AS 1999 2179
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR)
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia (Org - DFE)
del 14 giugno 1999
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 55 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione1 (LOGA); visto l’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), ordina:
Capitolo 1: Il dipartimento
Art. 1 Obiettivi delle attività del dipartimento
1 Il Dipartimento federale dell’economia (dipartimento) promuove le condizioni
quadro necessarie allo sviluppo a lungo termine di un’economia innovatrice, com- petitiva e creatrice di posti di lavoro. Nel perseguire questi obiettivi, esso tiene conto della situazione nazionale, europea e mondiale nonché delle esigenze dello sviluppo sostenibile. 2 Nei tre ambiti politici centrali di sua competenza, il dipartimento persegue in parti- colare i seguenti obiettivi: a. Politica economica generale: promuovere un’economia interna ed esterna concorrenziale che si contraddistingui per uno sviluppo armonioso, assicuri un mercato del lavoro stabile ed efficiente ed eserciti un ruolo attivo in un’economia mondiale incentrata sull’economia di mercato; b. Formazione, ricerca e tecnologia: rafforzare, in collaborazione con il Dipar- timento federale dell’interno (DFI), la piazza economica svizzera quale luo- go di formazione e di ricerca innovatore e concorrenziale; c. Agricoltura: promuovere un settore agricolo concorrenziale che rispetti il principio dello sviluppo sostenibile, produca derrate alimentari animali e ve- getali di alta qualità e fornisca prestazioni di economia generale.
RS 172.216.1
1999-4407 2179
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Art. 2 Principi che reggono le attività del dipartimento Il dipartimento persegue i suoi obiettivi e svolge i suoi compiti secondo i principi generali che reggono l’attività amministrativa giusta l’articolo 11 OLOGA, osser- vando i seguenti principi: a. prende decisioni che siano conformi ai principi dell’economia di mercato e tengano conto delle esigenze della politica sociale, ambientale e sanitaria; b. lavora in collaborazione con l’economia e le parti sociali; c. rispetta il principio della sussidiarietà; d. vigila sulla semplicità amministrativa delle soluzioni e sulla celerità delle procedure.
Art. 3 Obiettivi delle unità amministrative Gli obiettivi di cui agli articoli 5 a 11 nonché 14 e 15 fungono, per le unità ammini- strative del dipartimento, da linee direttive per l’esecuzione dei compiti e l’esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.
Capitolo 2: Uffici e altre unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale Sezione 1: La Segreteria generale
Art. 4
1 La
Segreteria generale esercita le sue funzioni conformemente all’articolo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali: a. sostegno del capo del dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e di capo del dipartimento; b. strategia, pianificazione, controllo e coordinamento a livello dipartimentale; c. ricerca di informazioni, pianificazione dell’informazione e comunicazione; d. messa a disposizione di servizi logistici; e. legislazione, applicazione del diritto e consulenza giuridica a livello dipar- timentale. 2 L’Ufficio del consumo (art. 12) e l’organo d’esecuzione del servizio civile (art. 14) sono subordinati alla Segreteria generale. 3 La Sorveglianza dei prezzi (art. 11) è amministrativamente aggregata alla Segrete- ria generale.
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Sezione 2: Gli uffici
Art. 5 Segretariato di Stato dell’economia
1 Il Segretariato di Stato dell’economia (SECO) è il centro di competenza della
Confederazione per tutte le principali questioni inerenti alla politica economica, in particolare la politica del mercato del lavoro, la politica economica esterna e, in co- mune con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la politica di sviluppo e la cooperazione con i Paesi orientali.
