AS 1999 1155
Legge federale sul materiale bellico
Legge federale sul materiale bellico (LMB)
Modifica del 20 marzo 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 gennaio 19981, decreta:
I La legge federale del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 3 3 Per mine antiuomo si intendono gli ordigni esplosivi posti sopra o sotto il suolo od altra superficie o nelle vicinanze, e appositamente concepiti o modificati per esplodere in presenza, vicinanza o a contatto di una o più persone, in modo da metterle fuori combattimento, ferirle o ucciderle. Le mine concepite per esplodere per effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di un veicolo e non di una persona e munite di dispositivi antimanipolazione non sono considerate mine antiuomo a causa della presenza di tale dispositivo.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 marzo 1998 Consiglio nazionale, 20 marzo 1998 Il presidente: Zimmerli Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker