura, Delémont

Cantone del Giura

Industrie- und Handelskammer
St. Gallen–Appenzell,
San Gallo

Cantoni di San Gallo, di Appenzello Esterno e di Appenzello Interno

Walliser Industrie- und Handelskammer,
Chambre Valaisanne de Commerce et d’Industrie, Sion

Cantone del Vallese

Solothurner Handelskammer, Soletta

Cantone di Soletta

Industrie- und Handelskammer Thurgau, Weinfelden

Cantone di Turgovia

Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur, Winterthur

Cantone di Zurigo: distretto di Winterthur

Zürcher Handelskammer, Zurigo

Cantone di Zurigo (eccetto il distretto di Winterthur), di Sciaffusa e di Zugo, nonché il Comune tedesco di Büsingen am Hochrhein

Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer, Vaduz

Principato del Liechtenstein

Allegato 2

(art. 2 cpv. 1)

Tabella 1

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari della Svizzera affinché i prodotti trasformati possono acquisire il carattere di prodotti originari svizzeri

Prodotto finito

Materiali di origine estera utilizzati

Voce
di tariffa8

Designazione della merce

Lavorazioni o trasformazioni che, applicate a materie non originarie, conferiscono
il carattere di prodotto originario

Cap.
28 a 39

Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse

Trasformazione chimica; lavorazioni o trasformazioni che permettono l’ottenimento di un prodotto qualitativamente nuovo (v. osservazioni, lett. a)

3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti, azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavoletta o forme simili, sia in imballaggi di peso lordo non eccedente 10 kg

Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o imballaggi per la vendita al minuto, oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 60 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

3809

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleratori di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio, bozzine preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

ex 3824

Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, esclusi:

  1. i leganti preparati per forme o per anime da fonderia, costituiti da resine naturali;
  2. gli oli di lemma e l’olio di Dippel;
  3. gli acidi naftenici e loro sali insolubili nell’acqua e loro esteri;
  4. gli acidi solfonaftenici e loro sali insolubili nell’acqua e loro esteri;
  5. solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, di ammonio e d’etanolammine;
  6. gli acidi solforici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali;
  7. gli scambiatori di ioni;
  8. le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche;
  9. la sorbite, diversa da quella della voce 2905;
  10. le miscele di sali con differenti anioni;
  11. le paste costituite da gelatina per riproduzioni grafiche, anche applicate su carta e materie tessili;
  12. gli zeoliti artificiali (filtri molecolari), puri o mescolati con silicagel.

Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

ex 3825

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti menzionati alla nota 6 del presente capitolo, escluse:

  1. le masse per la depurazione di gas;
  2. le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite, provenienti dalla depurazione del gas illuminante.

Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

ex 5003

ex 5105

ex 5203

ex 5301

ex 5302

ex 5303

ex 5305

ex 5506

ex 5507

Nastri pettinati

Imbianchire o tingere o stampare nastri pettinati (v. riserva sec. osservazioni, lett. b)

ex 5004

ex 5005

ex 5006

ex 5106

ex 5107

ex 5108

ex 5109

ex 5110

5204

ex 5205

ex 5206

ex 5207

ex 5306

ex 5307

ex 5308

5401

ex 5402

ex 5403

ex 5404

ex 5405

ex 5406

5508

ex 5509

ex 5510

ex 5511

ex 5604

ex 5605

ex 5606

Filati, ritorti, filati spiralati

Ritorcere o spiralare (con uno o più filati) filati

ex 5007

Tessuti di seta lavata

Lavaggio e finitura di tessuti in seta naturale

ex 5402

Filati di filamenti sintetici, testurizzati

Testurizzazione di filati sintetici

ex 5004

ex 5005

ex 5006

ex 5106

ex 5107

ex 5108

ex 5109

ex 5110

ex 5204

ex 5205

ex 5206

ex 5207

ex 5306

ex 5307

ex 5308

ex 5401

ex 5402

ex 5403

ex 5404

ex 5405

ex 5406

ex 5508

ex 5509

ex 5510

ex 5604

ex 5605

ex 5606

Filati non ritorti o ritorti, imbianchiti o tinti o stampati

Imbianchire o mercerizzare o tingere o stampare filati non ritorti o ritorti (v. riserva sec. osservazioni, lett. b)

