AS 2001 1370
Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
Modifica del 4 aprile 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 gennaio 19851 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 3 3 L’Ufficio svizzero di espansione commerciale provvede alla fatturazione e all’in- casso delle tasse per le prestazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche e con- solari svizzere a cui sono stati affidati compiti speciali di promozione delle esporta- zioni (centri di sostegno per le esportazioni).
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° marzo 2001.
4 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 191.11
1370 2001-0593