La presente ordinanza disciplina:
- 3 la riscossione degli emolumenti e delle tasse di vigilanza da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA);
- la costituzione di riserve da parte della FINMA.
956.122 — Oem-FINMA
del 15 ottobre 2008 (Stato 1° marzo 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 15 e 55 della legge del 22 giugno 2007 1 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA);
visto l’articolo 46 a della legge del 21 marzo 1997 2 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
I costi complessivi della FINMA comprendono:
Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:
Ripartisce i costi strutturali fra gli ambiti di vigilanza in proporzione ai costi che sono loro direttamente imputati.
I costi imputati a un ambito di vigilanza sono coperti in primo luogo dagli emolumenti riscossi in quell’ambito.
I costi di un ambito di vigilanza che non vengono coperti mediante la riscossione di emolumenti e le riserve che devono essere costituite da questo ambito di vigilanza sono coperti dalle tasse di vigilanza.
È assoggettato all’emolumento chiunque:
Le autorità federali, cantonali e comunali non pagano emolumenti per le prestazioni fornite dalla FINMA nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria.
Sempreché la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 17 sugli emolumenti.
Sono considerati esborsi anche i costi delle pubblicazioni prescritte dalla legge o ordinate dalla FINMA.
Alle riproduzioni si applica la tariffa di cui all’allegato. 18
Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote contenute nell’allegato.
La FINMA fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute nell’allegato, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell’importanza dell’affare per la persona assoggettata.
Per decisioni, procedure di vigilanza, verifiche e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell’allegato, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato e dell’importanza dell’affare per la persona assoggettata. 19
La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell’affare riveste in seno alla FINMA e dell’importanza dell’affare per la persona assoggettata.
Per decisioni, procedure di vigilanza e verifiche che presentano una portata straordinaria o difficoltà particolari, l’emolumento può essere calcolato non secondo l’aliquota contenuta nell’allegato ma in funzione del tempo impiegato. 20
Per il rilascio di informazioni telefoniche la FINMA può predisporre servizi a valore aggiunto. 21
La FINMA può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario per decisioni, procedure di vigilanza, verifiche e prestazioni che, a richiesta, emana, esegue o fornisce d’urgenza o all’infuori del normale orario di lavoro.
Per le verifiche e le procedure di vigilanza che si concludono senza una decisione, la fatturazione e la decisione relativa all’emolumento sono rette dalle disposizioni sulle prestazioni conformemente all’articolo 11 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 24 sugli emolumenti.
La FINMA riscuote dagli assoggettati una tassa annua di vigilanza.
La tassa di vigilanza viene riscossa per ambito di vigilanza.
Essa è calcolata sulla base dei costi complessivi della FINMA per l’anno che precede l’anno di assoggettamento e delle riserve che devono essere costituite. 25
In tutti gli ambiti di vigilanza, la tassa di vigilanza comprende una tassa di base fissa e una tassa complementare variabile, ad eccezione dell’ambito degli intermediari assicurativi non vincolati. 26
La tassa complementare copre i costi, sempreché questi ultimi non siano coperti con il provento della tassa di base.
… 27
L’assoggettamento inizia con il rilascio dell’autorizzazione, dell’abilitazione o del riconoscimento e termina con la loro revoca o con la liberazione dalla vigilanza.
Se l’assoggettamento non inizia o non termina contemporaneamente all’anno contabile, la tassa è dovuta pro rata temporis .
Alla fine dell’assoggettamento, un diritto al rimborso in virtù del capoverso 2 sorge solo a partire da un importo di 1000 franchi. 28
La FINMA riscuote la tassa di vigilanza in base ai suoi conti per l’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Dopo la chiusura del suo conto annuale, la FINMA allestisce un conteggio per ogni assoggettato.
Se dai conti della FINMA risulta un’eccedenza o un disavanzo, l’importo corrispondente viene riportato, per ogni ambito di vigilanza, sull’anno contabile successivo.
La FINMA allestisce fatture per le tasse.
In caso di contestazione della fattura, l’assoggettato può chiedere che venga emessa una decisione impugnabile.
Esigibilità, differimento e prescrizione sono retti dalle disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 30 sugli emolumenti.
La tassa di base ammonta annualmente a:
Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie sono assoggettate soltanto alla tassa di base. 35
La tassa di base annua di cui al capoverso 1 è aumentata di 3000 franchi per ciascun gestore patrimoniale o trustee per il quale la vigilanza continua è esercitata esclusivamente nell’ambito della vigilanza sul gruppo secondo l’articolo 83 capoverso 1 dell’ordinanza del 6 novembre 2019 36 sugli istituti finanziari. 37
L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e dalla tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari, tanto nell’ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario quanto in quello delle altre banche e dei società di intermediazione mobiliare. 38
Le società di intermediazione mobiliare e le banche con statuto di società di intermediazione mobiliare devono versare la tassa complementare in funzione del totale di bilancio e la tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari. Le banche senza statuto di società di intermediazione mobiliare devono versare soltanto la tassa complementare in funzione del totale di bilancio. 39
Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio è determinante il totale di bilancio dell’assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori patrimoniali è determinante il volume totale delle chiusure dell’anno che precede l’anno di assoggettamento che devono essere annunciate alle sedi di negoziazione. 40
Le banche estere e i società di intermediazione mobiliare esteri sono assoggettati alla tassa di base e alla tassa complementare soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera.
La tassa di base per le infrastrutture del mercato finanziario ammonta annualmente a:
La tassa di base per i piccoli sistemi di negoziazione TRD secondo l’articolo 58k dell’ordinanza del 25 novembre 201546 sull’infrastruttura finanziaria ammonta annualmente a:
L’importo che deve essere finanziato con le tasse complementari è coperto come segue:
Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell’assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari sono determinanti il numero delle transazioni e il volume totale dell’anno che precede l’anno di assoggettamento, che devono essere annunciati alle borse conformemente all’ordinanza della FINMA del 3 dicembre 2015 48 sull’infrastruttura finanziaria.
Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959 b del Codice delle obbligazioni 49 .
La tassa di base ammonta annualmente a 3000 franchi per ogni persona di cui all’articolo 1 b LBCR 50 .
L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo.
Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell’assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959 b del Codice delle obbligazioni 51 . Determinante è il ricavo lordo senza deduzione di riduzioni sui ricavi.
La tassa di base ammonta annualmente a:
Se una direzione di fondo o un gestore di patrimoni collettivi dispone di un’autorizzazione completiva in quanto trustee, la tassa di base corrisponde alla tassa di base annua di cui al capoverso 1 lettera a o g più 5000 franchi. 56
La tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è versata:
La tassa di base per gli investimenti collettivi di capitale esteri è dovuta dai suoi rappresentanti (art. 123 cpv. 1 della legge del 23 giu. 2006 57 sugli investimenti collettivi di capitale, LICol). Se per un investimento collettivo di capitale estero sono designati più rappresentanti, questi ultimi rispondono in solido.
Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959 b del Codice delle obbligazioni 58 . 59
La tassa complementare è versata in parti uguali:
La tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è versata:
Per il calcolo della tassa complementare per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri è determinante il patrimonio amministrato (patrimonio netto) al 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento, così come è stato comunicato alla BNS.
La tassa complementare ammonta a 50 000 franchi al massimo. Nel caso dei fondi ombrello questo limite massimo si applica a ciascun segmento patrimoniale.
Le direzioni dei fondi, i gestori di patrimoni collettivi e le SICAV autogestite versano la tassa complementare in funzione del ricavo lordo e delle dimensioni dell’impresa.
Per il calcolo della tassa complementare sono determinanti in parti uguali il ricavo lordo calcolato secondo l’articolo 959 b del Codice delle obbligazioni 64 e le dimensioni dell’impresa, in base alla chiusura dei conti approvata dell’anno che precede l’anno di assoggettamento. Le dimensioni dell’impresa corrispondono alle spese fisse. 65
Le banche depositarie di investimenti collettivi di capitale svizzeri versano la tassa complementare in funzione del ricavo lordo. Quest’ultimo corrisponde alla commissione delle banche depositarie.
La tassa di base ammonta a:
La FINMA determina ogni anno, sulla base del calcolo dei costi di vigilanza assunti dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati proporzionalmente al volume di premi di ciascun assoggettato, fino a quale importo totale di premi incassati l’assoggettato deve pagare soltanto la tassa di base. Per il calcolo sono determinanti i premi incassati nell’anno che precede l’anno di assoggettamento in base al conto annuale approvato dell’assoggettato.
La tassa di base dei gruppi e dei conglomerati assicurativi è versata dall’impresa che è designata come interlocutrice secondo l’articolo 191 capoverso 3 dell’ordinanza del 9 novembre 2005 68 sulla sorveglianza (OS).
L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in ragione di nove decimi dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati sottoposte alla vigilanza della FINMA conformemente alla LSA 69 , e in ragione di un decimo dai gruppi e dai conglomerati assicurativi. 70
Le imprese di assicurazione e le casse malati pagano una tassa complementare se i premi incassati superano la somma fissata dalla FINMA secondo l’articolo 24 capoverso 2. 71
La tassa complementare dovuta da un’impresa di assicurazione o da una cassa malati è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al volume complessivo dei premi incassati. Il calcolo si basa sul conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
L’importo determinante dei premi incassati corrisponde:
La tassa complementare dovuta da un gruppo o da un conglomerato assicurativo è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al numero totale delle unità giuridiche con personalità giuridica propria appartenenti a un gruppo o a un conglomerato. La base di calcolo è costituita dalle unità notificate dalle società di audit nell’ambito del rapporto consolidato nell’anno che precede l’anno di assoggettamento. 74
È assoggettata alla tassa l’impresa che è designata come interlocutrice secondo l’articolo 191 capoverso 3 dell’OS 75 .
