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AS 2000 1915

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale Allegato sul trattamento di dati personali (n. II) in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

del 24 marzo 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 164 capoverso 1 lettere e, g della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 1999 1, decreta:

Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina il trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento). Le collezioni di dati gestite in seno al Di- partimento possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

Art. 2 Azioni di mantenimento della pace e buoni uffici 1 Per la pianificazione e l’esecuzione delle missioni nell’ambito di azioni di mante- nimento della pace e di buoni uffici, i servizi competenti del Dipartimento possono gestire collezioni di dati riguardanti le persone che prendono parte a tali missioni. 2 Le collezioni di dati possono contenere dati personali degni di particolare prote- zione relativi alla salute e profili della personalità sotto forma di valutazioni. Se ne- cessari in via eccezionale per una determinata missione, possono essere trattati an- che dati relativi all’appartenenza religiosa. 3 I dati di cui nel presente articolo, eccettuati quelli relativi alla salute, possono esse- re comunicati, allo scopo di coordinare la gestione del personale, ad altre unità am- ministrative competenti a livello operativo per l’impiego di personale per azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici. Al servizio medico o all’Ufficio federale dell’assicurazione militare possono essere comunicati i dati relativi alla salute neces- sari per adempiere i loro compiti legali.

Art. 3 Familiari del personale del Dipartimento 1 Allo scopo di valutare le possibilità di impiegare all’estero una persona accompa- gnata dai familiari e di stimare i rischi legati alla situazione personale, i servizi del personale del Dipartimento possono trattare dati relativi ai familiari. 2 Per quanto concerne i coniugi, possono trattare dati relativi a generalità, formazio- ne e cittadinanza. Se necessario per una determinata missione, i dati possono com-

RS 235.2 1 FF 1999 7979

1999-4627 1915

Trattamento di dati personali del DFAE. LF RU 2000

prendere anche informazioni relative alla salute e, in via eccezionale, all’apparte- nenza religiosa e all’attività professionale. 3 Per quanto concerne gli altri familiari, possono trattare, se necessario per una de- terminata missione, dati relativi alla salute e, in via eccezionale, all’appartenenza religiosa. 4 I dati di cui al presente articolo non sono comunicati a terzi, eccettuati i dati relati- vi alla salute. Questi possono essere trasmessi all’assicuratore malattie del Diparti- mento se è necessario ai fini del pagamento delle spese di trattamento. Sono conser- vati in incarti speciali.

Art. 4 Persone all’estero 1 Le rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero (rappresentanze) gestiscono, allo scopo di adempiere i compiti consolari, un registro d’immatricola- zione con i dati delle persone immatricolate presso la rappresentanza, dei loro co- niugi e dei loro figli. 2 Le rappresentanze e i servizi competenti del Dipartimento trattano inoltre i dati riguardanti: a. gli Svizzeri all’estero e gli Svizzeri che soggiornano temporaneamente al- l’estero, eventualmente i loro coniugi e i loro figli, nell’ambito della tutela degli interessi privati svizzeri; b. le persone e i loro congiunti per i quali la Svizzera assume funzioni di tutela o che beneficiano della tutela di interessi stranieri.

3 Le collezioni di dati possono contenere:

a. le segnalazioni e le foto necessarie per il rilascio e la proroga di documenti d’identità; nonché b. i dati personali degni di particolare protezione relativi a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali. 4 Le rappresentanze e i servizi competenti del Dipartimento possono trasmettersi i dati di cui al capoverso 3 in forma elettronica, per quanto necessario per adempiere i loro compiti.

Art. 5 Obblighi di diritto internazionale della Svizzera 1 Per adempiere gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera, la Segreteria di Stato e la missione permanente della Svizzera presso le organizzazioni internazionali a Ginevra gestiscono collezioni elettroniche di dati concernenti: a. i membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Svizzera; b. i membri delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali in Svizzera; c. i membri delle delegazioni permanenti di organizzazioni internazionali pres- so le organizzazioni internazionali in Svizzera;

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d. i membri delle rappresentanze permanenti presso la Conferenza per il disar- mo in Svizzera; e. i membri degli uffici di osservatori e delle organizzazioni a questi equiparate in Svizzera; f. i membri delle missioni speciali in Svizzera; g. le persone impiegate dalle organizzazioni internazionali in Svizzera; h. le persone autorizzate ad accompagnare in Svizzera le persone di cui alle lettere a-g.

2 I dati rilevati servono per:

a. il trattamento delle questioni legate all’accreditamento e alla dimora delle persone interessate; b. il rilascio e la gestione delle carte di legittimazione. 3 Per adempiere i loro obblighi e compiti di cui ai capoversi 1 e 2 e partecipare alla soluzione di controversie in cui sono coinvolte persone, organizzazioni o istituzioni secondo il capoverso 1, i servizi competenti del Dipartimento possono trattare anche manualmente dati personali degni di particolare protezione, in particolare dati relati- vi a misure di assistenza sociale e a misure amministrative e penali. 4 I dati personali necessari per allestire le carte di legittimazione e la fotografia della persona interessata possono essere trasmessi elettronicamente alla ditta che produce le carte di legittimazione. 5 I dati personali degni di particolare protezione possono essere comunicati ad altre autorità giudiziarie e amministrative federali o cantonali, se queste ne hanno bisogno per adempiere i propri compiti o se i dati contribuiscono a comporre controversie in cui sono coinvolte persone, organizzazioni o istituzioni secondo il capoverso 1.

Art. 6 Disposizioni esecutive Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti: a. l’organizzazione e la gestione delle collezioni elettroniche di dati; b. i cataloghi dei dati da rilevare; c. l’accesso ai dati; d. il diritto di trattamento; e. la durata di conservazione; f. l’archiviazione e la distruzione dei dati.

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Art. 7 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Entra in vigore contemporaneamente alla legge federale del 24 marzo 20002 con-

cernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati perso- nali.

Consiglio nazionale, 24 marzo 2000 Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 luglio 2000.3 2 Secondo il suo articolo 7 capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° set- tembre 2000.

13 luglio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2 RU 2000 1891 3 FF 2000 1937

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Allegato

Modifica del diritto vigente

1. Legge federale del 19 marzo 19764 sulla cooperazione allo sviluppo

e l’aiuto umanitario internazionali

Ingresso visti gli articoli 8, 85 numeri 5 e 6 e 102 numeri 8 e 9 della Costituzione federale 5, ...

Art. 13a Trattamento dei dati 1 L’unità amministrativa del Dipartimento federale degli affari esteri competente in materia di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario può trattare dati relativi ai membri del Corpo svizzero d’aiuto in caso di catastrofe, ai consulenti e alle per- sone incaricati dell’esecuzione di progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario. 2 Le collezioni di dati possono contenere dati personali degni di particolare prote- zione relativi alla salute e profili della personalità sotto forma di valutazioni. Se ne- cessario per una determinata missione, possono essere trattati in via eccezionale an- che dati relativi all’appartenenza religiosa. 3 I dati di cui nel presente articolo non sono comunicati a terzi, eccettuati i dati rela- tivi alla salute. Questi possono essere comunicati al servizio medico o all’Ufficio federale dell’assicurazione militare, se questi servizi ne hanno bisogno per adempie- re i loro compiti legali.

2. Legge federale del 21 marzo 19736 su prestazioni assistenziali

agli Svizzeri all’estero

Ingresso visto l’articolo 45 bis della Costituzione federale7, ...

Art. 17a Trattamento dei dati Allo scopo di esaminare le richieste, le autorità di cui all’articolo 13 capoverso 2 gestiscono una collezione di dati concernenti i richiedenti. La collezione di dati può

4 RS 974.0 5 Queste disposizioni corrispondono ora agli articoli 54, 166, 173 capoverso 1 lettera a, 184 e 185 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 6 RS 852.1 7 Questa disposizione corrisponde ora all’articolo 40 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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contenere dati relativi al patrimonio e al reddito e dati degni di particolare protezio- ne relativi a prestazioni assistenziali e alla salute.

3. Decreto federale del 24 marzo 19958 concernente la cooperazione con gli Stati

dell’Europa dell’Est

Ingresso vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri9, ...

Art. 15a Trattamento dei dati

1 L’unità amministrativa competente in materia di cooperazione con gli Stati

dell’Europa dell’Est ai sensi del presente decreto può trattare dati relativi ai consu- lenti e alle persone incaricati dell’esecuzione di progetti di cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est. 2 Le collezioni di dati possono contenere dati personali degni di particolare prote- zione relativi alla salute e profili della personalità sotto forma di valutazioni. Se ne- cessario per una determinata missione, possono essere trattati in via eccezionale an- che dati relativi all’appartenenza religiosa. 3 I dati di cui nel presente articolo non sono comunicati a terzi, eccettuati i dati rela- tivi alla salute. Questi possono essere comunicati al servizio medico o all’Ufficio federale dell’assicurazione militare, se questi servizi ne hanno bisogno per adempie- re i loro compiti legali.

8 RS 974.1 9 Questa definizione di competenza corrisponde ora all’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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