Lexipedia

AS 1999 39

Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente

Ordinanza sulle sostanze pericolose per l’ambiente

Modifica dell’11 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 giugno 19861 sulle sostanze pericolose per l’ambiente è modifi- cata come segue:

Art. 1 lett. a La presente ordinanza si prefigge di: a. proteggere l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi nonché il suolo dagli effetti dannosi o molesti derivanti dall’utilizzazione di sostanze pericolose per l’ambiente (sostanze pericolose) e

Art. 2 cpv. 1 lett. b e 4 secondo periodo

1 La presente ordinanza regola:

b. l’utilizzazione delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti che possono mettere in pericolo l’ambiente o, attraverso esso, l’uomo. 4 ... Per il traffico di rifiuti si applicano inoltre gli articoli 30f e 30g della legge sulla protezione dell’ambiente.

Art. 3 Deroghe in favore della difesa integrata Per il materiale destinato alla difesa integrata il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport o il Dipartimento federale dell’eco- nomia può, con l’approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei traspor- ti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento), stabilire deroghe alla presente ordinanza.

Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva, 2 e 3

1 È considerato fabbricante chiunque, a titolo professionale o commerciale: ...

2 Gli importatori che importano sostanze, prodotti o oggetti a titolo professionale o commerciale sono equiparati ai fabbricanti. 3 È considerato commerciante chiunque a titolo professionale o commerciale si pro- cura presso un fornitore indigeno sostanze, prodotti o oggetti e li fornisce a sua volta

1 RS 814.013

1998-0118 39

Ordinanza sulle sostanze RU 1999

senza averli modificati. Se modifica il nome della sostanza, del prodotto o del- l’oggetto oppure se li fornisce sotto il proprio nome, il commerciante è considerato fabbricante.

Art. 7 cpv. 1 1 Sono considerati merci commerciabili le sostanze, i prodotti e gli oggetti destinati alla fornitura o all’uso a titolo professionale o commerciale nella propria azienda.

Art. 9 Dovere generale di diligenza 1 Chi utilizza sostanze, prodotti o oggetti è tenuto a provvedere affinché essi non possano mettere in pericolo l’ambiente o, attraverso esso, l’uomo. Detto dovere di diligenza vale anche in rapporto ai rifiuti che ne derivano. 2 Egli deve seguire le misure protettive che figurano sull’imballaggio e sulla scheda di dati di sicurezza nonché le istruzioni per l’uso e attenersi alle disposizioni degli allegati 3 e 4.

Art. 10 cpv. 3 3 I prodotti possono essere introdotti direttamente nell’ambiente soltanto in rapporto alle utilizzazioni menzionate dal fabbricante.

Art. 12 cpv. 1 lett. b

1 Il fabbricante può fornire una sostanza, un prodotto o un oggetto solo quando:

b. è arrivato alla conclusione legittima che la loro utilizzazione conforme alle in- dicazioni che figurano sull’imballaggio, nelle istruzioni per l’uso ed eventual- mente nella scheda di dati di sicurezza non può mettere in pericolo né l’am- biente né, attraverso esso, l’uomo.

Art. 14 lett. a e b Il fabbricante di una sostanza vecchia deve almeno: a. procurarsi i dati pertinenti e accessibili sulle proprietà di tale sostanza; b. Abrogata

Art. 15 cpv. 1 primo periodo e 2 lett. d 1 Se vi è motivo di ritenere che, nonostante un’utilizzazione conforme alle prescri- zioni, una sostanza vecchia, i suoi derivati o i suoi rifiuti possano mettere in pericolo l’ambiente o, attraverso esso, l’uomo, il Dipartimento ordina accertamenti supple- mentari o una valutazione secondo l’articolo 13. ...

2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 16 frase introduttiva, nonché cpv. 1 lett. a e c 1 Nella valutazione, il fabbricante di un prodotto o di un oggetto deve almeno tener conto:

Ordinanza sulle sostanze RU 1999

a. delle indicazioni che figurano sull’imballaggio, nelle istruzioni per l’uso e sulla scheda di dati di sicurezza dei prodotti di partenza nonché delle ulteriori infor- mazioni del fornitore; c. dei risultati delle proprie ricerche e delle proprie esperienze.

