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AS 1998 2622

Regolamento d'esame per il permesso di porto di armi

Regolamento d’esame per il permesso di porto di armi

del 21 settembre 1998

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 27 capoverso 2 lettera c della legge del 20 giugno 19971 sulle armi, ordina:

Art. 1 Scopo dell’esame L’esame per il permesso di porto di armi ha lo scopo di accertare se il candidato dispone delle conoscenze speciali teoriche e pratiche che garantiscano un sicuro porto di armi.

Art. 2 Organizzazione 1 L’esame consta di una parte teorica e di una pratica. La parte teorica si svolge in forma scritta.

2 L’esame è affidato a esperti ufficiali.

3 L’Ufficio centrale Armi elabora i documenti per l’esame e li mette a disposizione dei Cantoni. Elabora direttive, in particolare sull’esecuzione e sulla valutazione degli esami.

Art. 3 Esame teorico

1 L’esame teorico dura un’ora e verte:

a. sulle disposizioni del Codice penale2 riguardanti il diritto in materia di legitti- ma difesa e stato di necessità nonché i reati contro la vita e l’integrità della per- sona; b. sulle disposizioni legali federali concernenti il diritto in materia di armi e su quelle cantonali emanate in virtù di esse; c. sui tipi di armi e munizioni; d. sulle misure di sicurezza e sul modo di comportarsi quando si porta un’arma.

2 Sull’esito dell’esame teorico è redatto un attestato.

Art. 4 Esame pratico

1 L’esame pratico verte:

a. sulla padronanza del maneggio di armi, in particolare la manipolazione per ca- ricare e scaricare nonché per assicurare e disassicurare; b. sul tiro e sulla padronanza del maneggio di armi nel tiro.

RS 514.546.1

2622 1998-0093

Esame per il permesso di porto di armi 1998

2 Sull’esito dell’esame pratico è redatto un attestato. Gli esperti vi motivano la deci- sione sull’esame.

Art. 5 Valutazione

1 Ogni parte dell’esame è valutata con la menzione sufficiente o insufficiente.

2 L’esame è considerato superato se entrambe le parti sono state valutate con la

menzione sufficiente.

3 Ogni parte dell’esame può essere ripetuta al massimo due volte.

Art. 6 Conservazione Le competenti autorità conservano i documenti d’esame e i risultati per dieci anni.

Art. 7 Rimedi giuridici

1 La decisione sull’esame può essere impugnata mediante ricorso.

2 La procedura è retta dal diritto amministrativo cantonale.

Art. 8 Esecuzione

1 I Cantoni eseguono il presente regolamento. Per l’esecuzione degli esami fanno

capo a esperti ufficiali.

2 Possono effettuare gli esami insieme ad altri Cantoni.

Art. 9 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

21 settembre 1998 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Koller

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