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AS 2001 2971

Ordinanza sui requisiti minimi per l'esecuzione di controlli antidoping

Ordinanza sui requisiti minimi per l’esecuzione di controlli antidoping (Ordinanza sui controlli antidoping)

del 17 ottobre 2001

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11e capoverso 3 e 16 capoverso 2 della legge federale del 17 marzo

19721 che promuove la ginnastica e lo sport,

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina i requisiti minimi per i controlli antidoping, la sor- veglianza di quest’ultimi e il controllo dell’importazione di sostanze dopanti.

Sezione 2: Controlli antidoping

Art. 2 Organo di controllo antidoping 1 La competente associazione mantello dello sport svizzero incarica un organo cen- trale dell’esecuzione dei controlli antidoping (organo di controllo antidoping). Tale organo deve essere indipendente dalle singole federazioni sportive. 2 Almeno una volta l’anno, l’organo di controllo antidoping allestisce, all’attenzione della commissione di vigilanza, un rapporto sui controlli antidoping eseguiti.

Art. 3 Commissione di vigilanza

1 La Commissione federale dello sport (CFS) è la commissione di vigilanza compe-

tente nel campo dei controlli antidoping. 2 Sorveglia, sulla base dei rapporti dell’organo di controllo antidoping, l’osservanza dei requisiti minimi per i controlli antidoping. 3 Può chiedere ulteriori informazioni e procedere a ispezioni in occasione dei con- trolli antidoping, nonché ad audizioni.

RS 415.052.2 1 RS 415.0; RU 2001 2824

2001-0074 2971

Ordinanza sui controlli antidoping RU 2001

Art. 4 Requisiti minimi per lo svolgimento dei controlli antidoping 1 L’organo di controllo antidoping allestisce ogni anno un piano dei test. Vi stabili- sce: a. il numero di controlli da effettuare; b. una ripartizione dei controlli efficace e in funzione dei rischi propri alle dif- ferenti discipline sportive; c. la ripartizione tra controlli durante l’allenamento e controlli durante le com- petizioni; d. il programma annuale. 2 La scelta degli atleti da sottoporre a un controllo antidoping deve avvenire me- diante una procedura indipendente dalla disciplina sportiva e non deve essere né prevedibile né calcolabile per le persone da controllare e il loro ambiente.

3 I controlli devono soddisfare i requisiti seguenti:

a. devono avvenire senza preavviso; per motivi gravi, possono essere annun- ciati nel singolo caso. La sfera privata delle persone controllate va protetta; b. la procedura e il materiale devono essere conformi agli standard internazio- nali; c. i prelievi effettuati sono trasportati sino al laboratorio di analisi lungo un percorso verificabile (catena di sorveglianza); d. le condizioni di trasporto, segnatamente il tipo d’imballaggio, gli influssi ambientali e la durata, non devono compromettere l’analisi.

Art. 5 Requisiti minimi per l’analisi 1 L’analisi deve essere effettuata conformemente agli standard internazionali da un laboratorio accreditato a livello internazionale per l’esecuzione di analisi antidoping. 2 Il laboratorio di analisi redige un rapporto di analisi all’attenzione dell’organo di controllo antidoping. Tale rapporto è confidenziale.

Art. 6 Utilizzazione dei risultati delle analisi e procedura disciplinare 1 Il laboratorio di analisi e l’organo di controllo antidoping trattano i risultati delle analisi in maniera documentabile, credibile e conforme agli standard internazionali. 2 Se i risultati dell’analisi sono positivi, l’organo di controllo antidoping ne informa immediatamente: a. l’istanza disciplinare competente della federazione, chiedendole l’apertura di un procedimento disciplinare; b. la commissione di vigilanza.

Ordinanza sui controlli antidoping RU 2001

Art. 7 Inosservanza dei requisiti minimi In caso di inosservanza dei requisiti minimi per i controlli antidoping, il diparti- mento, su proposta della commissione di vigilanza, può ridurre o negare i sussidi federali conformemente all’articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 mar- zo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport.

Sezione 3: Controllo dell’importazione

Art. 8

1 Il controllo alla frontiera incombe agli organi doganali.

2 Se all’atto dell’importazione vi è il sospetto che determinate merci siano destinate a fini di doping, gli organi doganali sono autorizzati a trattenerle, a informare le au- torità esecutive competenti e, se del caso, a sporgere denuncia alle autorità di perse- guimento penale.

3 Il collocamento in depositi doganali è considerato come importazione.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 9 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

17 ottobre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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