Lexipedia

AS 1999 2683

Ordinanza 2000 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI

Ordinanza 2000 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI

del 25 agosto 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 9bis della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti1 (LAVS); visto l’articolo 3 della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità2 (LAI); visto l’articolo 27 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 19523 sulle in- dennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG), ordina:

Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1 Tavola scalare dei contributi I limiti della tavola scalare dei contributi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi e delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipen- dente sono stabiliti come segue: Fr.

a. il limite superiore secondo gli articoli 6 e 8 LAVS è di 48 300 b. il limite inferiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LAVS è di 7 800

Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e delle persone non esercitanti un’attività lucrativa 1 Il limite del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente secondo l’ar- ticolo 8 capoverso 2 LAVS è stabilito a 7700 franchi. 2 Il contributo minimo per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone non esercitanti un’attività lucrativa secondo l’articolo 10 capoverso 1 LAVS è stabilito a 324 franchi all’anno.

RS 831.110

1999-5064 2683

Adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI RU 1999

Sezione 2: Assicurazione per l’invalidità

Art. 3 Il contributo minimo delle persone non esercitanti un’attività lucrativa secondo l’articolo 3 LAI è stabilito a 54 franchi all’anno.

Sezione 3: Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Art. 4 Il contributo minimo delle persone non esercitanti un’attività lucrativa secondo l’articolo 27 capoverso 2 LIPG è stabilito a 12 franchi all’anno.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 5 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza 98 del 17 settembre 19974 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

25 agosto 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

4 RU 1997 2222