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AS 2000 1432

Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego

Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 24 maggio 2000

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificata come segue: Nuova agevolazione doganale

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1904. Grani di cereali, frantumati e preparati per la fabbricazione di 6.– *

90 99 corn flakes e prodotti si-

mili * 1904.9099 Merci nel traffico con la Comunità economica europea, con l'Associazione europea di libero scambio e con Paesi che beneficiano di agevolazioni secondo l’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio: fr. 4.80.

II La presente modifica entra in vigore il 1o giugno 2000.

24 maggio 2000 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger