La ripartizione ai Cantoni avviene in funzione della loro popolazione residente (art. 31 cpv. 3 LBN). Sono determinanti le cifre dell’ultimo rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.
951.181
Ordinanza
concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell’utile netto della Banca nazionale svizzera
del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 31 capoverso 3 della legge del 3 ottobre 2003 1
sulla Banca nazionale (LBN),
ordina:
Art. 1 Basi per il calcolo
Art. 2 Scadenza dei versamenti
La Banca nazionale svizzera (BNS) bonifica all’Amministrazione federale delle finanze (AFF) l’importo da ripartire di cui all’articolo 31 capoverso 2 LBN dopo l’assemblea generale degli azionisti.
L’AFF versa ai Cantoni l’importo loro spettante non appena ricevuto il corrispondente versamento della BNS.
Art. 3 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 7 dicembre 1992 2 concernente la ripartizione della quota spettante ai Cantoni dell’utile netto della Banca nazionale svizzera è abrogata.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.