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Ordinanza sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero

Ordinanza sull’aiuto in caso di catastrofe all’estero (OACata)

del 24 ottobre 2001

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 della legge federale del 19 marzo 19761 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali; visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge federale del 3 febbraio 19952 sull’eser- cito e sull’amministrazione militare (legge militare); visto l’articolo 70 della legge federale del 17 giugno 19943 sulla protezione civile (legge sulla protezione civile), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1 La presente ordinanza disciplina per quanto concerne l’aiuto in caso di catastrofe all’estero: a. l’impiego e il coordinamento dei mezzi della Confederazione; b. il coordinamento dei mezzi della Confederazione con quelli dei Cantoni. 2 Essa si applica per analogia alle esercitazioni effettuate nell’ambito dell’aiuto in caso di catastrofe all’estero.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza, si intende per: a. catastrofe: un evento naturale o un evento causato dall’uomo alle cui ripercussioni immediate la comunità che le subisce non può far fronte con le sue sole forze; b. regioni frontaliere: i «Länder» (Repubblica federale di Germania; Repubbli- ca d’Austria), i dipartimenti (Repubblica francese) e le province (Repubblica italiana) adiacenti alla Svizzera e il Principato del Liechtenstein; c. Stato richiedente: lo Stato in cui è fornito l’aiuto;

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d. mezzi: l’insieme delle squadre di soccorso a disposizione, inclu- si l’equipaggiamento, i mezzi di soccorso e di approvvi- gionamento.

Art. 3 Condizioni e competenze

1 L’aiuto in caso di catastrofe è fornito:

a. su domanda delle autorità competenti dello Stato richiedente; b. su domanda di un’organizzazione internazionale; c. quando una proposta d’aiuto fatta dalla Svizzera è accettata. 2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è abilitato a ricevere le doman- de di aiuto e a proporre l’aiuto e nelle regioni frontaliere sono competenti anche i Governi dei Cantoni interessati. 3 Le autorità competenti dei Cantoni interessati informano immediatamente il DFAE sulle domande e sulle offerte di assistenza, nonché sulle operazioni di soccorso ef- fettuate dai Cantoni nelle regioni frontaliere.

Art. 4 Imparzialità e neutralità L’aiuto in caso di catastrofe è fornito in modo neutrale, imparziale ed esente da con- siderazioni politiche.

Art. 5 Sussidiarietà L’aiuto in caso di catastrofe è fornito in primo luogo con mezzi civili. Se questi ul- timi risultano insufficienti, è possibile far capo anche a mezzi dell’esercito con il consenso delle autorità dello Stato richiedente.

Art. 6 Forme d’assistenza L’aiuto in caso di catastrofe fornito dalla Svizzera può rivestire segnatamente le forme seguenti: a. invio di squadre di soccorso o di specialisti; b. fornitura mezzi di soccorso e messa a disposizione di mezzi di trasporto; c. fornitura di prestazioni finanziarie.

Sezione 2: Mezzi destinati all’aiuto in caso di catastrofe all’estero

Art. 7 Strumento civile della Confederazione

1 La Divisione aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) della

Direzione dello sviluppo e della cooperazione, è lo strumento civile della Confede- razione in materia di aiuto in caso di catastrofe all’estero. Questa divisione svolge operazioni in modo autonomo e sostiene organizzazioni umanitarie partner, svizzere

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e internazionali. Offre il suo aiuto senza restrizioni territoriali negli ambiti della pre- venzione, del salvataggio, della sopravvivenza e della ricostruzione. 2 Il delegato all’aiuto umanitario e capo del CSA («delegato») dispone del CSA e di altri mezzi specifici. Questi comprendono segnatamente la Catena svizzera di salva- taggio, specializzata nella localizzazione, nel salvataggio e nella prima presa a carico di persone seppellite in caso di distruzioni. 3 Nella Catena svizzera di salvataggio i militari possono essere impiegati come vo- lontari.

Art. 8 Mezzi dell’esercito 1 Su richiesta del delegato, i mezzi dell’esercito possono essere impiegati all’estero per operazioni di salvataggio e di aiuto alla sopravvivenza. I provvedimenti più este- si sono di competenza del Consiglio federale. 2 Un’operazione di soccorso transfrontaliera spontanea può essere ordinata soltanto dal Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il DFAE. 3 Lo Stato maggiore di condotta del capo dello Stato maggiore generale / Servizio di coordinamento e di condotta per l’aiuto in caso di catastrofe del DDPS (SMG/CCC - DDPS) decide l’equipaggiamento dei militari impiegati nelle operazioni di soccorso. Questi ultimi sono di massima disarmati.

