AS 2001 1676
Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri (Ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli)
Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri (Ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli)
Modifica del 5 giugno 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° novembre 20001 sui contingenti per i viaggi di veicoli è modifi- cata come segue:
Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e il Dipartimento federale delle finanze emanano le disposizioni di esecuzione necessarie per i rispettivi ambiti di competenza. Dopo aver consultato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, il Dipartimento federale delle finanze disciplina in particolare l’indennizzo dei Cantoni per la concessione delle autorizzazioni relative ai viaggi di veicoli.
II La presente modifica entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2001.
5 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 740.11
1676 2001-0914