Art. 19 cpv. 3 lett. b, 4 lett. d e 5 primo periodo

3 Inoltre, al momento della dichiarazione, deve presentare:

b. la scheda di dati di sicurezza, se è prescritta (art. 35 cpv. 2);

4 L’Ufficio federale può esigere che il fabbricante presenti:

d. le indicazioni che figurano sull’imballaggio nonché il materiale pubblicitario disponibile. 5 Per le sostanze nuove o per quelle che devono essere sottoposte a nuova valutazio- ne, che fornisce esclusivamente per l’impiego nella ricerca e nello sviluppo in quan- tità non superiori a una tonnellata all’anno, il fabbricante deve presentare unica- mente le indicazioni che figurano sull’imballaggio. ...

Art. 21 cpv. 1 lett. a e b, nonché cpv. 3 lett. b 1 Prima di fornirli, il fabbricante deve dichiarare i seguenti prodotti e oggetti:

a. e b. Abrogate

3 L’ufficio di dichiarazione può chiedere che il fabbricante presenti:

b. le indicazioni che figurano sull’imballaggio, le istruzioni per l’uso nonché l’e- ventuale scheda di dati di sicurezza e il materiale pubblicitario disponibile;

Art. 22 cpv. 2 frase introduttiva e lett. c, nonché cpv. 3 lett. d ed e

2 Insieme alla domanda d’autorizzazione, il fabbricante deve fornire:

c. la prova che le sostanze contenute sono idonee agli impieghi indicati sull’im- ballaggio e che, in caso di impiego e modi di eliminazione conformi alle indica- zioni, esse non possono mettere in pericolo né l’ambiente né, attraverso esso, l’uomo; 3 Su richiesta dell’autorità che rilascia l’autorizzazione, il fabbricante è tenuto a pre- sentare: d. le indicazioni che figurano sull’imballaggio, le istruzioni per l’uso nonché l’e- ventuale scheda di dati di sicurezza e il materiale pubblicitario disponibile; e. le schede di dati di sicurezza delle sostanze contenute, se sono prescritte (art.

35 cpv. 2).

Art. 28 cpv. 2 2 Definisce nell’autorizzazione le indicazioni minime che devono figurare sull’im- ballaggio e nelle istruzioni per l’uso.

Ordinanza sulle sostanze RU 1999

Art. 31, titolo nonché cpv. 2 e 3 Requisiti per esami e ricerche 2 Chi, nell’ambito di una procedura di dichiarazione o di autorizzazione di messa in commercio, presenta a un’autorità i risultati di esami che sono stati eseguiti in labo- ratorio o in condizioni esterne al fine di acquisire dati sulle proprietà o sulla sicurez- za di sostanze o prodotti, deve: a. allegare ai risultati una dichiarazione scritta, rilasciata dal responsabile della direzione degli esami, secondo la quale gli esami sono stati eseguiti in confor- mità ai principi delle buone prassi di laboratorio; e b. presentare un elenco o un attestato delle autorità competenti, nazionali o estere, dal quale risulti che le installazioni nelle quali sono stati eseguiti gli esami ri- spettano i principi delle buone prassi di laboratorio.

3 Il capoverso 2 non si applica:

a. agli esami di fertilizzanti soggetti a dichiarazione giusta l’articolo 21 capoverso

1 lettera c;

b. agli esami dell’efficacia.

Art. 32 Requisiti per le installazioni per le prove 1 Un’azienda in Svizzera che dispone di installazioni nelle quali possono essere ese- guiti esami in conformità ai principi delle buone prassi di laboratorio e che desidera essere iscritta con queste sue installazioni nell’elenco nazionale e ottenere un atte- stato deve farne richiesta all’Ufficio federale. L’iscrizione nell’elenco e la consegna dell’attestato vengono effettuate dopo che l’Ufficio federale ha controllato e confer- mato che le installazioni per le prove rispettano tali principi.

2 L’azienda deve informare immediatamente l’Ufficio federale se:

a. le condizioni nelle installazioni per le prove cambiano sostanzialmente; oppure b. le installazioni per le prove non vogliono più rispettare i principi delle buone prassi di laboratorio. 3 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), d’intesa con il Dipartimento e tenendo conto delle prescrizioni armonizzate a livello internazionale, disciplina: a. i principi delle buone prassi di laboratorio; b. le procedure per controllare il rispetto di tali principi; c. l’informazione sugli esiti dei controlli, segnatamente la loro iscrizione in un re- gistro nazionale pubblico, il quale non deve contenere dati confidenziali, non- ché la consegna dell’attestato. 4 L’Ufficio federale coordina la sua attività nel settore delle buone prassi di labo- ratorio con le rispettive attività dell’Ufficio federale della sanità pubblica. Informa l’Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti.