ex 5007

ex 5111

ex 5112

ex 5113

ex 5208

ex 5209

ex 5210

ex 5211

ex 5212

ex 5309

ex 5310

ex 5311

ex 5407

ex 5408

ex 5512

ex 5513

ex 5514

ex 5515

ex 5516

ex 5801

ex 5802

ex 5803

ex 5804

ex 5809

ex 5811

ex 5911

ex 6001

ex 6002

Stoffe imbianchite, tinte o stampate (tessuti, stoffe di maglia, velluti, felpe, tulli, tessuti a maglia annodate)

Imbianchire, tingere o stampare stoffe, con o senza lavorazioni di rifinitura (v. riserva sec. osservazioni, lett. b)

ex 5208

ex 5209

ex 5210

ex 5211

ex 5212

Tessuti di cotone per piumini e trapunte

Rifinitura di tessuti di cotone per piumini e trapunte

ex 5602

ex 5603

Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

Impregnare, spalmare o stratificare feltri o stoffe non tessute

ex 7106

ex 7108

ex 7110

Metalli preziosi semilavorati o in polvere

Fabbricazione partendo da metalli preziosi greggi

7209

ex 7211

ex 7219

ex 7220

ex 7225

ex 7226

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati o di acciai inossidabili o di altri acciai legati, ottenuti o rifiniti a freddo

Modificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo, spaccare

ex 7213

ex 7221

ex 7227

Vergella o bordione, di ferro o di acciai non legati o di acciai inossidabili o di altri acciai legati, ottenuti o rifiniti a freddo

Modificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo

ex 7215

ex 7222

ex 7228

Barre di ferro o di acciai legati o no, ottenuti o rifiniti a freddo

Modificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo

ex 7216

ex 7222

ex 7228

Profilati di ferro o di acciai non legati o di acciai inossidabili o di altri acciai legati, ottenuti o rifiniti a freddo

Modificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo, rullamento (rollforming, piegatura a freddo)

ex 7217

ex 7223

ex 7229

Fili di ferro o di acciai non legati o di acciai inossidabili o di altri acciai legati, ottenuti o rifiniti a freddo

Modificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo, rullamento

ex 7228

Barre forate per la perforazione di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo

Modificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo, rullamento

ex 7301

Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti, ottenute o rifinite a freddo

Modificazione a freddo della sezione e/o riduzione a freddo della sezione, come stirare a freddo, laminare a freddo, rullamento (rollforming, piegatura a freddo)

ex 7601

Alluminio greggio

Ottenimento mediante trattamento termico o elettrolitico di alluminio non legato

7606

Lamiere e nastri di alluminio di spessore eccedente 0,2 mm

Fabbricazione a partire da sbozzi di alluminio prelaminati

8444

Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 60 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

8445

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 60 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

8446

Telai per tessitura

Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 60 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

8447

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punta a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglia annodate o per tessuti «tufted»

Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 60 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

8448

Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette);

parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 ( per esempio fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)

Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 60 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

ex 8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o a aghi, montati

Trattenimento termico (tempera) e levigatura degli anelli interni e di quelli esterni, nonché il montaggio dei cuscinetti

ex 8545

Elettrodi di grafite per forni elettrici, per apparecchi di saldatura o impianti elettrolisi

