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AS 2000 839

Ordinanza concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000

Ordinanza concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000

Modifica del 13 marzo 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 dicembre 19991 concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 è modificata come segue:

Art.2 L’importazione dei seguenti prodotti è esente da dazio nei limiti dei contingenti do- ganali qui appresso:

Voce di tariffa2 Designazione della merce Quantitativi

0505.1090 Piume e penne delle specie utilizzate per l’imbottitura e calu- 12 t netto gine, non greggia, lavata

2202.1000 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con 35 milioni l

aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate

2202.9090 Altre bevande non alcoliche 13 milioni l

2402.2020 Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 242 t netto 1,35 g

2403.1000 Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in 99 t netto

qualsiasi proporzione

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.

13 marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione: Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz