AS 2000 2889
Ordinanza che mette integralmente in vigore la legge federale sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada
Ordinanza che mette integralmente in vigore la legge federale sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada
del 1° novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
Articolo unico Gli articoli 7 – 15, 17 e 23 della legge federale del 18 giugno 19931 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada entrano in vigore il 1° gennaio 2001.
1° novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 SR 744.10
2000-2332 2889