Art. 33 primo periodo Se necessario, l’Ufficio federale pubblica istruzioni sul controllo autonomo, sulla valutazione della compatibilità con l’ambiente nonché sulla redazione delle indica- zioni che devono figurare sull’imballaggio, delle istruzioni per l’uso e della scheda di dati di sicurezza. ...

Ordinanza sulle sostanze RU 1999

Art. 35 Principio 1 Il fabbricante che intende fornire sostanze, prodotti o oggetti deve indicare il nome commerciale e il proprio nome sull’imballaggio o su un’etichetta apposta sull’im- ballaggio o sull’oggetto. Nel caso di prodotti deve aggiungere l’impiego per il quale sono destinati e le istruzioni per l’uso (art. 37). Se si tratta di prodotti soggetti ad autorizzazione, deve indicare anche il numero d’iscrizione a registro nonché il teno- re e la denominazione delle sostanze attive. 2 Se si tratta di sostanze pericolose per l’ambiente ai sensi dell’allegato 1.1, il fab- bricante deve: a. etichettarne l’imballaggio (art. 36); e b. se necessario, fornire una scheda di dati di sicurezza (art. 38). 3 Nel caso di prodotti per i quali si prevedono utilizzazioni o modi di eliminazione che possono mettere in pericolo l’ambiente, il fabbricante deve indicare sull’imbal- laggio o su un’etichetta apposta sull’imballaggio i pericoli per l’ambiente e le misure protettive; tali indicazioni devono essere redatte in almeno due lingue ufficiali ed es- sere chiare e ben leggibili. 4 Sull’imballaggio delle sostanze, dei prodotti o degli oggetti, il fabbricante può ag- giungere i pittogrammi e le informazioni di cui all’allegato 1.2 per segnalare pericoli o misure protettive particolari. Se nell’allegato figura un determinato pittogramma, il fabbricante non può impiegarne altri, a meno che non dimostri che il pittogramma da lui impiegato è in uso a livello internazionale.

5 Le indicazioni non devono dare adito ad errori o confusione.

6 Per sostanze, prodotti e oggetti determinati, gli allegati 3 e 4 prevedono ulteriori disposizioni sull’informazione dell’acquirente. 7 Per il trasporto, le prescrizioni della presente ordinanza relative all’etichettatura delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti sono considerate adempite se gli imbal- laggi interni sono etichettati conformemente alle stesse e quelli esterni (imballaggi per il trasporto) conformemente alle disposizioni dell’articolo 2 capoverso 4.

Art. 36 Etichettatura di sostanze pericolose per l’ambiente 1 Sull’imballaggio delle sostanze pericolose per l’ambiente devono figurare, in modo chiaramente leggibile e duraturo, le seguenti indicazioni: a. il nome chimico secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta oppure il nome d’uso corrente; b. il nome e l’indirizzo completo, compreso il numero di telefono, del fabbricante; c. in almeno due lingue ufficiali, le diciture standard per indicare rischi specifici (frasi R), i consigli di sicurezza per l’utilizzazione (frasi S) e, se necessario, il pittogramma «N pericoloso per l’ambiente» (Allegato 1.1). 2 Le indicazioni devono figurare direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta. Se le indicazioni figurano su un’etichetta, questa deve essere apposta almeno su un lato dell’imballaggio e aderirvi fortemente, in modo che le indicazioni possano essere lette orizzontalmente quando l’imballaggio è posato in modo normale.

Ordinanza sulle sostanze RU 1999

3 Il capoverso 1 non si applica ai cosmetici giusta l’ordinanza del 1° marzo 19952 sugli oggetti d’uso e neppure agli agenti terapeutici.

Art. 37 cpv. 3 3 Le indicazioni possono figurare direttamente sull’imballaggio o su un foglio alle- gato. Devono essere ben leggibili e redatte in almeno due lingue ufficiali.

