La Confederazione valuta continuativamente la situazione e l’evoluzione congiunturali a livello nazionale e regionale (osservazione della congiuntura).
Rileva i dati economici necessari e li analizza. 3
951.95
del 20 giugno 1980 (Stato 1° gennaio 2009)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 3 quinquies capoversi 1 e 5 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 1979 2 ,
decreta:
La Confederazione valuta continuativamente la situazione e l’evoluzione congiunturali a livello nazionale e regionale (osservazione della congiuntura).
Rileva i dati economici necessari e li analizza. 3
La Confederazione può promuovere la ricerca sulla congiuntura, in particolare affidando mandati di ricerca. Provvede affinché i risultati delle ricerche siano resi pubblici.
L’Ufficio federale dei problemi congiunturali 6 è incaricato di osservare la congiuntura. Fa appello alle unità amministrative della Confederazione responsabili delle rilevazioni dei dati economici e ad altre istituzioni qualificate.
Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione.
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1981 10