Art. 9 Mezzi dei Cantoni frontalieri e dei loro Comuni 1 I mezzi civili dei Cantoni frontalieri o dei loro Comuni possono essere impiegati nelle regioni frontaliere su domanda delle autorità competenti dello Stato richiedente e nel rispetto del diritto cantonale e degli accordi in caso di catastrofe tra la Svizzera e i suoi vicini. 2 I mezzi della protezione civile possono essere impiegati all’estero per operazioni di salvataggio, di protezione, di soccorso e di assistenza nelle regioni frontaliere. L’au- torità competente per la convocazione decide in merito a un’applicazione più estesa. 3 Fuori delle regioni frontaliere, i mezzi della protezione civile possono essere im- piegati nelle missioni del CSA o della Catena svizzera di salvataggio sotto la dire- zione di queste organizzazioni.

Sezione 3: Procedura

Art. 10 Decisione d’intervento e convocazione 1 Il delegato decide le operazioni di soccorso della Confederazione in caso di cata- strofe. Può chiedere presso lo Stato maggiore di condotta SMG/CCC-DDPS, presso l’Ufficio federale della protezione civile o presso altre autorità federali l’impiego dei mezzi di cui gli stessi dispongono.

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2 Il Consiglio federale decide gli interventi di formazioni dell’esercito su proposta del DDPS e del DFAE. 3 In caso di interventi della Catena svizzera di salvataggio, lo Stato maggiore di condotta SMG/CCC - DDPS mette direttamente a disposizione del delegato i mezzi disponibili dell’esercito. 4 Il Consiglio federale, i Cantoni frontalieri o i loro Comuni interessati decidono l’impiego di formazioni della protezione civile nelle regioni frontaliere.

Art. 11 Direzione e condotta 1 Il delegato designa un capo d’intervento. Quest’ultimo dirige e coordina tutte le squadre di soccorso svizzere impegnate sul posto. 2 Il comandante designato dallo Stato maggiore generale per dirigere le formazioni militari e il responsabile delle formazioni della protezione civile sono messi a dispo- sizione sul posto del capo dell’intervento. Essi sono responsabili della condotta della truppa e delle formazioni della protezione civile. 3 Se nelle regioni frontaliere sono impiegati soltanto i mezzi dei Cantoni frontalieri e dei loro Comuni, i soccorsi sono diretti e coordinati dalle autorità cantonali o dal capo dell’intervento designato da queste autorità.

Art. 12 Responsabilità dell’intervento 1 Il responsabile è responsabile dell’impiego dei mezzi della Confederazione nonché dell’impiego simultaneo di mezzi della Confederazione e di mezzi dei Cantoni. 2 Se sono impiegati soltanto i mezzi dei Cantoni frontalieri e dei loro Comuni, la responsabilità delle operazioni incombe alle autorità competenti per la decisione e la convocazione.

Art. 13 Direzione generale e coordinamento 1 Le missioni di soccorso svizzere sono poste sotto la direzione generale delle auto- rità dello Stato richiedente o delle organizzazioni che le sostengono. 2 Queste missioni devono essere coordinate con le operazioni dello Stato richiedente nonché con quelle delle organizzazioni internazionali che le sostengono e con quelle di altri Stati.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 14 Statuto Le squadre di soccorso sono sottoposte alla legislazione dello Stato richiedente per la durata dell’intervento. Sono fatti salvi gli accordi internazionali conclusi con lo Stato richiedente.

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Art. 15 Istruzione e qualità delle prestazioni La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché l’istruzione, le capacità e le ap- parecchiature speciali delle loro squadre di soccorso corrispondano alle norme rico- nosciute a livello internazionale.

Art. 16 Costi d’intervento 1 L’aiuto in caso di catastrofe è fornito gratuitamente. Sono fatte salve le disposizio- ni di accordi internazionali. 2 I costi dell’aiuto svizzero in caso di catastrofe all’estero sono a carico degli enti pubblici che organizzano gli interventi.

3 I dipartimenti federali finanziano l’impiego dei loro mezzi.

Art. 17 Indennizzo Salvo disposizione contraria di accordi internazionali, la Confederazione risponde dei danni causati a terzi dai membri del CSA, della protezione civile o dell’esercito, conformemente alle disposizioni della legge del 14 marzo 19584 sulla responsabilità, della legge sulla protezione civile o della legge militare.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione I dipartimenti federali che partecipano all’aiuto in caso di catastrofe all’estero ese- guono la presente ordinanza.

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 2 dicembre 19855 concernente l’impiego di militari nelle truppe di protezione aerea per l’aiuto in caso di catastrofe all’estero è abrogata.

Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2001.

24 ottobre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 170.32 5 RU 1985 1872, 1987 1138

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