2 Il SECO persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a. assicurare una crescita economica sostenibile sulla base di una politica con- giunturale e occupazionale coerente; b. vigilare su un sistema di concorrenza nell’ambito di una politica mirata in campo istituzionale e strutturale nonché in materia di concorrenza e di mer- cato del lavoro; c. migliorare l’attrattiva della piazza economica svizzera; d. mirare al miglioramento dell’accesso ai mercati stranieri e contribuire alla formazione di un ordine economico mondiale orientato verso l’economia di mercato; e. promuovere l’integrazione economica della Svizzera in Europa; f. sostenere l’integrazione nell’economia mondiale dei Paesi in sviluppo e dei Paesi in trasformazione dell’Europa orientale; g. contribuire a garantire la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro; h. partecipare all’elaborazione di condizioni quadro nel campo della legisla- zione sul lavoro e alla protezione sociale dei lavoratori; i. promuovere l’inserimento o il reinserimento nel processo lavorativo delle persone alla ricerca di un impiego e garantire ai disoccupati un reddito so- stitutivo adeguato; j. favorire le relazioni fra le parti sociali. 3 I compiti e le competenze del SECO nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e con i Paesi dell’Est sono disciplinati da atti legislativi particolari3. 4 Il SECO è competente per la legislazione in materia di politica economica; sono fatti salvi i compiti di politica del mercato del lavoro del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) in materia di stranieri e di rifugiati nonché la legislazione relativa al diritto privato.
3 O del 12 dic. 1977 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (RS 974.01). O del 6 mag. 1992 concernente i provvedimenti di rafforzamento della cooperazione con gli Stati dell’Europa centrale e orientale (RS 172.017). O del 14 ago. 1991 sull’attuazione di programmi e progetti ecologici d’importanza glo- bale nei Paesi in sviluppo (RS 172.018).
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Art. 6 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia 1 L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni connesse alla formazio- ne professionale, alle scuole universitarie professionali e alla politica in campo tec- nologico.
2 In collaborazione con i Cantoni, con l’economia e con le organizzazioni compe-
tenti, l’UFFT persegue in particolare i seguenti obiettivi: a. nel campo della formazione professionale: garantire e migliorare la qualità e l’attrattiva della formazione professionale in funzione dell’evoluzione dei bisogni del mercato del lavoro in materia di specialisti; b. nel campo delle scuole universitarie professionali: garantire e migliorare l’attrattiva della formazione e della ricerca in funzione dei bisogni nelle scuole universitarie professionali e integrare le scuole universitarie profes- sionali nella rete svizzera delle scuole universitarie; c. nel campo della tecnologia e dell’innovazione: promuovere le attività e le capacità d’innovazione, in particolare mediante la rapida applicazione delle nuove conoscenze a prodotti e a processi innovativi.
3 La Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) è, in seno all’UFFT, il
centro di competenza per il promovimento dell’innovazione, nonché per il trasferi- mento delle conoscenze e delle tecnologie. L’organizzazione e i compiti della CTI sono disciplinati da atti legislativi particolari4. 4 L’UFFT dirige l’Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale (ISPFP). Esso è il centro di competenza della Confederazione nel campo della formazione e del perfezionamento degli insegnanti nell’ambito della formazione professionale. L’organizzazione e i compiti dell’ISPFP sono disciplinati da atti legislativi partico- 5 Nell’ambito politico della formazione, della ricerca e della tecnologia, l’UFFT e l’Aggruppamento per la scienza e la ricerca del DFI assumono in comune la respon- sabilità della pianificazione strategica delle prestazioni e delle risorse. L’UFFT as- sume la responsabilità primaria della politica federale nei campi della formazione professionale, delle scuole universitarie professionali e della tecnologia, inclusi i compiti di politica tecnologica a livello internazionale.
Art. 7 Ufficio federale dell’agricoltura 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) è il centro di competenza della Confe- derazione per le questioni inerenti al settore agricolo.
2 L’UFAG persegue in particolare i seguenti obiettivi:
4 O del 17 dic. 1982 concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia e dell’in- novazione (RS 823.312).
5 Art. 36 della LF del 19 apr. 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10).
O del 7 set. 1983 concernente l’Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale (RS 412.104.7).
