AS 1998 2677
Ordinanza sulla protezione civile
Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)
Modifica del 21 ottobre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 ottobre 19941 sulla protezione civile è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 1 lett. d Abrogata
Introdurre prima dell’art. 20
Art. 19a Durata (art. 16 cpv. 2 lett. b) L’obbligo di prestare servizio nella protezione civile dura fino alla fine dell’anno in cui i militi compiono 50 anni.
Art. 76 cpv. 2 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
21 ottobre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
0885
1 RS 520.11
1998-0075 2677