La presente legge disciplina:
- lo scopo delle fideiussioni solidali concesse secondo l’ordinanza del 25 marzo 20204 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (OFis-COVID-19) e le modalità di utilizzo dei fondi non consentite per la durata di queste fideiussioni;
- l’ammortamento dei crediti garantiti secondo l’OFis-COVID-19 e i tassi d’interesse;
- per le quattro organizzazioni che concedono fideiussioni riconosciute secondo la legge federale del 6 ottobre 20065 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (organizzazioni che concedono fideiussioni), i compiti in materia di gestione, sorveglianza e disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni solidali di cui alla lettera a nonché i compiti in materia di prevenzione, lotta e perseguimento degli abusi;
- la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi in relazione alla concessione di fideiussioni solidali e crediti;
- la copertura delle perdite e l’assunzione delle spese amministrative da parte della Confederazione;
- il trasferimento agevolato di crediti alla Banca nazionale svizzera (BNS) per il rifinanziamento dei mutuanti.