Art. 38 Scheda di dati di sicurezza 1 Il fabbricante deve fornire a chi utilizza a titolo professionale o commerciale so- stanze pericolose per l’ambiente una scheda di dati di sicurezza al più tardi al mo- mento della prima fornitura della sostanza pericolosa e, su desiderio di quest’ultimo, anche in occasione di ulteriori forniture (art. 8 cpv. 1). Il DFI, d’intesa con il Dipar- timento, può prevedere deroghe per le sostanze pericolose per l’ambiente per le quali, secondo le prescrizioni armonizzate a livello internazionale, non occorre for- nire una scheda di dati di sicurezza. 2 La scheda di dati di sicurezza deve essere fornita gratuitamente nella lingua uffi- ciale desiderata dal destinatario. Previa intesa, può essere fornita anche in un’altra lingua. 3 Il DFI, d’intesa con il Dipartimento, regola la fornitura di nuove schede di dati di sicurezza i cui contenuti hanno subito modifiche importanti. 4 La scheda di dati di sicurezza deve contenere le indicazioni necessarie per la prote- zione dell’ambiente. Contiene parimenti le indicazioni necessarie per la protezione della vita e della salute ai sensi dell’articolo 48b dell’ordinanza del 19 marzo 19833 sui veleni. 5 Il DFI, d’intesa con il Dipartimento, definisce le indicazioni necessarie e la forma della scheda di dati di sicurezza. Tiene conto delle prescrizioni armonizzate a livello internazionale.

Art. 39 cpv. 2 2 È vietato fare pubblicità a sostanze classificate pericolose per l’ambiente giusta l’allegato 1.1 senza richiamare nel contempo l’attenzione sulla loro classificazione.

Art. 40 Informazione dell’acquirente all’estero Sull’imballaggio o sull’etichetta delle sostanze, dei prodotti e degli oggetti che ven- gono esportati devono figurare i seguenti dati: a. il nome del fabbricante; b. la designazione chimica o commerciale; c. se del caso, diciture che indichino i pericoli per l’ambiente e le misure protetti- ve (art. 35 cpv. 3 e 36 cpv. 1 lett. c).

2 RS 817.04 3 RS 814.801; RU 1999 56

Ordinanza sulle sostanze RU 1999

Art. 42a Scheda di dati di sicurezza 1 Il commerciante deve fornire a chi utilizza a titolo professionale o commerciale so- stanze pericolose per l’ambiente una scheda di dati di sicurezza al più tardi al mo- mento della prima fornitura della sostanza pericolosa e, su desiderio di quest’ultimo, anche in occasione di ulteriori forniture (art. 8 cpv. 1) se tale scheda è necessaria giusta l’articolo 38. 2 Per la fornitura valgono inoltre le disposizioni dell’articolo 38 capoversi 2 e 3.

Art. 43 Informazione dell’acquirente 1 Il commerciante non può modificare le indicazioni del fabbricante sull’imballag- gio, nelle istruzioni per l’uso o nella scheda di dati di sicurezza. 2 Per l’etichettatura durante il trasporto valgono le prescrizioni dell’articolo 35 ca- poverso 7.

3 Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli 35-41.

Art. 44 Abrogato

Art. 45 cpv. 1 frase introduttiva nonché lett. b e cpv. 2 1 Le seguenti attività possono essere esercitate a titolo professionale o commerciale soltanto da persone qualificate o sotto la direzione di tali persone: b. impiego di prodotti per il trattamento delle piante;

2 Abrogato

Art. 47 cpv. 5 5 Se verifica le schede di dati di sicurezza, l’Ufficio federale è tenuto a coordinare la sua attività, per quanto necessario, con l’Ufficio federale della sanità pubblica e con i Cantoni.

Art. 48 lett. c, d ed e L’Ufficio federale verifica, per le sostanze soggette a dichiarazione (art. 19), se: c. il rapporto sulla compatibilità con l’ambiente corrisponde alla scheda di dati di sicurezza che deve essere eventualmente redatta; d. le indicazioni che figurano sull’imballaggio e nella scheda di dati di sicurezza corrispondono ai risultati degli esami; e e. la classificazione e l’etichettatura sono corrette secondo i criteri dell’allegato 1.1.

