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AS 2000 1294

Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali

Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali

Modifica del 17 maggio 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 giugno 19981 sulle pubblicazioni ufficiali è modificata come segue:

Art. 4a Adeguamento delle designazioni delle unità amministrative 1 Qualora designazioni di unità amministrative siano modificate in seguito a una de- cisione di natura organizzativa presa dal Consiglio federale, da un dipartimento o da un ufficio in virtù dell’articolo 43 della legge del 21 marzo 19972 sull’organiz- zazione del Governo e dell’Amministrazione, la Cancelleria federale le adegua nella Raccolta sistematica. Una modifica formale dei relativi atti legislativi non è necessa- ria.

2 I dipartimenti segnalano periodicamente le nuove designazioni alla Cancelleria

federale.

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2000.

17 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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