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a. promuovere nell’ambito economico interno ed esterno un’agricoltura mul- tifunzionale con il compito di fornire un contributo essenziale alla garanzia dell’approvvigionamento alimentare della popolazione, alla tutela delle basi vitali naturali, alla cura del paesaggio rurale e all’occupazione decentrata del territorio; b. creare e garantire condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smer- cio di prodotti agricoli in Svizzera e all’estero, per prestazioni ecologiche dell’agricoltura mediante una gestione compatibile con l’ambiente e per uno sviluppo dell’agricoltura socialmente sostenibile. 3 Le stazioni federali di ricerche e di sperimentazione (stazioni di ricerche) in agri- coltura sono subordinate all’UFAG. Esse sono i centri di competenza della Confede- razione per le questioni di ricerca agronomica. Sostengono gli sforzi dell’agricoltura intesi a produrre derrate alimentari di alta qualità, competitive e conformi al princi- pio dello sviluppo sostenibile. L’organizzazione e i compiti delle stazioni di ricerche sono disciplinati da atti legislativi particolari6.
4 L’Istituto federale di allevamento equino di Avenches (Istituto di allevamento
equino) è subordinato all’UFAG. Esso è il centro di competenza della Confedera- zione per il sostegno di un allevamento equino di carattere contadino, competitivo e conforme al principio dello sviluppo sostenibile. L’organizzazione e i compiti del- l’Istituto di allevamento equino sono disciplinati da atti legislativi particolari7.
5 L’UFAG gestisce la segreteria del Comitato nazionale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Comitato FAO).
6 Nel campo della proprietà intellettuale, l’UFAG svolge i compiti che gli sono
conferiti dalla legge federale del 20 marzo 19758 sulla protezione delle novità vege- tali.
Art. 8 Ufficio federale di veterinaria 1 L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) è il centro di competenza della Confedera- zione nei campi della salute degli animali, della protezione degli animali e della protezione delle specie nel commercio internazionale. 2 Sulla base dei risultati della ricerca scientifica, l’UFV persegue in particolare i se- guenti obiettivi: a. garantire che gli animali siano esenti da epizoozie trasmissibili ad altri ani- mali e all’uomo; b. vigilare sulla protezione degli animali contro i dolori, le sofferenze o le le- sioni e sull’utilizzazione sostenibile degli animali che vivono allo stato sel- vatico;
6 Art. 114 e 115 della LF del 29 apr. 1998 sull’agricoltura (RS 910.1).
O dell’8 nov. 1995 concernente la ricerca agronomica (RS 426.10). 7 Art. 147 della L del 29 apr. 1998 sull’agricoltura (RS 910.1); art. 14 dell’O del 7 dic.
1998 concernente l’allevamento di animali (RS 916.310).
8 RS 232.16
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c. vigilare sulla protezione dei consumatori e sulla garanzia della qualità al- l’atto della produzione, dell’importazione e dell’esportazione di derrate ali- mentari di origine animale; d. promuovere l’apertura dei mercati per gli animali e i prodotti animali.
3 L’Istituto di virologia e di immunoprofilassi (IVI) è subordinato all’UFV, in
quanto istituto di ricerca. L’IVI è il centro di competenza della Confederazione in materia di lotta contro le epizoozie. Esso si occupa segnatamente della diagnostica, della sorveglianza e del controllo delle epizoozie altamente contagiose nell’intento di impedire danni sanitari ed economici; esso procede parimenti alla registrazione dei vaccini a uso veterinario. 4 Nel campo della legislazione sulle derrate alimentari, l’UFV svolge i compiti legati all’ingrasso e alla macellazione del bestiame, nonché alla produzione della carne, controlla l’importazione, il transito e l’esportazione della carne e dei prodotti a base di carne e vigila sulla garanzia della qualità del latte e di altre derrate alimentari di origine animale; per il rimanente il settore delle derrate alimentari è di competenza dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) del DFI.
Art. 9 Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese
1 L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) è il
centro di competenza della Confederazione per le misure intese a superare le pertur- bazioni dell’approvvigionamento del Paese in beni e servizi di importanza vitale.
2 In collaborazione con l’economia privata, l’UFAE persegue in particolare i se-
guenti obiettivi: a. ridurre i rischi di perturbazione dell’approvvigionamento in beni e servizi di importanza vitale mediante uno stato di preparazione adeguato e un’organiz- zazione dell’economia privata, della Confederazione e dei Cantoni pronta a funzionare in qualsiasi momento; b. in caso di perturbazioni dell’approvvigionamento in beni e servizi di impor- tanza vitale, provvedere, congiuntamente all’economia privata, affinché le importazioni, le scorte, il consumo, i servizi e la logistica siano coordinati nel migliore dei modi grazie a misure di disciplinamento appropriate; c. promuovere la cooperazione e la solidarietà internazionale per garantire l’approvvigionamento.