I costi per gli intermediari assicurativi vincolati a un’impresa di assicurazione secondo l’articolo 43 capoverso 2 LSA 76 sono assunti dalle imprese di assicurazione e dalle casse malati.
Per ogni iscrizione nel registro, gli intermediari assicurativi non vincolati a un’impresa di assicurazione versano una tassa di vigilanza. 77
La tassa di vigilanza è calcolata in maniera che la sua somma copra i costi complessivi dell’ambito di vigilanza degli intermediari assicurativi non vincolati. Essa è ripartita in parti uguali tra il numero di iscrizioni nel registro. 78
Sono determinanti le iscrizioni nel registro al 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
La tassa di base ammonta a 3000 franchi per organismo di autodisciplina.
L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo e dalla tassa complementare in funzione del numero di tutti gli intermediari finanziari affiliati all’organismo di autodisciplina.
La tassa complementare dovuta da un organismo di autodisciplina è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione alla somma dei ricavi lordi di tutti gli organismi di autodisciplina e in funzione della sua quota di partecipazione al numero di tutti gli intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina.
Il numero di intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina è determinato il 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b del Codice delle obbligazioni80, dedotti i ricavi:81
È determinante il risultato ottenuto alla chiusura dei conti dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Per gli organismi di autodisciplina integrati nelle strutture commerciali di un’associazione professionale o di un’impresa e che non tengono una contabilità separata, ai fini del calcolo della tassa di sorveglianza è determinante la spesa lorda invece del ricavo lordo.
La tassa di base ammonta annualmente a 3000 franchi per organismo di vigilanza.
L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in funzione del numero di tutti i gestori patrimoniali e i trustee sottoposti a un organismo di vigilanza.
La tassa complementare dovuta da un organismo di vigilanza è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al numero complessivo di gestori patrimoniali e trustee sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza.
Il numero di gestori patrimoniali e trustee sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza è determinato il 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
La FINMA costituisce ogni anno riserve per ogni ambito di vigilanza corrispondenti al 10 per cento del totale dei suoi costi annui finché le riserve totali raggiungono o raggiungono di nuovo l’importo di un budget annuo.
Il diritto previgente si applica alla riscossione di emolumenti per le procedure che sono in sospeso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Dal 1° gennaio 2016 alle infrastrutture del mercato finanziario di cui all’articolo 159 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 2015 91 sull’infrastruttura finanziaria si applicano per quanto concerne la riscossione della tassa di base e della tassa complementare gli articoli 19 a –19 d .
Le infrastrutture del mercato finanziario di cui all’articolo 159 capoverso 2 della legge sull’infrastruttura finanziaria sono assoggettate alla tassa a partire dal momento del loro riconoscimento o della loro autorizzazione.
La FINMA esamina le tasse di base di cui all’articolo 19 a capoverso 1 lettere f e g due anni dopo l’entrata in vigore di questa modifica e redige un rapporto all’attenzione del Consiglio federale.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
(art. 7 cpv. 2 e 8 cpv. 1)
in franchi |
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|---|---|
1 Ambito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare |
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10 000–100 000 |
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5 000–30 000 |
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1 000–30 000 |
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5 000–30 000 |
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|
|
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500–10 000 |
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200–4 000 |
|
3 000–30 000 |
|
500–1 000 |
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3 000–30 000 |
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1 000–30 000 |
2 Ambito degli investimenti collettivi di capitale |
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4 000–50 000 |
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4 000–30 000 |
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2000–20 000 |
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500–10 000 |
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1 000–10 000 |
|
500–5 000 |
|
1 000–10 000 |
|
300–5 000 |
|
|
|
1 000–5 000 |
|
|
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1 000–5 000 |
3 Ambito delle imprese di assicurazione |
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|
5 000–50 000 |
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2 000–10 000 |
|
1 000–12 000 |
500–5 000 |
|
|
1 000–12 000 |
|
5 000–50 000 |
|
500–12 500 |
|
500–12 500 |
|
5 000–50 000 |
|
1 000–10 000 |
|
500–10 000 |
|
300–1 000 |
|
|
|
1 000–10 000 |
4 Ambito degli intermediari assicurativi |
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300–3 000 |
|
300–3 000 |
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500–10 000 |
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2 000–30 000 |
5 Ambito degli organismi di autodisciplina |
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9 000–20 000 |
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200–10 000 |
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500–5 000 |
6 Ambito degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA105 |
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2 000–20 000 |
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200–4 000 |
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500–5 000 |
7 … |
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8 Emolumenti generali |
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3 000–15 000 |
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3 000–10 000 |
9 Esborsi |
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