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AS 2000 2147

Legge federale sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive

Legge federale sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive

del 22 dicembre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 29 gennaio 19971 della Commissione dell’economia e dei tri- buti del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 22 ottobre 19972, decreta:

I La legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 41ter e 42quinquies della Costituzione federale4, ...

Art. 27 cpv. 3 3 Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto pe- nale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.

Art. 59 cpv. 2 2 Gli oneri giustificati dall’uso commerciale non comprendono i versamenti di retri- buzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.

II La legge federale del 14 dicembre 19905 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue: