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AS 2000 2585

Legge federale concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero

Legge federale concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero

del 24 marzo 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 19991, decreta:

Art. 1 Oggetto

1 La Confederazione promuove la diffusione di conoscenze generali riguardanti la

Svizzera, si adopera per suscitare la simpatia verso il nostro Paese e mette in eviden- za la sua diversità e le sue attrattive.

2 A tale scopo, istituisce un organismo denominato «Presenza Svizzera».

Art. 2 Presenza Svizzera 1 Presenza Svizzera dirige la formazione e lo sviluppo di una rete di relazioni tra le persone e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l’immagine della Svizzera all’estero e raccoglie le informazioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti. Assume iniziative, sostiene e coordina le attività dei suoi membri e dei suoi partner. 2 Elabora e attualizza regolarmente messaggi di base che favoriscono la diffusione di un’immagine realistica e positiva della Svizzera all’estero. 3 Adempie i propri compiti in particolare collaborando strettamente con gli Uffici federali interessati e con le rappresentanze all’estero del Dipartimento federale degli affari esteri. 4 È in contatto con le imprese svizzere all’estero, con le associazioni di Svizzeri all’estero e con le delegazioni svizzere presso le organizzazioni internazionali. 5 Può promuovere l’immagine della Svizzera all’estero sostenendo finanziariamente azioni adeguate. 6 Può affidare l’esecuzione di compiti particolari a terzi, all’interno o all’esterno dell’Amministrazione federale, sotto la sua sorveglianza.

RS 194.1 1 FF 1999 8465

1999-5021 2585

Promozione dell’immagine della Svizzera all’estero RU 2000

Art. 3 Organi Gli organi di Presenza Svizzera sono: a. la Commissione; b. l’Ufficio.

Art. 4 Commissione

1 La Commissione è formata da rappresentanti dell’Amministrazione federale, di

altri organismi e di cerchie private che contribuiscono a promuovere l’immagine della Svizzera all’estero.

2 Essa ha lo statuto giuridico di una commissione con potere decisionale.

Art. 5 Ufficio

1 L’Ufficio è l’organo esecutivo di Presenza Svizzera.

2 Esso gestisce i fondi assegnati a Presenza Svizzera in funzione delle decisioni della Commissione.

Art. 6 Nomine Su proposta del Dipartimento federale degli affari esteri, il Consiglio federale nomi- na: a. il presidente di Presenza Svizzera; b. i membri della Commissione e i loro supplenti; c. il direttore dell’Ufficio.

Art. 7 Procedura amministrativa Contro le decisioni dell’Ufficio e della Commissione è ammissibile il ricorso al Di- partimento federale degli affari esteri.

Art. 8 Rapporti Presenza Svizzera pubblica un rapporto annuo.

Art. 9 Disposizioni d’esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

2 Esso disciplina, nei limiti delle prescrizioni legali in vigore, l’organizzazione di Presenza Svizzera nonché la sua posizione verso le autorità federali e le organizza- zioni che con la loro attività assicurano la presenza della Svizzera all’estero. 3 Esso stabilisce le condizioni per il sostegno accordato alle azioni destinate a pro- muovere l’immagine della Svizzera all’estero.

Promozione dell’immagine della Svizzera all’estero RU 2000

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 19 marzo 19762 che istituisce una Commissione di coordina- mento per la presenza della Svizzera all’estero è abrogata.

Art. 11 Disposizione transitoria Il nuovo diritto è applicabile alle procedure in corso nel momento dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 12 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 24 marzo 2000 Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 luglio 2000.3

2 La presente legge entra in vigore il 15 novembre 2000.

25 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2 RU 1976 2087 3 FF 2000 1950