Trasformazione di carbone amorfo in grafite mediante procedimento elettrotermico

Osservazioni

  1. I prodotti delle industrie connesse sono considerati come sufficientemente lavorati o trasformati:–allorché il processo di lavorazione provoca una trasformazione chimica o–se il prodotto ottenuto possiede caratteristiche diverse da quelle dei prodotti di base.
  2. Per provare l’avvenuta trasformazione chimica basta che, nella struttura chimica del prodotto ottenuto, possa essere dimostrata o rappresentata nella formula strutturale la presenza di molecole della sostanza di base importata o di una sostanza ad essa equivalente.
  3. Ai fini dell’interpretazione del concetto «qualitativamente nuovo» sono applicabili i seguenti criteri:–il prodotto ottenuto possiede caratteristiche nuove o proprietà nuove, oppure, data la specifica costituzione, permette nuove applicazioni;–come prova della modificazione qualitativa può pure essere preso in considerazione il particolare impegno aziendale (il suo genere, l’ampiezza e la complessità dei processi di lavorazione, le relative prestazioni lavorative, la prestazione intellettuale e l’abilità proprie, nonché i relativi impianti tecnici di fabbricazione).
  4. Nei casi in cui l’applicazione delle succitate direttive dovesse creare difficoltà, la decisione spetta all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini9.
  5. Non conferiscono tuttavia l’origine le lavorazioni di superficie come: l’imbianchimento rapido, il risciacquo, la colorazione preliminare, ecc.

Tabella 2

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di certi merci del capitolo 91 a cui devono essere sottoposti materiali non originari della Svizzera affinché i prodotti trasformati possono acquisire il carattere di prodotti originari svizzeri

Prodotto finito

Materiali di origine estera utilizzati

Voce
di tariffa10

Designazione della merce

Lavorazioni o trasformazioni che, applicate a materie non originarie, conferiscono
il carattere di prodotto originario

ex Cap. 91

Orologeria, eccetto i prodotti delle voci 9101, 9102, 9106, 9107 e 9108

Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie non deve eccedere il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

9101

Orologi da polso, a tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da movimenti della voce 9108 assemblati in Svizzera nei quali il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del valore dei pezzi del movimento

9102

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), diversi da quelli della voce 9101

Fabbricazione a partire da movimenti della voce 9108 assemblati in Svizzera nei quali il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del valore dei pezzi del movimento

9108

Movimenti di piccola orologeria, completi e montati

Fabbricazione nella quale il valore di tutte le materie utilizzate non deve eccedere il 50 per cento del valore dei pezzi del movimento

Allegato 3

(art. 5 cpv. 1)

Esportatore/Mittente
(Nome, indirizzo del richiedente)

N.

DOMANDA DI ATTESTAZIONE

Destinatario

Per le merci designate qui di seguito è richiesta una prova documentale dell’origine ai sensi dell’ordinanza sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) alla

Paese di origine:

Indicazioni riguardanti il trasporto
(facoltativo)

Osservazioni

Marche, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merci

Voce della tariffa doganale svizzera

*

Peso netto

(kg, l, m3, ecc.)

Valore in fr.

Peso lordo

Importototaledella fattura in fr.

* Criterid’origine(inserire la lettera che conviene)
(basi legali, si veda retro)

1.Merci di produzione propria

A Merci interamente fabbricate (art. 10 OAO)

BCriterio del 50 % di valore aggiunto (art. 11 cpv. 1 lett. a OAO)

CCambiamento di voce del SA (cambiamento di voce tariffale)
(art. 11 cpv. 1 lett. b OAO)

DRegole di lista (art. 11 cpv. 1 lett. c e 2 OAO; art. 2 e allegato 2
OAO-DEFR)

EAltri fatti documentabili nell’ambito dell’attestazione dell’origine
(art. 4 OAO) (indicazione nel riquadro "osservazioni")

FTraffico di perfezionamento (art. 16 OAO)

2.Merci non di produzione propria

GMerce commerciale (art. 5 e 17 OAO) (indicazioni supplementari
del richiedente di cui alla cifra 2, si veda retro)

3.Accessori, pezzi di ricambio e attrezzature per merci dei capitoli
84 a 92 della tariffa d’uso delle dogane svizzere

H Fornitura insieme con merce dei capitoli 84 a 92 (art. 4 cpv. 1
OAO-DEFR)

IFornitura per merce già consegnata dei capitoli 84 a 92 (art. 4 cpv. 2
OAO-DEFR) (indicazioni supplementari e dichiarazione del richie-
dente alla cifra 3, si veda retro)

Il richiedente dichiara aver preso visione delle dichiarazioni riportate sul retro.

Egli dichiara inoltre di aver completato, se del caso, questi dati.

