AS 2000 2754
Ordinanza sulle infermità congenite
Ordinanza sulle infermità congenite (OIC)
Modifica del 10 luglio 2000
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 dicembre 1985 1 sulle infermità congenite, ordina:
I L’elenco contenuto nell’allegato all’ordinanza del 9 dicembre 19851 sulle infermità congenite è modificato come segue:
N. 216, 218, 282 216 Affezioni congenite delle ghiandole salivari e dei loro canali escretori (fisto- le, stenosi, cisti, tumori, ectasie e ipoplasia o aplasia di tutte le grandi ghian- dole salivari). 218 Ritenzione congenita o anchilosi dei denti, nella misura in cui sono interes- sati diversi molari o almeno due premolari o molari della seconda dentizione posti uno accanto all’altro (esclusi i denti del giudizio); l’assenza di abbozzi (esclusi i denti del giudizio) è equiparata alla ritenzione e all’anchilosi dei denti. 282 Enterocolite necrotizzante dei prematuri aventi un peso alla nascita inferiore a 2000 g o dei neonati, a condizione che si manifesti nelle quattro settimane che seguono la nascita.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
10 luglio 2000 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss
2341
1 RS 831.232.21
2754 2000-1957