Art. 51 cpv. 1bis, 2 e 3 1bis In casi motivati, segnatamente quando i dati dell’esame sono di particolare im- portanza o sussistono dubbi in merito al rispetto dei principi delle buone prassi di laboratorio:

Ordinanza sulle sostanze RU 1999

a. l’ufficio di dichiarazione o l’autorità che rilascia l’autorizzazione può esigere dalle autorità competenti, nazionali od estere, l’esecuzione di una verifica del- l’esame (auditing) nell’istallazione per le prove; b. l’Ufficio federale esegue un auditing di propria iniziativa o su richiesta delle autorità competenti, nazionali o estere. 2 Su richiesta, il fabbricante e l’azienda presso la quale deve essere effettuato l’audi- ting devono mettere a disposizione dell’ufficio che procede alla verifica tutti i dati necessari alla valutazione della compatibilità con l’ambiente o del rispetto dei prin- cipi delle buone prassi di laboratorio e permettergli l’accesso ai locali nei quali sono effettuati e valutati gli esami. 3 Le spese possono essere messe a carico del fabbricante e dell’azienda presso la quale ha luogo la verifica, se dalla stessa risultano indicazioni erronee.

Art. 54 cpv. 1 1 Le autorità cantonali controllano, prelevando campioni a caso, le sostanze, i pro- dotti e gli oggetti che si trovano sul mercato nonché, su richiesta dell’Ufficio fede- rale, quelli che si trovano presso fabbricanti, commercianti e utilizzatori che li im- piegano a titolo professionale o commerciale.

Art. 55 cpv. 1 lett. b ed e nonché cpv. 4

1 Le autorità di controllo verificano se:

b. le disposizioni degli allegati 3 e 4 relative alle indicazioni che figurano sul- l’imballaggio, alle istruzioni per l’uso e alla scheda di dati di sicurezza sono ri- spettate; e. le prescrizioni dell’articolo 39 sulla pubblicità sono rispettate. 4 L’autorità di controllo informa l’Ufficio federale se, in casi non contemplati dagli allegati 3 e 4, constata che mancano indicazioni sull’imballaggio, nelle istruzioni per l’uso o nella scheda di dati di sicurezza o che tali indicazioni non sono conformi allo scopo oppure se il controllo dà altrimenti adito a osservazioni.

Art. 56 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b 1 L’autorità che rilascia l’autorizzazione provvede affinché, sulla base di campioni presi a caso, si verifichi che le condizioni fissate nell’autorizzazione di messa in commercio siano adempite. In particolare occorre verificare: b. le indicazioni che figurano sull’imballaggio, le istruzioni per l’uso e la scheda di dati di sicurezza.

Art. 63 cpv. 5 5 I dati che figurano sulla scheda di dati di sicurezza non sono in nessun caso confi- denziali.

Ordinanza sulle sostanze RU 1999

Art. 68 cpv. 2 2 Contro le decisioni dell’Amministrazione federale delle dogane, giusta l’articolo

53 capoverso 1, può essere presentato ricorso al Dipartimento.

Art. 74 Scheda di dati di sicurezza, imballaggio e pubblicità

1 Il fabbricante o commerciante può ancora fornire fino al 30 novembre 1999 so-

stanze, prodotti e oggetti la cui la scheda di dati di sicurezza corrisponde alle pre- scrizioni del diritto previgente.

2 Il fabbricante o commerciante può ancora fornire fino al 30 novembre 1999 so-

stanze, prodotti e oggetti la cui etichetta corrisponde alle prescrizioni del diritto pre- vigente. 3 Il fabbricante o commerciante può ancora fare pubblicità a sostanze fino al 30 no- vembre 1999 senza ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 39 capoverso 2.

Art. 74a Buone prassi di laboratorio La prova ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 non dev’essere fornita per i risultati degli esami iniziati prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza del DFI sulle buone prassi di laboratorio (art. 32 cpv. 3).

1. Pittogrammi, diciture e criteri di classificazione

1.1 Classificazione, etichettatura e consigli di sicurezza obbligatori

1.2 Etichettatura facoltativa

2. Indicazioni minime per la dichiarazione di sostanze nuove

2.1 Abrogato

2.2 Abrogato

2.3 Abrogato

Allegato 1 L’Allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

Allegato 2, titolo e rinvio in parentesi Allegato 2 (Art. 19) Indicazioni minime per la dichiarazione di sostanze nuove

Allegato 2.1, titolo e rinvio in parentesi Abrogati

Ordinanza sulle sostanze RU 1999

Allegato 2.2 Abrogato

Allegato 2.3 Abrogato

Allegato 4.1, cifra 1 cpv. 1 frase introduttiva nonché lett. e 1 Sono considerati detersivi per tessili i prodotti di lavatura e i prodotti ausiliari di lavatura per tessili che vengono eliminati insieme alle acque di scarico. Ne fanno segnatamente parte: e. gli sbiancanti e i decoloranti;

Allegato 4.1, cifra 22 cpv. 1 lett. d Abrogata

Allegato 4.1, cifra 23

23 Etichettatura

1 Per i detersivi per tessili devono essere indicati i seguenti componenti, se sono contenuti in misura superiore allo 0,2 per cento della massa: a. i fosfonati; b. i tensioattivi anionici; c. i tensioattivi non ionici; d. i tensioattivi cationici; e. i tensioattivi anfoteri; f. gli sbiancanti a base di ossigeno; g. gli sbiancanti a base di cloro; h. gli idrocarburi aromatici; i. gli idrocarburi alifatici; j. l’EDTA; k. l’NTA; l. i saponi; m. gli zeoliti; n. i policarbossilati. 2 In tal caso il tenore dei componenti deve essere indicato secondo le seguenti classi di percentuali: – inferiore al 5%, – dal 5% a meno del 15%, – dal 15% a meno del 30%, – superiore al 30%. 3 Indipendentemente dalla loro concentrazione e senza indicazioni sul loro tenore devono sempre essere dichiarati come tali: a. gli enzimi, b. i conservanti/disinfettanti.

Ordinanza sulle sostanze RU 1999

4 Le indicazioni devono figurare direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta fis- sata all’imballaggio. Se il detersivo per tessili è fornito a un utilizzatore professiona- le o commerciale, le indicazioni possono essere comunicate in un’altra forma appro- priata (p.es. scheda tecnica di dati, scheda di dati di sicurezza).

Allegato 4.1, cifra 24

24 Istruzioni per l’uso

1 Nelle istruzioni per l’uso dei detersivi per tessili il dosaggio deve essere indicato in unità SI (millilitri o grammi). Un dosaggio dipendente dalla durezza dell’acqua deve essere commisurato alle seguenti estensioni di durezza (durezza totale): – inferiore a 15° df. – da 15° a 25° df, – superiore a 25° df. 2 Il capoverso 1 non si applica se il detersivo per tessili è fornito a un utilizzatore professionale o commerciale.

Allegato 4.1, cifra 3

3 Disposizione transitoria

I detersivi per tessili che soddisfano le prescrizioni delle cifre 23 e 24 secondo il di- ritto previgente possono essere ancora forniti fino al 30 novembre 1999.

Allegato 4.2, cifra 22 cpv. 2 Abrogato

Allegato 4.2, cifra 23

23 Etichettatura

1 Per i prodotti di pulizia devono essere indicati i seguenti componenti, se sono contenuti in misura superiore allo 0,2 per cento della massa: a. i fosfati; b. i fosfonati; c. i tensioattivi anionici; d. i tensioattivi non ionici; e. i tensioattivi cationici; f. i tensioattivi anfoteri; g. i saponi; h. gli sbiancanti a base di ossigeno; i. gli sbiancanti a base di cloro; j. l’NTA; k. l’EDTA; l. gli zeoliti; m. gli idrocarburi aromatici; n. gli idrocarburi alifatici;

Ordinanza sulle sostanze RU 1999

o. i policarbossilati; p. i fenoli e i fenoli alogenati; q. il paradiclorobenzene. 2 In tal caso il tenore dei componenti deve essere indicato secondo le seguenti classi di percentuali: – inferiore al 5%, – dal 5% a meno del 15%, – dal 15% a meno del 30%, – superiore al 30%. 3 Indipendentemente dalla loro concentrazione e senza indicazioni sul loro tenore devono sempre essere dichiarati come tali: a. gli enzimi; b. i conservanti/disinfettanti. 4 Le indicazioni devono figurare direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta fis- sata all’imballaggio. Se il prodotto di pulizia è fornito a un utilizzatore professionale o commerciale, le indicazioni possono essere comunicate in un’altra forma appro- priata (p.es. scheda tecnica di dati, scheda di dati di sicurezza).