3 L’organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese è disciplinata da
atti legislativi particolari9.
Art. 10 Ufficio federale delle abitazioni 1 L’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) è il centro di competenza della Confe- derazione in materia di politica dell’alloggio; è competente per quanto concerne le
9 Art. 53 della LF dell’8 ott. 1982 sull’approvvigionamento economico del Paese (RS 531). O del 6 lug. 1983 su l’organizzazione e i compiti dell’approvvigionamento economico del Paese (RS 531.11).
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misure intese a promuovere la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà e adempie i compiti connessi con la legislazione sulle pigioni.
2 L’UFAB persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a. aiutare i gruppi sfavoriti della popolazione a procurarsi un alloggio, pro- muovere la costruzione di abitazioni di pubblica utilità, il mantenimento della sostanza abitativa esistente e la proprietà di abitazioni; b. migliorare le condizioni di alloggio nelle regioni e nelle zone abitative con- frontate con particolari problemi di approvvigionamento; c. impedire pretese abusive derivanti dai rapporti di locazione e vigilare sul- l’equilibrio degli interessi divergenti dei locatori e dei conduttori; d. promuovere rapporti contrattuali paritari fra locatori e conduttori, in parti- colare i contratti-quadro di locazione e il conferimento dell’obbligatorietà generale a tali contratti. 3 L’UFAB svolge, in materia di diritto sulle pigioni, i compiti previsti all’articolo 34septies della Costituzione10; per il rimanente la legislazione sulla locazione è di competenza del DFGP.
Sezione 3: Altre unità dell’Amministrazione federale centrale
Art. 11 La Sorveglianza dei prezzi 1 La Sorveglianza dei prezzi è il centro di competenza della Confederazione per la sorveglianza dei prezzi che non risultano da una concorrenza efficace. 2 L’obiettivo della Sorveglianza dei prezzi è di impedire e di eliminare i prezzi abu- sivi e di creare la trasparenza in materia di prezzi. 3 L’organizzazione e i compiti della Sorveglianza dei prezzi sono disciplinati da atti legislativi particolari11.
Art. 12 L’Ufficio del consumo 1 L’Ufficio del consumo è il centro di competenza della Confederazione per le que- stioni che riguardano i consumatori nell’ambito della politica economica generale. 2 L’organizzazione e i compiti dell’Ufficio del consumo sono disciplinati da atti le- gislativi particolari12.
10 RS 101; cfr. l’art. 109 della Costituzione federale accettato dal popolo e dai Cantoni il 18 aprile 1999 (FF 1999 151).
11 LF del 20 dic. 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (RS 942.20).
12 LF del 5 ott. 1990 sull’informazione dei consumatori (RS 944.0).
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Art. 13 L’Ufficio dell’integrazione 1 L’Ufficio dell’integrazione è il centro di competenza della Confederazione per le questioni inerenti all’integrazione europea e, in questo ambito, è l’organo comune e permanente di coordinamento, ai sensi dell’articolo 55 LOGA, del dipartimento e del DFAE. 2 Esso è direttamente subordinato al Segretario di Stato del DFAE e al Segretario di Stato del dipartimento e costituisce il servizio per l’Unione europea (Servizio UE) della Direzione politica del DFAE e del SECO.
3 Esso assume in particolare i seguenti compiti:
a. osservare e analizzare l’evoluzione del processo d’integrazione europea, preparare decisioni relative alle questioni d’integrazione, dare istruzioni alla missione svizzera presso l’Unione europea; b. preparare e negoziare gli accordi con l’UE in collaborazione con i servizi competenti in materia, assicurare il coordinamento dell’esecuzione e dell’ul- teriore sviluppo degli accordi; c. osservare e analizzare l’evoluzione del diritto europeo; d. assicurare, in materia di politica e di diritto d’integrazione, il coordinamento e la consulenza per l’intera amministrazione federale; e. informare in merito alla politica svizzera d’integrazione, all’integrazione eu- ropea in generale e al diritto europeo.
Art. 14 L’organo d’esecuzione del servizio civile
1 L’organo d’esecuzione del servizio civile (organo d’esecuzione) è il centro di
competenza della Confederazione per il disbrigo delle domande d’ammissione al servizio civile e per l’impiego delle persone tenute a prestare servizio civile. 2 L’organo d’esecuzione ha lo scopo di assicurare il disbrigo rapido e corretto delle domande, di organizzare efficacemente l’impiego delle persone tenute a prestare servizio civile e di garantire l’utilità economica del servizio civile. 3 L’organizzazione e i compiti dell’organo d’esecuzione del servizio civile sono di- sciplinati da atti legislativi particolari13.
Capitolo 3: Unità dell’Amministrazione federale decentrata
Art. 15 La Commissione della concorrenza
1 La Commissione della concorrenza (ComCo) e la sua segreteria sono il centro di
competenza della Confederazione per le questioni in materia di concorrenza e di le- gislazione sul mercato interno14.
13 LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo (RS 824.0).
14 LF del 6 ott. 1995 sul mercato interno (RS 943.02).
LF del 6 ott. 1995 sui cartelli (RS 251).
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2 La ComCo persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a. favorire la concorrenza nell’interesse di un’economia di mercato fondata su un ordinamento liberale; b. favorire l’accesso senza discriminazioni al mercato interno svizzero. 3 L’organizzazione e i compiti della ComCO sono disciplinati da atti legislativi par- ticolari15.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 16 Regolamento d’organizzazione Il dipartimento emana un regolamento d’organizzazione ai sensi dell’articolo 29 OLOGA.
Art. 17 Modifica e abrogazione del diritto vigente
1. Sono abrogati:
a. il decreto del Consiglio federale del 15 gennaio 194616 sull’organizzazione dell’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro; b. l’ordinanza del 1° luglio 199217 concernente l’Istituto di virologia e d’im- munoprofilassi (OIVI).
2. L’ordinanza del 9 maggio 197918 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici è modificata come segue:
Sezione 7 (Art. 12 e 13) Abrogati
3. L’ordinanza del 28 marzo 199019 sulle competenze delegate ai dipartimenti e agli uffici loro subordinati è modificata come segue:
Sezione 6 (Art. 20 e 21) Abrogati
15 LF del 6 ott. 1995 sul mercato interno (RS 943.02).
LF del 6 ott. 1995 sui cartelli (RS 251). 16 CS 1 396 17 RU 1992 1506 18 RS 172.010.15 19 RS 172.011
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4. L’allegato dell’OLOGA (Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione
federale) è adeguato in conformità dell’allegato alla presente ordinanza.
Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.
14 giugno 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
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Allegato
Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale
... Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement Département fédéral de l’économie Dipartimento federale dell’economia Departament federal d’economia
1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:
Generalsekretariat Secrétariat général Segreteria generale Secretariat general Preisüberwachung Surveillance des prix Sorveglianza dei prezzi Surveglianza da pretschs Staatssekretariat für Wirtschaft Secrétariat d’Etat à l’économie Segretariato di Stato dell’economia Secretariat da stadi per l'economia Bundesamt für Berufsbildung und Technologie Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia Uffizi federal per la furmaziun professiunala e per la tecnologia Bundesamt für Landwirtschaft Office fédéral de l’agriculture Ufficio federale dell’agricoltura Uffizi federal d’agricultura Bundesamt für Veterinärwesen Office vétérinaire fédéral Ufficio federale di veterinaria Uffizi federal per veterinaria
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Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese Uffizi federal per il provediment economic dal pajais Bundesamt für Wohnungswesen Office fédéral du logement Ufficio federale delle abitazioni Uffizi federal d’abitaziuns
2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata:
Wettbewerbskommission Commission de la concurrence Commissione della concorrenza Cummissiun da concurrenza
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