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AS 2000 2621

Ordinanza sulla restituzione della tassa sul traffico pesante per i trasporti eseguiti sui percorsi iniziali e finali nel traffico combinato non accompagnato

Ordinanza sulla restituzione della tassa sul traffico pesante per i trasporti eseguiti sui percorsi iniziali e finali nel traffico combinato non accompagnato

del 1° settembre 2000

Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 10 dell’ordinanza del 6 marzo 2000 1 sul traffico pesante (OTTP), ordina:

Art. 1 Domanda di restituzione

1 La domanda di restituzione deve contenere i seguenti dati:

a. quantità di unità di carico e semirimorchi secondo le categorie giusta l’arti- colo 8 capoverso 2 OTTP; b. nome e firma del richiedente. 2 L’importo della restituzione è per quanto possibile computato sulla tassa sul traffi- co pesante commisurata alle prestazioni.

Art. 2 Mezzi di prova 1 Su richiesta, il richiedente deve presentare alla Direzione generale delle dogane una prova per ogni corsa eseguita sui percorsi iniziali e finali nel traffico combinato non accompagnato (TCNA). 2 Tutti i documenti e tutti i giustificativi essenziali per la restituzione della tassa de- vono essere custoditi durante cinque anni ed essere presentati, su richiesta, alla Di- rezione generale delle dogane.

Art. 3 Periodicità

1 Il periodo di restituzione corrisponde al mese civile.

2 Può essere presentata una sola domanda di restituzione per mese.

3 Il richiedente deve presentare la domanda alla Direzione generale delle dogane en- tro un anno dalla scadenza del mese civile durante il quale è stata effettuata la corsa.

RS 641.811.22 1 RS 641.811

2000-1950 2621

Restituzione della tassa sul traffico pesante RU 2000

Art. 4 Collaborazione dei prestatori del TCNA 1 Le imprese ferroviarie, le compagnie di navigazione, i gestori di scali ferroviari di trasbordo e le amministrazioni portuali devono notificare annualmente alla Direzio- ne generale delle dogane la quantità di unità che sono state trasportate nel TCNA. 2 I dati vanno suddivisi secondo le categorie di cui all’articolo 8 capoverso 2 OTTP.

3 Le notifiche devono essere effettuate entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1° settembre 2000 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger

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