Allegato 4.2, cifra 3

3 Disposizione transitoria

I prodotti di pulizia che soddisfano le prescrizioni della cifra 23 secondo il diritto previgente possono essere ancora forniti fino al 30 novembre 1999.

Allegato 4.6, cifra 2 lett. b, d ed e Possono essere forniti solo i prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrut- ture per i trasporti che contengono, come sostanze attive, unicamente: b. urea; d. formiato di sodio o di potassio; e. acetato di sodio o di potassio.

Allegato 4.6, cifra 31 cpv. 3 e 4 3 I prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti conte- nenti formiato di sodio o di potassio oppure acetato di sodio o di potassio possono essere impiegati solo sugli aeroporti. 4 L’Ufficio federale può autorizzare singoli utilizzatori ad impiegare prodotti per la manutenzione in inverno delle infrastrutture per i trasporti non conformi alla cifra 2, per effettuare prove di idoneità. Una tale autorizzazione è valida per tre mesi al mas- simo e può eccezionalmente essere prorogata di tre mesi al massimo.

Allegato 4.11, cifra 3 cpv. 1 frase introduttiva 1 La dicitura «Eliminazione non pericolosa per l’ambiente negli impianti d’incene- rimento dei rifiuti urbani» o, per mancanza di spazio, la sua forma abbreviata «Eli-

Ordinanza sulle sostanze RU 1999

minazione non pericolosa per l’ambiente negli IIRU» può figurare sui prodotti e su- gli oggetti che contengono materie plastiche soltanto se: ...

Allegato 4.11, cifra 4 cpv. 8 8 La dicitura «Eliminazione non pericolosa per l’ambiente», corrispondente al vec- chio tenore della cifra 3 capoverso 1, può ancora figurare sui prodotti e sugli oggetti che contengono materie plastiche fino al 30 novembre 1999.

Allegato 5, cifra 7 cpv. 1 lett. c

1 Il Dipartimento definisce il tariffario per le seguenti prestazioni:

c. controlli relativi all’osservanza delle buone prassi di laboratorio; preparazione, esecuzione e stesura del rapporto, per giorno e persona;

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 1998.

11 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Ordinanza sulle sostanze RU 1999

Allegato 1

Pittogrammi, diciture e criteri di classificazione

Allegato 1.1 (art. 35 cpv. 2, art. 36)

Classificazione e etichettatura obbligatorie e consigli di sicurezza

1 Principio

1 Le sostanze devono essere classificate come pericolose per l’ambiente sulla base di determinate caratteristiche.

2 Le sostanze pericolose per l’ambiente devono essere contrassegnate conforme-

mente alla loro classificazione mediante diciture standard che indicano i rischi speci- fici (frasi R; cifra 2) nonché i consigli di sicurezza (frasi S; cifra 4) e nella misura del necessario mediante il pittogramma «N pericoloso per l’ambiente» (cifra 3).

2 Classificazione ed etichettatura di sostanze pericolose

per l’ambiente La classificazione e l’etichettatura con indicazione dei rischi (frasi R) vengono ef- fettuate secondo i criteri giusta l’allegato VI cifra 5 in collegamento con l’allegato III della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 19674 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classifica- zione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione della direttiva 92/32CEE del Consiglio del 30 aprile 19925 concernente la settima modifica della direttiva 67/548/CEE sul ravvicinamento delle disposizioni legislati- ve, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose.

4 GU n.. L 196 del 16 agosto 1967, pag. 1 ss. Il testo della direttiva può essere ordinato presso l’ UCFSM, 3000 Berna, per contrassegno.

5 GU n. L 154 del 5. giugno 1992, pag. 1 modificata dalle direttive:

– 92/37/CEE (GU n. L 154 del 5 giugno 1992, pag. 30); – 92/69/CEE (GU n. L 383 del 29 dicembre 1992, pag. 113); – 93/21/CEE (GU n. L 110 del 4 maggio 1993, pag. 20); – 93/72/CEE (GU n. L 258 del 16 ottobre 1993, pag. 1); – 93/101/CEE (GU n. L 13 del 15 gennaio 1994, pag. 1); – 93/105/CEE (GU n. L 294 del 30 novembre 1993, pag. 21); – 94/69/CE (GU n. L 381 del 31.12.1994, pag. 1); – 96/54/CE (GU n. L 248 del 30 settembre 1996, pag. 1); – 96/56/CE (GU n. L 236 del 18 settembre 1996, pag. 35); – 97/69/CE (GU n. L 343 del 31 dicembre 1997, pag. 19). Il testo di queste direttive può essere ordinato presso l’UCFSM, 3000 Berna, per con- trassegno.

Ordinanza sulle sostanze RU 1999

3 Pittogramma «N pericoloso per l’ambiente»

Le sostanze pericolose per l’ambiente devono essere contrassegnate con il seguente pittogramma conformemente alla loro classificazione secondo la cifra 2:

N

Pericoloso per l’ambiente

4 Consigli di sicurezza

1 Le sostanze pericolose per l’ambiente devono eventualmente essere contrassegnate con uno o più consigli di sicurezza S35, S56, S57, S59, S60, S61 giusta l’allegato IV della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 19676 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classifica- zione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione della direttiva 92/32CEE del Consiglio del 30 aprile 19927 concernente la settima modifica della direttiva 67/548/CEE sul ravvicinamento delle disposizioni legislati- ve, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose. 2 I criteri per l’assegnazione dei consigli di sicurezza sono retti dall’allegato VI cifra

6 della direttiva menzionata nel capoverso 1.

6 GU n. L 196 del 16 agosto 1967, pagg. 1 ss. Il testo della direttiva può essere ordinato presso l’ UCFSM, per contrassegno.

7 GU n. L 154 del 5. giugno 1992, pag. 1 modificata dalle direttive:

– 92/37/CEE (GU n. L 154 del 5 giugno 1992, pag. 30); – 92/69/CEE (GU n. L 383 del 29 dicembre 1992, pag. 113); – 93/21/CEE (GU n. L 110 del 4 maggio 1993, pag. 20); – 93/72/CEE (GU n. L 258 del 16 ottobre 1993, pag. 1): – 93/101/CEE (GU n. L 13 del 15 gennaio 1994, pag. 1); – 93/105/CEE (GU n. L 294 del 30 novembre 1993, pag. 21); – 94/69/CE (GU n. L 381 del 31.12.1994, pag. 1); – 96/54/CE (GU n. L 248 del 30 settembre 1996, pag. 1); – 96/56/CE (GU n. L 236 del 18 settembre 1996, pag. 35); – 97/69/CE (GU n. L 343 del 31 dicembre 1997, pag. 19). Il testo di queste direttive può essere ordinato presso l’UCFSM, 3000 Berna, per con- trassegno.

Ordinanza sulle sostanze RU 1999

Allegato 1.2 (art. 35 cpv. 4)

Etichettatura facoltativa

1 Indicazioni di pericolo per l’ambiente

Cifra Pittogramma Esempi di diciture

11 Non spruzzare su fiori in boccio o sbocciati

Non trattare piante infestate da pidocchi Prudenza se le colture vicine sono in fiore o se sono frammiste a erbacce in fiore Impiegare soltanto in assenza di vento

Tossico per le api

12 Impiego vietato nelle zone di protezione S (S1,

S2 e S3) di captazioni di sorgenti o di acque sotterranee Non spandere su maggesi completi o parziali Non impiegare in zone carstiche o su suoli po- rosi Non impiegare nella manutenzione dei binari Pericoloso per le acque Deposito vietato nelle zone di protezione S sotterranee (S1, S2 e S3) di captazioni di sorgenti o di ac- que sotterranee

Ordinanza sulle sostanze RU 1999

2 Indicazioni di misure protettive

Cifra Pittogramma Esempi di diciture

21 Può essere consegnato insieme ai rifiuti urbani

al servizio di nettezza urbana

Rifiuti urbani

22 Consegnare come rifiuto speciale alla ditta ....

Riconsegnare come rifiuto speciale al punto di vendita Riconsegnare come rifiuto speciale al centro di raccolta dei veleni Consegnare come rifiuto speciale al centro di Rifiuti speciali raccolta degli oli esausti Osservazione: la dicitura deve indicare il modo di eliminazione raccomandato

23 Non versare i residui nelle canalizzazioni o nel

WC, ma consegnarli al servizio di nettezza urbana Non versare i residui nelle canalizzazioni o nel WC, ma riconsegnarli al punto di vendita o a un posto di raccolta dei rifiuti Osservazione: la dicitura deve indicare il Divieto di eliminazione modo di eliminazione raccomandato attraverso le canalizzazioni