Per l’esecuzione di un accordo d’indennità, la Commissione può, mediante appello pubblico, invitare le persone interessate a notificare le loro pretese; essa può stabilire un termine di perenzione.
La Commissione può dispensare dall’obbligo di notificazione le persone le cui pretese già sono state notificate e incluse nei negoziati con Stati esteri, conformemente alla procedura di cui all’articolo 2.
La Commissione determina se i richiedenti adempiono le condizioni personali e materiali cui è subordinata l’assegnazione di un’indennità; essa valuta i danni e ripartisce l’indennità fra gli aventi diritto.
Il Consiglio federale può affidare alla Commissione altri compiti in materia di domande di indennità verso l’estero o in rapporto con prestazioni analoghe.