Le rettifiche di valore per i rischi di perdita derivanti da crediti non compromessi sono costituite nel modo seguente:
- banche delle categorie 1 e 2 di cui all’allegato 3 OBCR: per le perdite attese;
- banche della categoria 3 di cui all’allegato 3 OBCR, la cui quota della posta 1.5 «Risultato lordo da operazioni su interessi» in almeno uno dei tre esercizi precedenti l’esercizio in esame ammonta a più di un terzo del totale delle poste 1.5 «Risultato lordo da operazioni su interessi», 2.5 «Subtotale: risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio», 3 «Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value» e 4.6 «Subtotale: altri risultati ordinari» e pertanto effettuano prevalentemente operazioni sulle differenze di interesse: per i rischi di perdita inerenti;
- banche delle categorie 4 e 5 di cui all’allegato 3 OBCR, banche della categoria 3 secondo l’allegato 3 OBCR che non effettuano prevalentemente operazioni sulle differenze di interesse e società di intermediazione mobiliare: per i rischi di perdita latenti.
Ai fini della categorizzazione i gruppi e le singole società sono considerati in modo distinto.
Le banche secondo il capoverso 1 lettera b possono costituire rettifiche di valore per le perdite attese. Le banche e le società di intermediazione mobiliare secondo il capoverso 1 lettera c possono costituire rettifiche di valore per rischi di perdita inerenti o rettifiche di valore per le perdite attese.
Per la determinazione delle perdite attese, le banche che non applicano alcuna norma contabile internazionale riconosciuta di cui all’articolo 3 capoverso 1 utilizzano un approccio che si basa su stime delle perdite medie a lungo termine considerando la durata residua. A tal fine si applicano le seguenti disposizioni:
- le rettifiche di valore per le perdite attese sono costituite sulle poste seguenti:1.posta 1.2 «Crediti nei confronti di banche»,2.posta 1.4 «Crediti nei confronti della clientela»,3.posta 1.5 «Crediti ipotecari»,4.titoli di debito detenuti fino alla scadenza nella posta 1.9 «Immobilizzazioni finanziarie»;
- per i portafogli per i quali dal punto di vista regolamentare è utilizzato l’approccio internal rating based (approccio IRB), le perdite attese sono calcolate mediante un approccio basato su un modello. A tal fine possono essere utilizzati calcoli prudenziali, tuttavia i calcoli sono effettuati in base alla durata residua;
- per i portafogli per i quali dal punto di vista regolamentare è utilizzato l’approccio standard, le perdite attese possono essere calcolate mediante un approccio semplice.
I metodi e i dati utilizzati per la costituzione delle rettifiche di valore per i rischi di perdita secondo i capoversi 1, 3 e 4 e i corrispondenti assunti sono spiegati nell’allegato alla chiusura contabile.
Le banche delle categorie 1 e 2 che per la costituzione delle rettifiche di valore per i rischi di perdita utilizzano una norma contabile internazionale riconosciuta di cui all’articolo 3 capoverso 1 applicano la Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses del dicembre 2015 del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
Le rettifiche di valore per le perdite attese, purché non siano state costituite sulla base di una norma contabile internazionale riconosciuta di cui all’articolo 3 capoverso 1, come pure le rettifiche di valore per i rischi di perdita inerenti possono essere impiegate per la costituzione delle rettifiche di valore individuali di cui all’articolo 24 capoverso 3. Le banche e le società di intermediazione mobiliare stabiliscono i parametri concernenti le modalità di utilizzo e la durata della ricostituzione. I parametri sono pubblicati nell’allegato alla chiusura contabile.
Se l’utilizzo di rettifiche di valore per le perdite attese o di rettifiche di valore per i rischi di perdita inerenti secondo il capoverso 7 comporta una copertura insufficiente, occorre indicarlo nell’allegato alla chiusura contabile.
Agli altri istituti di cui all’articolo 1 capoverso 1 si applicano per analogia le disposizioni di cui ai capoversi 1–8.
Se lo scioglimento delle rettifiche di valore divenute libere effettuato in un periodo contabile è significativo, deve essere spiegato nell’allegato.