Luogo e data:_________________________

Rif.:_________________________

Timbro e firma del richiedente:

Allegato 3

(seguito)

Dichiarazione del richiedente

  1. Merci di produzione propria:
    Il richiedente dichiara con la presente che le merci sono state totalmente ottenute o fabbricate o hanno subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella propria azienda. Le prescrizioni dell’ordinanza del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) e dell’ordinanza del DEFR del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR) sono soddisfatte in conformità ai criteri riportati nella colonna «criteri d’origine» (*).
  2. Merci non di produzione propria:
    Il richiedente dichiara con la presente che le merci corrispondono esattamente a quelle indicate nelle fatture/nei certificati d’origine o nelle dichiarazioni d’origine qui di seguito elencati:

Fabbricante o fornitore:

Data delle fatture
certificati d’origine /
dichiarazioni d’origine:

Attestati o istituiti da:

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

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_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

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_________________________

_________________________

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  1. Se la domanda di attestazione si riferisce soltanto a una parte di merce che figura su una prova di origine, il richiedente è tenuto a precisare sugli stessi.
  2. Particolari dichiarazioni e informazioni per merci già consegnate dei capitoli da 84 a 92(art. 4 cpv. 2 OAO-DEFR):
    «Le merci summenzionate sono pezzi di ricambio essenziali, destinati alla rimessa in esercizio di _________________________________________________________ (descrizione il più dettagliata possibile degli strumenti forniti in precedenza) secondo la fattura n. ________________________ e il certificato d’origine n. _____________________ rilasciato da _________________________________ il ____________________________».
  3. Il sottoscritto richiedente dichiara sotto la sua responsabilità, a conoscenza delle prescrizioni federali e segnatamente delle disposizioni penali, la veridicità delle informazioni suddette. Egli s’impegna, su richiesta dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini o della Camera di commercio interessata, a fornire tutti i documenti supplementari richiesti concernenti la prova documentale dell’origine e, se del caso, a permettere l’esame dei documenti commerciali e relativi alla fabbricazione che riguardano la merce autenticata.
  4. Egli dichiara inoltre di non aver ancora richiesto un documento analogo per le merci in questione e s’impegna a riconsegnare i documenti concernenti l’attestazione qualora per un qualsiasi motivo gli stessi non fossero più necessari.

Allegato 4

(art. 5 cpv. 2)

Exporteur

Exportateur

Esportatore

Exporter

Nr.

No

URSPRUNGSZEUGNIS

CERTIFICAT D’ORIGINE

CERTIFICATO D’ORIGINE

CERTIFICATE OF ORIGIN

Empfänger

Destinataire

Destinatario

Consignee

Ursprungsland

Pays d’origine

Paese d’origine

Country of origin

Angaben über die Beförderung
(Ausfüllung freigestellt)

Informations relatives au transport
(mention facultative)
Informazioni riguardanti il trasporto
(indicazione facoltativa)
Particulars of transport (optional declaration)

Bemerkungen

Observations

Osservazioni

Observations

Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeichnung

Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises

Marche, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merci

Marks, numbers, number and kind of packages; description of the goods

Nettogewicht

Poids net

Peso netto

Net weight

kg, l, m3usw./etc./ecc.

Bruttogewicht

Poids brut

Peso lordo

Gross weight

Die unterzeichnete Handelskammer bescheinigt den Ursprung oben bezeichneter Waren

La chambre de commerce soussignée certifie l’origine des marchandises désignées ci-dessus

La sottoscritta Camera di commercio certifica l’origine delle merci summenzionate

The undersigned Chamber of commerce certifies the origin of the above mentioned goods

Allegato 5

(art. 6)

Testo della dichiarazione d’origine valida solamente sul territorio interno

La dichiarazione d’origine deve riportare il seguente testo redatto in una lingua nazionale:

Versione tedesca

«Die Waren, auf die sich das vorliegende Handelsdokument bezieht, haben schweizerischen Ursprung nach den Bestimmungen der Artikel 9–16 der Verordnung vom 9. April 2008 über die Beglaubigung des nichtpräferenziellen Ursprungs von Waren (VUB) und der Verordnung des WBF vom 9. April 2008 über die Beglaubigung des nichtpräferenziellen Ursprungs von Waren (VUB-WBF).

Die Ware wurde im eigenen Betrieb hergestellt.

