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981

Legge federale
sulle domande d’indennità nei confronti dell’estero

del 21 marzo 1980 (Stato 1° gennaio 2007)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 8 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 1979 2 ,

decreta:

Art. 1 Scopo

La presente legge disciplina

  1. la determinazione delle pretese di indennità che la Confederazione deve far valere, conformemente al diritto internazionale, in ragione di interventi di Stati esteri su interessi di persone fisiche e giuridiche svizzere;
  2. l’esecuzione dei rispettivi accordi di indennità.

Art. 2 Determinazione delle pretese d’indennità

Per far valere le pretese di indennità, il Dipartimento federale degli affari esteri può, mediante appello pubblico, invitare le persone interessate a notificare le loro pretese; esso può stabilire un termine di perenzione.

Il Dipartimento accerta se i richiedenti adempiono le condizioni personali e materiali che consentano alla Confederazione di presentare una domanda d’indennità nell’ambito dei negoziati con Stati esteri; la sua decisione non pregiudica quella in merito all’indennità (art. 5 cpv. 3). ... 3 .

Il Consiglio federale può rinunciare a far valere casi d’importanza esigua.

Art. 34 Commissione

Il Consiglio federale istituisce una «Commissione delle indennità estere» 5 (Commissione) composta di rappresentanti dell’Amministrazione federale e di altri periti.

Art. 4 Esecuzione di accordi d’indennità

Il Consiglio federale può incaricare la Commissione di eseguire gli accordi d’indennità.

Ove circostanze particolari l’esigano, il Consiglio federale può parimenti affidare l’esecuzione ad altre autorità. Le disposizioni della presente legge e della sua ordinanza d’esecuzione 6 si applicano per analogia.

Art. 5 Compiti della Commissione

Per l’esecuzione di un accordo d’indennità, la Commissione può, mediante appello pubblico, invitare le persone interessate a notificare le loro pretese; essa può stabilire un termine di perenzione.

La Commissione può dispensare dall’obbligo di notificazione le persone le cui pretese già sono state notificate e incluse nei negoziati con Stati esteri, conformemente alla procedura di cui all’articolo 2.

La Commissione determina se i richiedenti adempiono le condizioni personali e materiali cui è subordinata l’assegnazione di un’indennità; essa valuta i danni e ripartisce l’indennità fra gli aventi diritto.

Il Consiglio federale può affidare alla Commissione altri compiti in materia di domande di indennità verso l’estero o in rapporto con prestazioni analoghe.

Art. 6 Diritto applicabile

La Commissione eseguisce gli accordi d’indennità conformemente alle disposizioni di questi ultimi e alle altre disposizioni del diritto federale, nonché ai principi generali del diritto internazionale.

Art. 77

Art. 8 Procedura di ricorso

Il richiedente o l’avente diritto non è parte e non gode del diritto di ricorso contro decisioni relative a domande presentate da altre persone.

Il Dipartimento federale degli affari esteri ha diritto di ricorrere. 8

Non può essere invocata l’inadeguatezza.

e 5 ... 9

Art. 9 Disposizioni speciali applicabili ai casi d’importanza esigua

La Commissione può:

  1. rinunciare ad assegnare le indennità in casi d’importanza esigua;
  2. stabilire indennità uniformi per talune categorie di casi di importanza esigua;
  3. trattare talune categorie di casi d’importanza esigua secondo una procedura sommaria derogante alla legge del 20 dicembre 196810 sulla procedura amministrativa.

Art. 10 Assistenza amministrativa e giudiziaria

Per l’accertamento dei fatti, le autorità federali e cantonali come anche le istituzioni che svolgono compiti amministrativi devono accordare gratuitamente l’assistenza amministrativa e giudiziaria nella procedura di determinazione delle pretese e nell’esecuzione degli accordi d’indennità.

Art. 11 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge. Esso emana le disposizioni esecutive.

Art. 12 Modificazione e abrogazioni

La legge federale del 16 dicembre 1943 11 sull’organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

Art. 99 lett. i

...

Sono abrogati:

  1. Il decreto federale del 21 dicembre 195012 che istituisce una Commissione delle indennità di nazionalizzazione e una Commissione di ricorso;
  2. Gli articoli 7 e 8 del decreto federale del 13 giugno 195713 concernente un aiuto straordinario agli Svizzeri all’estero e rimpatriati vittime della guerra dal 1939 al 1945.

Art. 13 Disposizione transitoria

I compiti della Commissione per l’aiuto agli Svizzeri dell’estero vittime della guerra e quelli della Commissione di ricorso giusta il decreto federale del 13 giugno 1957 14 incombono d’ora in poi alla Commissione delle indennità estere e alla Commissione di ricorso 15 .

Art. 14 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1981 16

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