Die Ware wurde hergestellt bei (Firma, Adresse, Ort):

...........................................................................................................................

Die Ausstellerin/Der Aussteller dieser Ursprungsdeklaration hat davon Kenntnis genommen, dass eine unrichtige Ursprungsangabe im Sinne der Artikel 9 ff. VUB und der Artikel 2 ff. VUB-WBF verwaltungsrechtliche Massnahmen zur Folge hat und strafrechtlich geahndet wird.

Ort, Datum, Firma, Unterschrift

»

Versione francese

«Les marchandises auxquelles se rapporte le présent document commercial sont originaires de Suisse selon les dispositions des articles 9 à 16 de l’Ordonnance du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr) et de l’Ordonnance du DEFR du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr-DEFR).

La marchandise a été produite par notre entreprise.

La marchandise a été produite par (société, adresse, localité):

...........................................................................................................................

L’auteur de la présente déclaration d’origine a pris connaissance du fait que l’indication inexacte de l’origine selon les art. 9 ss. OOr et les art. 2 ss. OOr-DEFR eintraîne des mesures de droit administratif et des poursuites pénales.

Lieu, date, société, signature

»

Versione italiana

«La merce alla quale si riferisce il presente documento commerciale è di origine svizzera ai sensi delle disposizioni degli articoli da 9 a 16 dell’ordinanza del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) e dell’ordinanza del DEFR del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR).

La merce è stata prodotta nella nostra impresa

La merce è stata prodotta nella seguente impresa (nome, indirizzo, sede):

...........................................................................................................................

L’autore della presente dichiarazione d’origine è a conoscenza del fatto che l’emissione di una dichiarazione d’origine inesatta ai sensi dell’articolo 9 segg. OAO e dell’articolo 2 segg. OAO-DEFR comporta l’adozione di provvedimenti amministrativi e il perseguimento penale.

Luogo, data, impresa, firma

»

Versione romancia

«La rauba, a la quala quest document commerzial sa referescha, è d’origin svizzer tenor las disposiziuns dals artitgels 9 fin 16 da l’ordinaziun dals 9 d’avrigl 2008 davart l’attestaziun da l’origin betg preferenzial da rauba (OAO) e tenor l’ordinaziun dal DEFR dals 9 d’avrigl 2008 davart l’attestaziun da l’origin betg preferenzial da rauba (OAO-DEFR).

La rauba è vegnida producida en l’atgna interpresa.

La rauba è vegnida producida tar (firma, adressa, lieu):

L’emittenta u l’emittent da questa decleraziun d’origin ha prendì enconuschientscha dal fatg ch’ina faussa indicaziun da l’origin en il senn dals artitgels 9 ss. OAO e dals artitgels 2 ss. OAO-DEFR ha consequenzas da dretg administrativ e vegn persequitada penalmain.

Lieu, data, firma, suttascripziun

»

Allegato 6

(art. 10 cpv. 2)

Prove documentali dell’origine per il settore degli appalti pubblici

Sulla domanda di attestazione, sul certificato d’origine oppure sul documento commerciale sul quale è redatta l’attestazione d’origine deve essere riportata una delle seguenti osservazioni:

Versione tedesca

«Dieses Ursprungszeugnis / Diese Ursprungsbescheinigung dient ausschliesslich zur Eingabe eines Angebots im öffentlichen Beschaffungswesen und bezieht sich nicht auf eine tatsächliche Warenlieferung.»

Versione francese

«Le présent certificat d’origine / La présente attestation d’origine est exclusivement destiné(e) à la soumission d’une offre de marchés publics et ne se rapporte pas à une livraison de marchandises effective.»

Versione italiana

«Il presente certificato d’origine / La presente attestazione d’origine vale unicamente per la formulazione di un’offerta nell’ambito di una gara d’appalto pubblico e non è stato/a emesso/a per un’effettiva consegna di merci.»

Versione romancia

«Quest certificat d’origin / Questa attestaziun d’origin serva unicamain ad inoltrar in’offerta en il rom da las acquisiziuns publicas e na sa referescha betg ad ina furniziun effectiva da rauba.»

In aggiunta l’indicazione può anche essere riportata in un’altra lingua.